Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13822 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 07/07/2016), n.13822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.g. 21517-2014 proposto

da:

E.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato ANNA MATTIOLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati JOHANNA HERBST e INGO

WIELANDER, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’AGI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato HUBERT

OBERARZBACHER, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

B.J.P.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESSANONE, depositata il

02/07/2014, Cron. 351/14;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

regolamento;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. E.E. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro B.J.P. e F.M. avverso l’ordinanza del 2 luglio 2014, con la quale il Giudice di Pace di Bressanone –

dinanzi al quale essa ricorrente aveva riassunto, a seguito di declinatoria di competenza per ragioni di territorio, la controversia già introdotta davanti al Giudice di Pace di Egne per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dalla sua autovettura in occasione di una lite avvenuta fra gli intimati e della causazione dei quali i medesimi si addebitavano reciprocamente l’esclusiva responsabilità –

ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della necessità di attendere l’esito del procedimento penale n. 2989/13 che risultava pendente davanti alla Procura della Repubblica di Bressanone a carico del B. a seguito di querela sporta dal F. per i delitti di lesioni personali e di ingiurie e nella quale il F. aveva sostenuto di essere stato spinto dal B. sull’autovettura e non di averlo spinto a sua volta, come il B. aveva sostenuto in sede civile.

Ad avviso del Giudice di Pace di Bressanone sarebbe “indispensabile attendere l’esito del predetto procedimento penale, affinchè venga individuata la persona responsabile del danneggiamento della vettura”.

2. All’istanza di regolamento di competenza della E. ha resistito con memoria il F., mentre non ha svolto attività difensiva il B..

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell’art. 380-

ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO quanto segue:

1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza per due gradate ragioni, la prima ravvisabile nella circostanza che l’essere il preteso procedimento penale ancora incardinato davanti al Pubblico Ministero esclude la stessa configurabilità in astratto di un rapporto di pregiudizialità fra processi, la seconda nella circostanza che l’essere il procedimento penale relativo soltanto alla posizione dei convenuti nel giudizio civile in relazione alla responsabilità penale per i delitti di ingiuria e di lesioni, in alcun modo si configurerebbe il preteso nesso di pregiudizialità.

2. Le conclusioni del Pubblico Ministero sono condivisibili e giustificano l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza anche a prescindere da quanto ha dedotto la ricorrente, la quale ha prospettato come primo motivo la seconda ragione evocata dal Pubblico Ministero.

Invero, la Corte di Cassazione, dovendo statuire sull’esistenza della causa di sospensione e, dunque, sull’esatto diritto regolatore al riguardo, nella logica del particolare mezzo di impugnazione rappresentato dal regolamento di competenza, può e deve individuare detto diritto senza essere vincolato ai motivi prospettati dal ricorrente.

3. Ciò premesso, si rileva che è assorbente il rilievo che nemmeno in astratto è evocabile l’art. 295 c.p.c., allorquando la relazione di pregiudizialità non concerna in tesi la pendenza di due giudizi.

Ne segue che, nei limitati casi nei quali è concepibile, dopo l’intervento del nuovo codice di procedura penale e la riforma del processo civile di cui alla L. n. 353 del 1990, la configurabilità di un nesso di pregiudizialità fra un giudizio civile ed un giudizio penale, essa suppone che il processo penale asseritamente pregiudicante penda come giudizio e non come procedimento davanti al Pubblico Ministero, cioè a livello di mera attività di indagine preliminare.

Ciò è approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione e correttamente evocato dal Pubblico Ministero: si veda, da ultimo, Cass. n. 313 del 2015, secondo cui- “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicchè tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari”; in precedenza: Cass. n. 6776 del 2001; (ord.) n. 6149 del 2005; (ord.) n. 101274 del 2012).

Tanto basterebbe a giustificare l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di sospensione.

4. Peraltro, se pure il procedimento penale si fosse evoluto in giudizio nei sensi supposti dal ricordato orientamento, in concreto si sarebbe dovuta escludere l’esistenza del nesso di pregiudizialità del giudizio penale, in quanto esso non è finalizzato all’accertamento di un reato che la fattispecie astratta di responsabilità dedotta dalla E. a carico dei due convenuti abbia come elemento costitutivo.

Invero, nella giurisprudenza di questa Corte vige il principio di diritto secondo cui: “In materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione al precetto, ritenendo insufficiente ai fini sospensivi la pretesa falsità, penalmente rilevante e sostenuta dall’opponente, della sottoscrizione della rinuncia al diritto a procedere ad esecuzione forzata).” (Cass. (ord.) n. 15641 del 2009; in precedenza:

Cass. (ord.) n. 27787 del 2005; successivamente: Cass. (ord.) n. 25822 del 2010; (ord.) n. 26332 del 2011; (ord.) n. 5804 del 2015; n. 19383 del 2015).

Nel caso di specie il diritto di risarcimento del danno fatto valere dalla E. nei confronti dei due litiganti non ha come fatto costitutivo l’esistenza del delitto per cui pende il procedimento penale. Il fatto materiale del danneggiamento del veicolo della E. è, del resto, soltanto uno dei fatti storici che il giudice penale, quando fosse introdotto il giudizio penale, potrà valutare –

fra l’atro senza che al processo partecipi in qualche modo la E. – per procedere all’accertamento del se il fatto di reato relativo alle lesioni ed ingiurie sussista.

5. L’istanza di regolamento deve, dunque, accogliersi e deve disporsi la prosecuzione del giudizio in ragione dell’illegittimità del provvedimento sospensivo.

Il fatto che la ricorrente abbia impropriamente sollecitato la “revoca” della detta ordinanza non è ragione di inammissibilità dell’istanza, come ha invece sostenuto il resistente, atteso che la corretta indicazione del petitum formale del ricorso per regolamento non è condizione di ammissibilità dello stesso, essendo esso individuato implicitamente dalla legge nell’accertamento della legittimità o meno del provvedimento sospensivo e, quindi, nella disposizione della prosecuzione del giudizio nel secondo caso (che è giustificata dall’art. 49 c.p.c., come riflesso necessario dell’acclarata illegittimità).

6. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza, ma vanno poste a carico del solo F., in quanto parte ricorrente ha chiesto espressamente la condanna alle spese solo di lui.

Avendo il F. resistito non ricorrono ragioni per la compensazione.

Le spese si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa all’uopo il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre l’importo corrisposto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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