Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13823 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19585-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FORNOVO 3,

presso lo studio dell’avvocato TEDESCO ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHESSA GUIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2016 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. MUCCI ROBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– S.M., resistente avverso il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 169/5/16 della CTR di Firenze, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, per il perfezionamento della definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex artt. 6 e 7 (convertito con modificazioni dalla L. n. 17/12/2018, n. 16) allegando documentazione attestante l’intervenuto pagamento della somma dovuta effettuata dal condebitore solidale, S.G.;

– considerato, altresì, sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione, effettuata dal condebitore S.G., anche per S.M., trattandosi del medesimo avviso di liquidazione;

– considerato, infine, che l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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