Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13821 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24882-2016 proposto da:

IDRO TIGULLIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO N. 7, presso lo

studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.P.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELE DE ROSE,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed ELIO MARITATO;

– controricorrente-

contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22400/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016.

RILEVATO:

che la Idro Tigullio s.p.a. chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 22400/2015 nella parte in cui, nel dispositivo, è stato omesso di riportare il rigetto del ricorso incidentale proposto dall’INPS;

che, in particolare, l’istante assume che tale omissione avrebbe comportato l’erroneo regolamentazione delle spese di lite le quali, in considerazione della soccombenza dell’INPS, avrebbero dovuto essere in tutto o in parte compensate;

che, pertanto, chiede la correzione del dispositivo dell’ordinanza nei termini sopra indicati, con ogni conseguente statuizione in tema di compensazione (anche parziale) delle spese;

che l’INPS che ha eccepito la inammissibilità della richiesta di correzione ove riferita anche alla statuizione sulle spese;

CONSIDERATO:

che l’istanza di correzione è meritevole di accoglimento limitatamente alla richiesta integrazione del dispositivo con la statuizione di rigetto dell’appello incidentale dell’INPS, statuizione la cui omissione è da ascriversi a mera svista nella redazione del provvedimento;

che, invero, per questo profilo, la richiesta correzione è del tutto coerente con la parte motiva della decisione avendo il Collegio esaminato i due motivi di ricorso (incidentale) dell’INPS e ritenuto il primo inammissibile ed il secondo infondato nel merito; che non può farsi luogo alla “consequenziale” correzione della regolamentazione delle spese di lite, posto che la mancata (anche parziale) compensazione delle stesse non appare ascrivibile ad un mero lapsus calami, non trovando corrispondenza nella parte motiva della decisione secondo la quale le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

che il regolamento delle spese risulta pertanto espressione di specifica valutazione del Collegio adottata sulla base del criterio della prevalenza della soccombenza;

che non è luogo a provvedere sulle spese, perchè “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (così Cass. sez. un. n. 9438 del 2002).

PQM

 

La Corte, in parziale accoglimento della istanza di correzione, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 22400/2015 di questa Corte sia corretto aggiungendo, dopo l’espressione “ricorso”, l’espressione principale e incidentale”. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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