Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13822 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13822 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 13094-2009 proposto da:
CERRI

LUIGI

CRRLGU47H05L398M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, scala A
interno 3, presso lo studio dell’avvocato GERMANO
PASQUALE, che lo rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
1149

contro

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A.,(già MMI ASSICURAZIONI
S.P.A., già LA NATIONALE ASSICURAZIONI S.P.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 31/05/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 130,
presso lo studio degli avvocati TERENZIO ALESSANDRO e
TERENZIO ENRICO MARIA, che la rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– controricorrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2009 r.g.n.
3464/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato TERENZIO ENRICO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1561/2008 della CORTE

Svolgimento del processo
La società Navale Assicurazioni adiva il Tribunale di Roma al fine di
sentir condannare il suo ex agente Luigi Cerri al pagamento della
somma di L. 290.524.038 a titolo di premi assicurativi incassati e
non versati alla società.

indagine ispettiva, il cui verbale era stato sottoscritto anche dal
Cerri, pur riconoscendosi debitore solo della minor somma di
L.190.909.407. Per tale ragione la società aveva risolto il rapporto
con l’agente.
Il Cerri contestava il verbale e la sua sottoscrizione, deducendo un
vizio del consenso (violenza morale), svolgendo domanda
riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni
derivanti dalla risoluzione del rapporto e dai comportamenti
discriminatori subiti.
Il Tribunale, disposta c.t.u. contabile, condannava il Cerri al
pagamento, in favore della società, della somma di E.110.880,00,
respingendo la riconvenzionale.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Cerri; resisteva la
datrice di lavoro, proponendo appello incidentale.
Con sentenza depositata il 26 gennaio 2009, la Corte d’appello di
Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il
Cerri al pagamemto della maggior somma di €.148.147,00 oltre
interessi legali.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ceni, affidato
ad unico motivo.
Resiste la Navale Assicurazioni con controricorso, poi illustrato con
memoria.
Motivi della decisione

3

Al riguardo deduceva che tale importo era risultato da apposita

1.- Il ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, “per omessa ammissione della
prova testimoniale”.
Lamenta che accertare la conformità al vero delle circostanze di

indispensabile per la decisione.
Il motivo è inammissibile per sotttoporre a questa S.C. un riesame
delle circostanze di fatto e della rilevanza o meno delle prove (tra
cui anche la c.t.u. contabile disposta in primo grado, da
considerarsi percipiente e dunque fonte di prova, Cass. n.
3990\06), rimesse al prudente apprezzamento del giudice di
merito (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n.
12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006
n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n.
7394).
Il ricorso, peraltro, difetta di autosufficienza, non considerando il
ricorrente che qualora, in sede di legittimità, si denunci il difetto di
motivazione sulla valutazione di un documento o di prove
(ammesse o non ammesse), ha l’onere di indicare specificamente le
circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento
trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito
(Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare,
e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza
del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere
sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio
2010 n. 17915).
Nella specie il Cerri si limita a riportare taluni dei capitoli di prova,
in tesi contenuti nell’atto di gravame, senza peraltro chiarire
4

fatto di cui ai capitoli di prova indicati nell’atto di appello era

adeguatamente perdé tali circostanze sarebbero state idonee ad
escludere o modificare gli importi accertati dalla c.t.u. contabile.
3. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese del presente giudizio di legittimi ti seguono la
socccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

delle spese del presente giudizio di legittimitt, pari ad E.50,00 per
esborsi ed E. 6.100,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2013
L’estensore

Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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