Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13824 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20655-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL LINEA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 814/2015 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA,

depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

EDIL LINEA S.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. 3619, notificato il 14 giugno 1997, emesso dall’Ufficio del Registro di La Spezia, con cui si era proceduto, nei confronti della ricorrente, quale terzo possessore obbligato in solido, al recupero della somma di Lire 35.080.000, (quale imposta complementare, di successione, oltre accessori), relativa a due immobili (un fabbricato ed una piccola porzione di terreno) ricompresi nella successione del Sig. C.G. ed acquistati, con atto di compravendita del 27 gennaio 1994, dall’erede C.R..

Con il ricorso introduttivo la società contribuente deduceva l’illegittimità dell’atto impositivo, per il pregiudizio arrecato dal terzo possessore/acquirente dei beni ceduti, per effetto della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento/rettifica del relativo valore; la nullità dell’avviso emesso nei confronti del terzo possessore/responsabile d’imposta, per omessa escussione del debitore d’imposta avendo l’obbligazione del primo natura sussidiaria e non paritetica.

La Commissione di primo grado di Genova con sentenza 167/01/1999, accoglieva il ricorso della Società per nullità della notifica dell’atto principale, avviso di accertamento, non correttamente notificato a C.R., venditore del compendio ed erede di C.G. ed, in quanto tale, debitore principale. Sull’appello proposto dall’Ufficio, la CTR di Genova, con sentenza n.

814/7/2015, confermava la sentenza impugnata ritenendo corretta la valutazione dei primi giudici. Secondo la C.T.R., la notificazione fatta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non era stata effettuata correttamente.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate con unico motivo, deducendo:

– Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

L’intimata non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Secondo il ricorrente, la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il tentativo di preventiva escussione del venditore/successore non si fosse perfezionato per effetto della nullità della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti dell’erede dante causa della Edil Linea, il destinatario dell’atto ( C.R.), che, pacificamente, aveva la propria residenza presso un albergo. L’atto, pertanto, avrebbe dovuto essere consegnato al portiere della struttura, soggetto ben individuato, in tutto e per tutto equiparabile al “portiere dello stabile” previsto dall’art. 139 c.p.c., con conseguente illegittimità del ricorso alla procedura (residuale) di cui all’art. 140 c.p.c..

Ad avviso dell’Ufficio (che riportava nel ricorso la copia la relata della notifica) la sentenza errata, in quanto, nella relata stessa, il messo notificatore aveva attestato di non aver potuto procedere alla notifica dell’atto per non aver rinvenuto nè il destinatario, nè alcuno dei soggetti abilitati a ricevere il plico ex art. 139 c.p.c. e, conseguentemente, aveva proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c..

Rilevava, ancora come le attestazioni contenute nella relata di notifica (atto pubblico) inerenti le attività, che l’ufficiale notificante certificava di avere eseguito, erano assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c.. Conseguentemente, in assenza del positivo esperimento della querela di falso, quanto attestato dall’ufficiale giudiziario non poteva essere messo in discussione e costituiva, sul piano probatorio, un dato di fatto incontestabile e insuscettibile di prova contraria.

Pertanto, il dato del mancato reperimento del destinatario o, per esso degli altri soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c., chiaramente attestato dalla relata di notifica, era sufficiente a fondare la legittimità del ricorso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c..

Il ricorso è fondato. Premesso che non vi è dubbio sul fatto che destinatario della notificazione, C.R. fosse residente in un albergo e che, quindi l’Ufficiale giudiziario, si fosse recato nel luogo idoneo per reperire il destinatario dell’atto, va qui rilevato che, dalla relata di notifica (testualmente riportata nell’atto di impugnazione della Agenzia delle Entrate), risulta che il messo notificatore del Comune di La Spezia, recatosi presso questo luogo, abbia testualmente attestato di non aver reperito nè l’interessato, “nè le persone indicate nell’art. 139 c.p.c., che abbiano voluto riceverlo” ed abbia poi proceduto con le modalità di notifica di cui all’art. 140 c.p.c. (affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, deposito dell’atto presso la Casa Comunale della Spezia, avviso a mezzo di raccomandata, con modalità peraltro qui non contestate).

Ora non si comprende, alla luce di tali sintetiche, ma inequivoche attestazioni (che come osservato nel ricorso, fanno fede fino a querela di falso), il giudice di merito possa aver respinto l’appello dell’Ufficio sul presupposto, invero del tutto apodittico, che l’atto doveva essere consegnato a mani del portiere. Tale argomentazione fondata su una mera supposizione, non suffragata da alcun riscontro, dal momento che viene formalmente attestata la mancanza di soggetti a cui consegnare la copia, risulta inidonea a ritenere la illegittimità della notifica, con la conseguenza che il proposto ricorso deve essere accolto con rinvio alla CTR di Genova, in diversa composizione per l’esame delle questione non esaminate per e la liquidazione spese.

PQM

La Corte cassa con rinvio alla CTR di Genova, in diversa composizione, per l’esame delle questione non esaminate e per la liquidazione spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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