Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13823 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13823 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 21940-2008 proposto da:
CbAilkL3-e-b3oZ6 -4774/
CABONI ARNALDOV elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio
dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PRUNEDDU GIOVANNI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1184

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

Data pubblicazione: 31/05/2013

mandatario della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA

17,

presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO

– controrícorrente

avverso la sentenza n.

251/2007 della CORTE D’APPELLO

di CAGLIARI, depositata

il 04/09/2007

R.G.N.

288/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 maggio 2007 la Corte di appello di
Cagliari rigettava il gravame proposto da Caboni Arnaldo
l’opposizione alla cartella esattoriale recante l’ingiunzione
di pagamento all’INPS della somma di lire 184.835.066 a
titolo di omesso versamento dei contributi IVS coltivatori
diretti per gli anni 1982-1984, 1988-1999 e correlative somme
aggiuntive.
Osservava la Corte territoriale che non poteva trovare
accoglimento l’istanza di sospensione del giudizio ex art.
295 c.p.c., avanzata dall’opponente sul presupposto del
carattere pregiudiziale dell’accertamento richiesto in altro
giudizio pendente tra le stesse parti, considerato che era
assorbente rilevare che tale procedimento aveva ad oggetto
contributi relativi ad un periodo diverso (anni 2001/2002);
che non erano fondati i motivi vertenti sulla erronea mancata
applicazione del principio di non contestazione (art. 416
c.p.c.) e sul mancato esercizio dei poteri officiosi (art.
421 c.p.c.) onde assumere la prova testimoniale ritenuta
tardiva. Nel respingere tali motivi, il giudice di appello
osservava che l’iscrizione del Caboni negli elenchi dei
coltivatori diretti e il mantenimento dell’iscrizione negli
anni oggetto della pretesa contributiva costituivano una
presunzione semplice di continuazione dell’attività
lavorativa e che tale prova presuntiva non era vinta dalla
prova contraria, che l’appellante non aveva fornito, in
quanto la prova testimoniale era stata richiesta tardivamente
dall’opponente e le relative preclusioni non potevano essere
superate per mezzo delle iniziative officiose del giudice ex

RG. n. 21940/2008
Udienza 4 aprile 2013
Caboni Arnaldo e/ INPS

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avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto

art. 421 c.p.c.. Infine, la Corte di merito riteneva
infondata la pretesa di vedere applicata alla fattispecie la
disciplina della irripetibilità delle spese di cui all’art.
152 disp. att. c.p.c., trattandosi di un giudizio avente ad

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Caboni
Arnaldo sulla base di quattro motivi. L’INPS resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., stante il
carattere pregiudiziale dell’accertamento, chiesto nell’altro
giudizio vertente tra le stesse parti, avente ad oggetto la
circostanza che sin dal 1988 l’attività di coltivatore
diretto svolta dal Caboni e dal suo nucleo familiare non
aveva carattere di abitualità, impegnando gli addetti per un
tempo inferiore a 104 giornate lavorative annue.
L’accertamento di tale circostanza avrebbe consentito di
escludere la fondatezza della pretesa contributiva dell’INPS
non solo per gli anni 2001 e 2002, ma anche per quelli dal
1988 al 1999, oggetto dell’attuale opposizione.
Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del
motivo.
L’attuale ricorrente lamenta che la Corte di appello, e
prima ancora il Tribunale, avevano erroneamente respinto le
istanze di sospensione del processo in attesa della
definizione dell’altro giudizio avente ad oggetto – tra
l’altro – l’accertamento della insussistenza del presupposto
dell’obbligazione contributiva.

RG. n. 21940/2008

Udienza 4 aprile 2013
Caboni Arnaldo c/ INPS

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oggetto omissioni contributive.

La mancata sospensione, nei casi in cui se ne assume la
necessarietà, può provocare la violazione di una norma di
carattere processuale e quindi ricadere nella previsione
dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, giacché essa integra un
della sua sussistenza in concreto) ad inficiare la successiva
pronuncia di merito. Costituisce un’ipotesi di erronea
individuazione della tipologia del vizio, il motivo di
ricorso per cassazione col quale si censura la mancata
sospensione del giudizio ai sensi del numero 3 dell’art. 360
cod. proc. civ., trattandosi di vizio che deve essere
denunciato ai sensi del numero 4 dell’art. 360 cod. proc.
civ..
In ogni caso, la sospensione del processo presuppone che
il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si
tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che
la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non
avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e
traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della
giurisdizione: pertanto, ove una sentenza venga censurata in
cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso
in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al
ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è
tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel
momento in cui il ricorso verrà accolto. In difetto, manca la
prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere
il ricorso, non potendo ne’ la Corte di Cassazione ne’ un
eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del
giudizio in attesa della definizione di un’altra causa che
non risulti più effettivamente in corso (Cass. l agosto 2007
n. 16992; conf., da ultimo, Cass. 19 ottobre 2012 n. 18026).

RG. n. 21940/2008
Udienza 4 aprile 2013
Caboni Arnaldo c/ INPS

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vizio della decisione, idoneo in astratto (salva la verifica

Nel caso di specie nulla consente di affermare che, nel
momento in cui la presente decisione sarà resa pubblica, la
diversa causa che il ricorrente asserisce essere
pregiudiziale è destinata ad esser ancora in corso. Non v’è
presente giudizio sia sorretta da adeguato interesse. Il
motivo è dunque inammissibile anche per carenza di interesse.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 416 e 421 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per avere la
Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, dato
rilevanza a documenti che l’INPS aveva prodotto tardivamente
nel giudizio di primo grado e che non trovavano fondamento in
alcuna specifica allegazione della memoria di costituzione
dell’Istituto. Erroneamente il giudice di merito non aveva
dato ingresso alla prova testimoniale richiesta
dall’opponente, erroneamente ritenuta tardiva.
Il motivo è infondato.
In via generale va osservato che per il riconoscimento
fini
ai
diretto,
coltivatore
di
qualifica
della
dell’applicabilità dell’assicurazione, secondo quanto
evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per
tutte, la sentenza delle Sezioni Unite l^ settembre 1999 n.
616), devono ricorrere i requisiti della diretta, abituale e
manuale coltivazione dei fondi, o del diretto e abituale
governo del bestiame, i quali possono ritenersi sussistenti
allorché l’interessato si dedichi in modo esclusivo a tali
attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che
le attività stesse lo impegnino per la maggior parte
dell’anno e costituiscano per lui la maggior fonte di
reddito; e sono, inoltre necessari una prestazione lavorativa

RG. n. 21940/2008

Udienza 4 aprile 2013
Caboni Arnaldo c/ INPS

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prova che la doglianza concernente la mancata sospensione del

del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella
occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del
fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame, nonché
un fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette
annue.
Nel ricorso in opposizione il Caboni aveva chiesto che il
credito contributivo vantato dall’INPS, relativamente agli
anni tra il 1988 e il 1999, fosse dichiarato inesistente in
quanto l’azienda aveva cessato la propria attività sin dal
1988. A tale allegazione l’INPS aveva replicato, in sede di
memoria di costituzione, che il ricorrente risultava iscritto
ininterrottamente nella gestione dei coltivatori diretti ed
aveva presentato domanda di cancellazione retroattiva dagli
elenchi nominativi solo nel 2001, in data successiva alla
notifica della cartella esattoriale. La circostanza della
continuativa iscrizione del Caboni negli elenchi dei
coltivatori diretti per tutto il tempo cui si riferiva la
pretesa contributiva non veniva contestata dall’opponente;
tale circostanza costituiva presunzione semplice di
continuativo esercizio dell’attività oggetto di giudizio.
Era onere dell’opponente indicare, nel primo atto difensivo
successivo, elementi di prova atti a vincere tale presunzione
semplice; non risulta che ciò sia avvenuto nell’udienza
immediatamente successiva, in quanto dalla sentenza impugnata
emerge che l’istanza di prova testimoniale non fu formulata
alla prima udienza successiva (del 22.1.2002), ma a solo in
corso di giudizio (all’udienza del 28.10.03). Correttamente,
dunque, il giudice di merito ha ritenuto tardiva l’istanza
istruttoria così introdotta dall’opponente.

R.G. n. 21940/2008
Udienza 4 aprile 2013
Caboni Arnaldo c/ INPS

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attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative

Il disposto dell’art. 414 n. 5 cod. proc. civ. va
coordinato, oltre che con il successivo art. 416, anche con
l’art. 420 dello stesso codice, il quale consente alle parti
di proporre all’udienza di discussione i mezzi di prova che
giustificata dall’evolversi della vicenda processuale
successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.
Non era l’INPS a dovere fornire, alla prima udienza, elementi
atti a corroborare ulteriormente la prova presuntiva, ma era
onere del ricorrente vincere l’anzidetta presunzione avvalorata dalla non contestazione – con l’articolazione
della prova testimoniale sulla cessazione dell’attività
agricola da data anteriore, mentre ciò è avvenuto
tardivamente rispetto a tale momento, con conseguente
preclusione dell’esercizio della relativa facoltà
processuale, come correttamente ritenuto dai giudici di
merito.
Il quesito di diritto formulato con il secondo motivo muove
dall’erroneo presupposto di una decisione fondata su
documenti tardivamente prodotti dall’INPS, laddove questi
costituivano – come può desumersi dal tenore della sentenza
impugnata – elementi solo integrativi del convincimento
giudiziale, basato invece sulla circostanza determinante
della assenza di prova contraria rispetto a quella presuntiva
desunta dalla continuativa iscrizione negli elenchi
nominativi.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censurando il
mancato esercizio dei poteri istruttori cui il giudice di
appello avrebbe dovuto fare ricorso per superare l’incertezza

RG. n. 21940/2008
Udienza 4 aprile 2013
Caboni Arnaldo c/ INPS

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non sia stato possibile proporre prima, ove l’allegazione sia

dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione,
indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze
in danno delle parti.
Anche tale motivo è infondato.
d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di
alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia
della parte interessata, con conseguente preclusione per
inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di
integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato
dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa,
volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva
richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria
totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare
eventuali lacune delle risultanze di causa (Cass. 11 marzo
2011 n. 5878).
Nel caso di specie, l’esercizio dei poteri istruttori è
invocato dalla parte non per integrare un quadro probatorio
già delineato e tuttavia ancora incerto, ma per tentare di
superare – invocando un utilizzo non consentito dell’istituto
processuale – una decadenza nella quale la parte è incorsa
durante il giudizio.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n.3, sostenendosi che
al giudizio instaurato a seguito di opposizione a cartella
esattoriale iniziato prima dell’entrata in vigore dell’art.
42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge 24
novembre 2003, n. 326, si applica l’art. 152 suddetto per
effetto del quale il lavoratore soccombente nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è

RG. n. 21940/2008
Udienza 4 aprile 2013
Caboni Arnaldo c/ INPS

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Nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori

assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a
favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che
la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.
Il motivo è destituito di fondamento.
lavoratore soccombente – nei giudizi promossi per ottenere
prestazioni previdenziali – dal pagamento delle spese
processuali a favore degli istituti di assistenza e
previdenza, non opera nelle controversie fra questi enti ed i
datori di lavoro, aventi ad oggetto l’adempimento degli
obblighi contributivi (Cass. 24 febbraio 1990 n. 1412).
Il ricorso va dunque respinto. Le spese del presente
giudizio di legittimità sono regolate in applicazione del
principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
euro 100,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

L’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sull’esonero del

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