Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13823 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 09/06/2010), n.13823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14452/2006 proposto da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIACOMO BUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI

Giancarlo, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ASCOLI Antonio

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) quale impresa Designata per

il “Fondo di Garanzia Vittime della Strada” in persona dei

procuratori Dr. D.T.D. e Sig. R.G.,

considerato domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CRESCENZO Antonio giusta delega in atti;

SOCIETA’ SANREMO SPA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI in

liquidazione coatta amministrativa (OMISSIS) in persona del

commissario liquidatore Avv. D.V.P., elettivamente

domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato BRIZZI GIOVANNI con studio in

NAPOLI, VIA ARCO MIRELLI 32 giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.R., COMMISSARIO LIQUIDATORE SAN REMO ASSICURAZIONI SPA

IN LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 185/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 15/7/2004, depositata il 15/03/2005, R.G.N. 529/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 4^

motivo, rigetto degli altri motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12/18.6.1997, G.C. conveniva innanzi al Tribunale di Salerno R.R., il Commissario Liquidatore della Sanremo Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., la Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, L.M.V. A., C.C. e la Danubio Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi in (OMISSIS), tra un motofurgone di proprietà di C.C. e condotto de L.M.V.A., e una Fiat Uno, condotta dal proprietario R.R. ed assicurata dalla Sanremo Assicurazioni s.p.a..

Instauratosi il contraddittorio, il R. proponeva azione di rivalsa nei confronti della Generali Assicurazioni, nella suindicata qualità, al fine di essere da questa tenuto indenne da ogni obbligazione derivante dal sinistro per cui è causa.

Si costituivano, altresì, il Commissario Liquidatore della Sanremo s.p.a. (eccependo la mancanza di copertura assicurativa dell’auto del R., al momento del sinistro, nonchè l’improponibilità della domanda nei suoi confronti, in quanto mero litisconsorte processuale) e la Zurigo Assicurazioni s.p.a., società incorporante la Danubio Assicurazioni s.p.a..

Non si costituivano, invece, il L.M., la C. e la Generali Assicurazioni s.p.a., benchè regolarmente citati, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 5.6.2002, dichiarava cessata la materia del contendere tra il G. e i convenuti L.M., C. e Zurigo Assicurazioni s.p.a. (a seguito di avvenuta transazione tra dette parti come dichiarato in sede di conclusioni all’udienza del 22.2.2002) e, accogliendo la domanda proposta dall’attore, dichiarava che l’incidente si era verificato per responsabilità del R. nella misura del 30% e, per l’effetto, condannava lo stesso e la Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata in nome e per conto del F.g.v.s., al pagamento nei confronti dell’attore della somma di Euro 10.225,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Rigettava la domanda di garanzia proposta dal R. nei confronti della Generali Assicurazioni.

Proponeva appello la Generali Assicurazioni; si costituivano in giudizio la Sanremo Assicurazioni in l.c.a. (che aderiva all’appello mediante impugnazione incidentale ) nonchè il G..

L’adita Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza in esame n. 185/2005, accoglieva l’impugnazione principale e rigettava, pertanto, la domanda del G.; affermava, in particolare, la Corte territoriale che “ex art. 345 c.p.c., nuovo rito, in grado di appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili di ufficio. In virtù di tale norma l’appellato G.C. deduce l’inammissibilità del motivo di gravame relativo alla presunto carenza di operatività della polizza assicurativa proposto per la prima volta in tale sede delle Generali Ass.ni spa nella sua qualità. La sua allegazione è tuttavia infondata…..la Sanremo Ass.ni spa in l.c.a. in sede di giudizio correttamente esibiva la polizza di assicurazione r.c.a. stipulato tra la società e R. R., relativo all’auto in questione; il pagamento era fissato in due rate la prima scadente il 28.12.89 e il contrassegno portava come scadenza del periodo assicurativo il 28.12.89. Tale documento era giammai è stato contestato pur nello accertamento della prima data di esazione il 22.7.89. Ora correttamente il primo giudice rilevava il consolidato insegnamento della S.c, secondo cui in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza del contratto, anche se non sia stato pagato il nuovo premio dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi, ma solo la sua esistenza desumibile dai suddetti documenti.

Tuttavia non faceva corretto uso di tale indirizzo, dal momento che era palese agli atti che il periodo assicurativo per il quale era stato pagato il premo era dal 28.6 al 28.12.89 e che il contrassegno emesso, appendice del certificato, espressamente citato dalla L. n. 990 del 1979, art. 7, portava come scadenza del periodo assicurativo il 28.12.89, e che nessun’altra documentazione posteriore era stata esibita (si rammenta che il sinistro si verificò l'(OMISSIS))”.

Ricorre per cassazione il G. con quattro motivi, illustrati da memoria resistono con autonomi controricorsi la Assicurazioni Generali e la Sanremo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 180 e 345 c.p.c.; si afferma in proposito che ha errato la Corte di merito nel non ritenere eccezione in senso proprio quella avente ad oggetto la mancanza di copertura assicurativa da parte del R. e comunque nel considerare detta questione come già proposta nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo sì deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 99, 100 e 112 c.p.c., poichè, a sostegno di quanto già sostenuto nel primo motivo, l’appellante principale era contumace e che il commissario liquidatore era stato evocato in giudizio esclusivamente per integrità del contraddittorio.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 2697 e 2700 c.c., e ciò con riferimento “al governo delle norme in materia di valenza ed onere della prova nel giudizio civile”, con specifico riferimento alla non regolarità della copertura assicurativa.

Con il quarto motivo si deduce omessa pronunzia in ordine alla domanda subordinata riproposta dall’attore nella comparsa di costituzione in appello depositata il 21.7.2003 di condanna della spa Assicurazioni Generali in nome e per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. b).

Fondato è il quarto motivo del ricorso, con assorbimento del terzo motivo, mentre non meritevoli di accoglimento sono il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente.

Infatti, con detto quarto motivo il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale in relazione alla domanda subordinata, proposta dall’attore nel giudizio di primo grado e nuovamente riproposta in appello (nella comparsa di costituzione), avente ad oggetto la condanna della Assicurazioni Generali, nella qualità di impresa designata, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. b): tale censura è fondata perchè, a fronte di tale specifica e tempestiva richiesta, la Corte di Salerno ha del tutto omesso di pronunciare e decidere. Del resto detta doglianza è conforme al disposto di detto art. 19 là dove statuisce che l’impresa designata è tenuta al pagamento in questione (per i soli danni alla persona), anche nell’ipotesi, come nella vicenda in esame, della mancanza di copertura assicurativa.

Infondati, come detto, sono i primi due motivi: se è vero infatti, in linea di principio, che la deduzione in giudizio della mancanza di copertura assicurativa configura una “eccezione” in senso proprio (e non certo come erroneamente ritenuto della Corte di merito una condizione dell’azione) ai sensi dell’art. 345 c.p.c., che non può essere proposta per la prima volta in sede d’appello, è altrettanto vero che, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non sussistono i presupposti per l’applicazione di detta norma perchè la mancanza di assicurazione fu dedotta in primo grado dalla Sanremo e da quest’ultima nuovamente prospettata in sede di appello adesivo autonomo. Ne consegue anche, per quanto affermato nel secondo motivo, stante detta attività processuale svolta dalla Sanremo, che in proposito non assume alcun rilievo la contumacia in primo grado della società Generali Assicurazioni.

Assorbito dall’accoglimento dell’ultimo motivo è il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, con assorbimento del terzo; rigetta il primo e secondo motivo. Cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

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