Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13822 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. II, 22/05/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 22/05/2019), n.13822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27880-2015 proposto da:

CARS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI n. 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7350/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo n. 1224/2010 il Giudice di Pace di Caserta ingiungeva al Ministero della Difesa il pagamento in favore di Cars Srl della somma di Euro 1.287,50 per gli oneri di custodia del veicolo targato (OMISSIS), sequestrato dai Carabinieri in data 18.12.1995 quale corpo di reato.

Avverso detto provvedimento interponeva opposizione l’amministrazione ingiunta eccependo la prescrizione del diritto e contestando nel merito la fondatezza della pretesa.

Con sentenza n. 545/2012 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione confermando il decreto opposto.

Interponeva appello il Ministero eccependo, tra l’altro, la violazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573/2010, passata in giudicato, che aveva dichiarato risolto il contratto di affidamento del servizio di custodia dei veicoli sequestrati intercorrente tra Cars Srl e Prefettura di Napoli, condannando l’amministrazione al risarcimento del danno – quantificato in misura corrispondente alle indennità di custodia dei veicoli maturate a favore della società e non pagate – ed affermando l’inesigibilità del credito azionato nei confronti del Ministero della Difesa poichè gli unici obbligati al pagamento delle spese di custodia rivendicate da Cars Srl erano i titolari dei veicoli sequestrati.

Resisteva al gravame Cars Srl contestando la sussistenza del dedotto giudicato esterno.

Con la sentenza impugnata, n. 7350/2015, il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello, ritenendo che l’amministrazione avesse, con il pagamento della somma di Euro 2.277.920,25 eseguito in adempimento del dictum derivante dalla prefata sentenza n. 573/2010 della Corte di Appello partenopea, non contestato dall’odierna Cars Srl, estinto ogni obbligazione nei confronti di quest’ultima.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cars Srl affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Difesa. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato derivante dalle sentenze del Tribunale di Napoli n. 8359/2003 e della Corte di Appello di Napoli n. 573/2010 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale di Napoli avrebbe, con la sentenza oggi impugnata, erroneamente ritenuto sussistente il giudicato esterno dedotto in seconde cure dalla difesa pubblica, senza considerare da un lato che la sentenza n. 573/2010 della Corte di Appello era stata resa nei confronti della Prefettura di Napoli, e non del Ministero della Difesa, e dall’altro lato che in quel giudizio si controverteva in relazione ad una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto, mentre nel presente si discute di pagamento di indennità di custodia relativa ad un veicolo determinato.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1322,1965 e 1453 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente configurato la domanda proposta da Cars Srl come di risarcimento del danno, ritenendola così sovrapponibile a quella svolta nell’altro giudizio definito con la già menzionata sentenza della Corte di Appello n. 573/2010, senza considerare che – al contrario – in quel diverso procedimento si era discusso dell’inadempimento, da parte della Prefettura, della transazione intervenuta tra quest’ultima e l’odierna società ricorrente, in base alla quale si era pattuita la vendita in favore di Cars Srl di una serie di veicoli con l’incarico di provvedere alla loro rottamazione, dietro obbligo di pagamento da parte della Prefettura – poi inadempiuto – della somma di Euro 1.787.931,00. Ad avviso della società ricorrente, l’intervenuta dichiarazione di risoluzione della predetta transazione aveva comportato la reviviscenza delle obbligazioni originariamente esistenti tra le parti ed oggetto dell’accordo risolto, relative – per l’appunto – all’indennità di custodia dovuta per ciascun singolo veicolo custodito da Cars Srl.

Le due doglianze possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro connessione.

Va premesso che con la memoria depositata in prossimità dell’udienza la società ricorrente ha dato atto che questa Corte, con la sentenza n. 14660/2016 della terza sezione civile e l’ordinanza n. 28348/2017 della seconda sezione civile, ha ritenuto insussistente il giudicato esterno derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573/2010, sul duplice presupposto della diversità delle parti in causa e dell’oggetto di quel precedente giudizio. L’esistenza di detti precedenti non esonera, tuttavia, questa Corte dal dovere di esaminare se, alla luce del contenuto della sentenza oggi impugnata, si possa ritenere sussistente, o meno, il giudicato esterno derivante dalla decisione della Corte di Appello napoletana n. 573/2010.

In proposito, va osservato che il Tribunale di Napoli, nella sentenza oggi impugnata, ha affermato che “… la sentenza del Tribunale (si tratta di quella n. 8359/2003, indicata anche dalla società ricorrente nel primo motivo di ricorso, poi confermata dalla decisione della Corte di Appello di Napoli n. 573/2010) ha esaminato anche il diritto della società ricorrente al pagamento delle indennità di custodia dei veicoli, maturato nel periodo precedente la vendita, a partire dal loro affidamento successivo al loro praticato sequestro, e nel cui novero rientra anche quello oggetto di causa, ciò che è stato specificamente dedotto dal Ministero sin dal primo grado (cfr. verbale udienza del 20.10.2011) e che non è stato mai contestato dalla società ricorrente, ciò autorizzando a ritenere tale assunto ammesso ai sensi dell’art. 115 c.p.c.” (cfr. pag.4).

L’affermazione è censurabile nella seconda parte, poichè la ricomprensione delle indennità di custodia relative al veicolo targato (OMISSIS), di cui oggi si discute, nell’ambito della statuizione derivante dalla sentenza della Corte di Appello partenopea n. 573/2010 non poteva essere desunta dalla condotta processuale di Cars Srl la quale, con la stessa formulazione della domanda di pagamento proposta nella fase monitoria, aveva dimostrato implicitamente di non ritenere affatto ricompreso nell’ambito di quella precedente statuizione quanto asseritamente dovutole per la custodia del veicolo anzidetto.

Tuttavia, va considerato che la stessa società ricorrente, nel dedurre – nel secondo motivo di ricorso – una reviviscenza delle originarie obbligazioni di pagamento delle indennità di custodia relative ai singoli veicoli, conseguente alla dichiarata risoluzione della transazione intercorsa tra Cars Srl e Prefettura di Napoli (cfr. pag.20 del ricorso), sottointende evidentemente l’esistenza di un collegamento tra le due vertenze, quella oggetto del presente ricorso e quella definita con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573/2010. Del resto, anche in considerazione del notevole importo riconosciuto a Cars Srl con la transazione oggetto del precedente giudizio, è ipotizzabile che tra la predetta società e la Prefettura di Napoli possa essere intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto tutte le vetture affidate alla custodia della società, indipendentemente dalla singola amministrazione che materialmente le aveva consegnate all’odierna ricorrente.

Sotto questo profilo, si impone un approfondimento da parte del giudice del rinvio, al fine di valutare l’esatto ambito della transazione oggetto del giudizio definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573/2010 e, di conseguenza, del giudicato derivante da quest’ultima decisione, con specifico riferimento all’effettiva ricomprensione delle indennità di custodia relative al veicolo targato (OMISSIS), oggetto della presente controversia, nell’ambito di quella transazione e, quindi, di quel precedente giudicato.

Il primo motivo di ricorso va di conseguenza accolto nei limiti di quanto appena esposto, mentre il secondo motivo va dichiarato assorbito. La causa va di conseguenza rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di quanto in motivazione e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli in persona di diverso giudice. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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