Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13821 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2589/2009 proposto da:

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE in persona del proprio legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ALESSANDRIA

17, presso lo studio dell’avvocato CASIMIRO Antonio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUPIS STEFANO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DUOMO GPA SRL in persona del legale rappresentante ed amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo

studio dell’avvocato DI BENEDETTO Pietro, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ANCONA del 22/04/08, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Di Benedetto Pietro, difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, in cui la parte intimata ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, motivando puntualmente su tutte le censure formulate in appello dall’ente contribuente.

Il motivo del ricorso per cassazione da quest’ultimo proposto – come il relativo quesito – risulta, invece, dichiaratamente rivolto avverso l’atto impositivo ed i suoi contenuti.

Merita, quindi, di essere confermato il consolidato principio secondo cui col ricorso in cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. n. 9963/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999; n. 5083/1998) e non anche, direttamente, come nella specie, l’avviso di accertamento.

Si propone la trattazione in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza contare che sono evidenti anche altri profili d’inammissibilità dell’impugnazione: la mancanza dell’esposizione dei fatti di causa e la genericità dei quesiti. Pertanto, riaffermate le argomentazioni sopra richiamate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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