Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13820 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA R. PIRIA 9, presso l’avvocato SEGNALINI

FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato SERRATORE GIANFRANCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

sul ricorso 27087-2007 proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentata e difesa dall’avvocato AVENATI FABRIZIO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2935/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma con sentenza del 19 giugno 2006 ha determinato l’indennità dovuta dal comune di Roma a F. B. per l’espropriazione di un terreno di sua proprietà ubicato in Roma (in catasto al fg. 1152, part. 351, 511, 508) in complessivi Euro 31.154,22, considerandolo edificabile ed applicando il criterio riduttivo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, con l’ulteriore decurtazione di 40%.

Per la cassazione della sentenza la B. ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste con controricorso il comune di Roma, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno del motivo di ricorso o del controricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria; ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la cd. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi sia del ricorso che di quello incidentale (cfr. Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), entrambe – e impugnazioni devono essere dichiarate inammissibili.

La soccombenza reciproca induce il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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