Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13824 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13744/2013 R.G. proposto da:

D.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Vito A.

Martielli, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale

Benedetto & Associati, in Roma, Via Cicerone n. 28, giusta

procura speciale a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata

s.p.a., s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, n. 55/13/2012 depositata il 19 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2020

dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

udito l’Avv. Vito Antonio Martiello per il contribuente e l’Avv.

Pasquale Pucciariello per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza 55/13/2012 del 19-11-2012, rigettava l’appello proposto da D.F., quale socio al 40 % della Dielle Manifatture, ed accoglieva l’appello incidentale articolato dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente presentato contro l’avviso di accertamento emesso per la somma di Euro 321.174,00 dalla Agenzia delle entrate nei suoi confronti, per l’anno 2005, per il maggior reddito accertato nei confronti della società (40 %). Il giudice di primo grado aveva ridotto il reddito del contribuente ad Euro 21.324,00, in quanto con altra sentenza la CTP aveva ridotto il maggior reddito della società da Euro 802.935,00 ad Euro 53.309,00, sicchè il 40 % di tale ultima somma veniva recuperata a tassazione nei confronti del socio. Il giudice di appello riteneva la motivazione della sentenza adeguata, rigettava l’eccezione sulla inesistenza della notifica e confermava la ripresa a tassazione degli utili extracontabili della società in capo al socio, stante la ristretta base partecipativa. Accoglieva l’appello incidentale della Agenzia delle entrate, in quanto potevano essere considerati sia i versamenti che i prelevamenti risultanti dai conti correnti intestati al contribuente, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento.

2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, depositando anche memoria scritta.

3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.c.. Nullità del procedimento a seguito della mancata sospensione del giudizio. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4”, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo al reddito del socio in quanto pendeva il giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Dielle Manifatture s.r.l., per l’anno di imposta 2005, essendo peraltro, intervenuta la sentenza della CTP di Bari 90/10/2011, che ha ridotto i redditi della società. E’ stata anche depositata la sentenza della CTR 56/13/2012 relativa alla società partecipata, impugnata con giudizio pendente in cassazione. Il giudizio nei confronti del socio è, però, pregiudicato dal giudizio che ha per oggetto i redditi della società, con la necessità, quindi, di sospendere il giudizio.

2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente di duole della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 44 e 45 e dell’art. 2697 c.c.. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 “, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società non può comportare automaticamente la “determinazione” dei redditi dei soci, poichè l’art. 5 TUIR stabilisce il principio di “trasparenza” solo per i soci delle società di persone. Al contrario, nelle società di capitali l’art. 44 TUIR prevede espressamente che i redditi di capotale concorrono a formare il reddito complessivo per i singoli soci per i periodi di imposta in sui sono stati “effettivamente percepiti”. L’elemento essenziale ai fini dell’accertamento del reddito nei confronti dei soci è la reale percezione della quota di dividendo o di altre somme loro distribuite dalla società. Solo l’esistenza di ricavi effettivamente e definitivamente accertati in capo alla società può far presumere il pagamento in nero dei dividendi nelle società a ristretta base sociale.

2.1.Il primo motivo è fondato.

2.2.Invero, dinanzi alla Commissione tributaria regionale pendevano sia il giudizio avverso l’avviso di accertamento di utili extracontabili a carico della società Dielle Manifatture, sia il giudizio avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, in ragione della ristrettezza della base partecipativa, nella misura del 40 % dei maggiori redditi della società.

I due giudizi sono stati entrambi decisi dalla Commissione regionale con separate sentenze: la n. 55/13/12 del 19-11-2012 oggetto del presente giudizio, in relazione ai redditi del socio; la n. 56/13/12 del 19-11-2012, in relazione ai maggiori redditi della società. La sentenza oggetto di impugnazione per cassazione è la prima, relativa ai redditi del socio.

2.3.Per questa Corte, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicchè l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo (Cass., 7 marzo 2016, n. 4485; Cass., 16 luglio 2014, n. 16294; Cass., 19 marzo 2015, n. 5581).

Pertanto, l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extraconta bili – costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 (Cass., 31 gennaio 2011, n. 2214; anche Cass., sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16210, in un processo tra le stesse parti, per la medesima annualità del 2005, in relazione alla cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente per le maggiori imposte dovute, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che aveva sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; anche Cass., n. 4485/2016; Cass., n. 21396/2012; Cass., n. 5581/2015; Cass., n. 24793/2015; cass. n. 25468/2015).

Invero, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 – secondo il quale il processo è sospeso soltanto “quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio” -, regola unicamente i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre, in ordine ai rapporti tra processi tributari, trova applicazione, in virtù del disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c. (Cass., 6 settembre 2004, n. 17937).

Peraltro, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, non applicabile ratione temporis, ma espressione del medesimo principio di cui all’art. 295 c.p.c., “la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.

Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto sospendere questo giudizio, relativo alla ripresa fiscale a carico del socio di società a ristretta base partecipativa.

3. Il secondo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

4. la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione triutaria regionale della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA