Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13820 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28033-2012 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DI VILLA

GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato MERCONE ROSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ANGELO SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MIRMINA GAETANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2012 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.

DIST. di SIRACUSA, depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– T.D., ricorrente avverso la sentenza n. 152/16/12 della CTR di Palermo sez. staccata di Siracusa, con istanza del 25.1.2018, ha chiesto la sospensione del procedimento per il perfezionamento della definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 allegando documentazione attestante il deposito della dichiarazione di adesione e la documentazione relativa al pagamento delle prime rate;

– considerato che la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (D.L. n. 193, art. 6, comma 2) e che, pertanto, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 22118/2017; Cass., 23173/2017);

– considerato, altresì, che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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