Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13822 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28690/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

Y.M., rappresentata e difesa dall’avv. Marta Stefani e

dall’avv. Fabrizio Mozzillo, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv. Fabrizio Mozzillo, in Roma, viale Bruno Buozzi, n.

87.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 30, n. 66/30/12, pronunciata il 25/06/2012,

depositata il 22/10/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2020

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Tommaso Basile che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso;

udito l’avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura generale dello

Stato; udito l’avv. Marta Stefani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Y.M. impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia, l’avviso di accertamento IRPEF, per il periodo d’imposta 2000, che recuperava a tassazione, con metodo sintetico, redditi non dichiarati, e dedusse la nullità dell’avviso non notificato nelle forme prescritte in caso di contribuente residente all’estero e, di conseguenza, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, non esercitato entro il termine del 31/12/2007; nel merito, allegò di non avere sottratto a tassazione i propri redditi e di non avere omesso di dichiararne la parte prodotta in Italia, dal momento che aveva assolto ai propri obblighi fiscali negli Stati Uniti d’America, ove era residente.

2. La CTP di Pistoia, in accoglimento del ricorso, dichiarò l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere impositivo e annullò l’avviso, con decisione che, su appello dell’ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato in base a queste considerazioni: (a) le parti erano concordi nel ritenere che la fattispecie fosse soggetta al procedimento di notificazione riservato ai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, disciplinato (testualmente) dall’art. 140 c.p.c.; (b) nella specie, tale procedimento notificatorio non era stato seguito, il che determinava la nullità della notifica; (c) la proposizione, da parte della contribuente, del ricorso avverso l’avviso, in data 02/05/2008, benchè idonea a sanare la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., non aveva comunque impedito che, in data 31/12/2007, maturasse il termine di decadenza del potere accertativo della A.F., in ragione dell’efficacia sanante ex nunc dell’esercizio dell’azione tributaria, sancito dalle sezioni unite della Corte (sent. 05/10/2004, n. 19854), con conseguente preclusione della valutazione della fondatezza, nel merito, della pretesa fiscale.

3. L’Agenzia ricorre con due motivi; la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso (“I Motivo – Insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso per il giudizio (nel testo anteriore a quello vigente, se si ritiene non applicabile la modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, alla materia tributaria); ovvero: 2) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato discusso tra le parti (se si ritiene applicabile la modifica), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), l’Agenzia premette che l’avviso era stato notificato a mezzo posta in via (OMISSIS), e che la contribuente ne aveva avuto notizia in data 19/12/2007, quando la raccomandata era stata ritirata da persona qualificatasi come sua delegata, tanto è vero che l’interessata aveva fatto istanza di accertamento con adesione (in data 31/01/2008) e successivamente aveva proposto ricorso contro l’atto impositivo.

Assume di avere fatto valere, nell’atto di appello, la piena legittimità della notifica a mezzo posta dell’avviso e, ancora, che tale legittimità era confermata dal comportamento concludente della contribuente che, come precisato, aveva presentato tempestiva istanza di accertamento con adesione e successivamente aveva proposto ricorso.

Addebita, quindi, alla CTR di non avere esaminato tale questione (relativa – appunto – al perfezionamento della notifica, del tutto valida, in data 19/12/2007, nonostante l’iscrizione della destinataria all’AIRE) e di avere erroneamente asserito, travisando le risultanze processuali, che le parti del giudizio concordassero circa l’invalidità della notifica, laddove, invece, secondo la tesi erariale, la notifica era pienamente valida, e, comunque, (e tale argomento era stato sviluppato per mero scrupolo difensivo), anche se, in ipotesi, fosse stata invalida, la nullità era pienamente sanata, per effetto del raggiungimento dello scopo, in data 19/12/2007, con il ritiro della raccomandata all’ufficio postale.

2. Con il secondo motivo (“II Motivo – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 140 e 142 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 156 e 160 c.p.c.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere considerato che l’art. 142 c.p.c. (non “140”, come riportato in sentenza), si applica solo ai soggetti non residenti, nè dimoranti, nè domiciliati in Italia, e, quindi, non si applicava con riferimento alla notificazione dell’avviso alla contribuente, la quale, pur avendo formalmente la residenza negli USA, aveva in Montecatini Terme, via Donizetti, n. 4, in casa di sua proprietà, il domicilio e la dimora, del che vi era prova agli atti del giudizio.

Mette in risalto che, in ogni caso, ove anche la notifica a mezzo posta fosse stata viziata da nullità, in quanto, avendo la contribuente formale residenza all’estero, andava eseguita secondo le modalità di cui all’art. 142 c.p.c., avendo la parte privata ricevuto (tramite una sua delegata) “il piego contenuto nella raccomandata” (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione), in data 19/12/2007, detta nullità della notifica si era sanata ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in virtù dell’intervenuta conoscenza, in capo al destinatario, dell’atto notificato, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

E’ utile premettere che la sentenza della CTR (pronunciata il 25/06/2012) è stata pubblicata il 22/10/2012, sicchè il motivo di ricorso è quello dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dopo l’11/09/2012.

E’ priva di fondamento e va, pertanto, disattesa l’eccezione della contribuente di inammissibilità del motivo, poggiante sull’insindacabilità del difetto di motivazione nel caso di c.d. “doppia conforme”, dovendosi dare continuità al costante orientamento di questa Corte, riaffermato anche di recente (Cass. 13/01/2017, n. 743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437), per il quale l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, è applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello (successivi a quello che si è concluso con la sentenza qui impugnata) introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/09/2012.

Fatte queste precisazioni, e venendo al motivo del ricorso, la sentenza impugnata è viziata a causa dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, consistente in ciò, che, secondo la prospettazione erariale, trascurata dalla CTR, la notifica a mezzo posta dell’atto impositivo era pienamente valida (non sussistendo i presupposti per la notifica secondo le modalità dell’art. 142 c.p.c.), e si era perfezionata in data 19/12/2007, prima della scadenza del termine di decadenza (del 31/12/2007) dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.

4. In definitiva, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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