Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13822 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (C.F. (OMISSIS)), anche nella qualità di

procuratore speciale di C.A., C.R.,

CA.AN., tutti nella qualità di eredi di C.

C. e A.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE REGINA MARGHERITA 37, presso l’avvocato BARRETTA ALESSANDRO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARTINO FRANCESCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA, nella

qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO LIQUIDATORE GESTIONE

F.B., domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

COPIN S.P.A., già CONSORZIO COPIN (P.I. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 18, presso

l’avvocato FLAUTI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SALVI MARIO SALVATORE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1881/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARTINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato dello Stato DANIELA

GIACOBBE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8 giugno 2006 ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 5 dicembre 2003 che aveva respinto la richiesta dei germani C., A., R. ed Ca.An. di risarcimento del danno per l’espropriazione illegittima da parte del Consorzio Copin, di un terreno di loro proprietà ubicato nel comune di Quarto (in catasto al fg. 11, part. 242) perchè il decreto di espropriazione era stato tempestivamente adottato il 3 agosto 1998; dichiarato inammissibile la domanda di conversione dell’azione in opposizione alla stima dell’indennità per l’avvenuta inutile scadenza del termine concesso dalla L. n. 865 del 1971, art. 19; ed aveva infine determinato l’indennità di occupazione temporanea dovuta agli espropriati nella misura di Euro 3.270,25.

Per la cassazione della sentenza C.C., anche n.q. di procuratore dei germani ha proposto ricorso per 2 motivi; cui resistono con controricorso il Consorzio Copin ed il Commissario straordinario del Governo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso (depositato l’ultimo giorno utile previsto dal combinato disposto degli art. 327 cod. proc. civ. ed L. n. 742 del 1969, art. 1) è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del citato comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la cd. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi del ricorso (cfr.

Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), l’impugnazione,come eccepito dai contro ricorrenti, deve essere dichiarata inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Consorzio in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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