Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13821 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA

12, presso l’avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COLI PAOLO, giusta procura a ?ni1 margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R. (C.F. (OMISSIS)), che agisce con

l’assistenza dell’amministratore di sostegno avv. B.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180,

presso l’avvocato BRASCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAGLIARI GIORGIO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1131/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato COLARIZI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BRASCHI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 31 ottobre 2006 ha determinato l’indennità dovuta dal comune di Sant’Ilario d’Enza a M.R. per l’espropriazione di un terreno di sua proprietà ubicato nel territorio comunale in zona G3 destinata a verde pubblico in complessivi Euro 250.152,82 ,considerandolo edificabile e tenendo conto del valore dell’opera realizzanda, nonchè della percentuale del 20% di norma ricavabile da quello dell’edificato. Ha determinato altresì in Euro 2.072 l’indennità per l’occupazione temporanea dell’immobile autorizzata con decreto sindacale del 5 luglio 2000.

Per la cassazione della sentenza il comune di Sant’Ilario ha proposto ricorso per 4 motivi; cui resiste con controricorso R. M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità,nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del citato comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la cd. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi del ricorso (cfr.

Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), l’impugnazione, come eccepito dal M., va dichiarata inammissibile.

Le ragioni meramente processuali che non hanno consentito l’esame del ricorso inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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