Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13820 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 06/07/2016), n.13820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22839/2012 proposto da:

R.V., (OMISSIS), nella qualità di coerede con

il beneficio dell’inventario di F.O., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI NATLI, BRUNO MASSUCCI,

giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di

nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

60, presso lo studio dell’avvocato CARLA PREVITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO IZZO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

E contro

R.L., RI.LU.;

– intimati –

avverso il decreto n. 56488/2011 R.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 16/01/2012, depositato il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Bruno Masucci difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Carla Previti difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al decesso di F.O., avvenuto nel circondario di (OMISSIS), gli sono succeduti R.V., A., L. e Lu. che accettavano l’eredità con beneficio di inventario.

Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Viterbo, i coeredi R.A., L. e Lu. chiedevano ai sensi dell’art. 500 c.c., di essere autorizzati alla vendita di un bene immobile facente parte dell’eredità per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione.

Si costituiva in giudizio R.V. contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Con decreto del 13/14 luglio 2011 il Giudice Unico del Tribunale adito accoglieva il ricorso disponendo l’avvio della liquidazione concorsuale. A seguito di reclamo da parte di R.V., cui resistevano gli altri coeredi, la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 5.6.2012, in rigetto del reclamo, ha confermato la pronuncia impugnata ritenendo sussistere tutti i presupposti ex art. 500 c.c., stante l’aspro conflitto dei coeredi e le ingenti passività del patrimonio ereditario.

Per la cassazione di tale decreto R.V. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi, cui R.A. ha resistito con controricorso, non svolte difese dagli altri intimati.

Fissata udienza camerale al 12.2.2015, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la comunicazione della data di udienza alla ricorrente personalmente, deceduto l’unico difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che va preliminarmente esaminata concerne l’ammissibilità o meno del ricorso ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con il quale la corte di merito, pronunciando in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., disponga la conferma della procedura concorsuale avviata ad istanza dei coeredi per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.

Secondo orientamento consolidato di questa Corte, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è consentito avverso i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando abbiano carattere decisorio, e cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di diritto sostanziale, e non siano altrimenti impugnabili o revocabili (v., per tutte, Cass. SS.UU. n. 1245 del 2004). Infatti costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, occorre avere riguardo non alla forma esteriore del provvedimento giurisdizionale, ma al suo intrinseco contenuto decisorio ed al suo carattere definitivo (cfr., Cass. SS.UU. 23 gennaio 2004 n. 1245). In altri termini dalle diverse pronunce della Corte di legittimità che affermano l’impugnabilità ex art. 111 Cost., dei provvedimenti in camera di consiglio emerge un presupposto comune: nelle forme camerali si svolgerebbero veri e propri procedimenti di natura contenziosa poichè incidenti su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e ciò indubbiamente attribuisce loro carattere decisorio e conseguente attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata.

In sintesi, ferma la premessa riconosciuta da ogni pronuncia secondo cui il rimedio del ricorso per cassazione richiede che il provvedimento da impugnare abbia carattere definitivo e sia idoneo ad incidere su posizioni sostanziali, viene caso per caso rimessa alla valutazione concreta dell’operatore la verifica del ricorrere dei presupposti di impugnabilità.

Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventano (art. 484 c.c. e segg.), l’art. 500 c.c., dispone che l’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori e dei legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione. A sua volta l’art. 505 c.c., comma 1, stabilisce che l’erede che, non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500 c.c., decade dal beneficio di inventario, e dispone, nel comma 4, che la decadenza può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Nella specie i giudici di merito (il tribunale collegiale, confermato il provvedimento dalla corte di merito) hanno accolto l’istanza ed hanno autorizzato la vendita del bene immobile facente parte dell’eredità per la liquidazione delle attività ereditarie e la formazione dello stato di graduazione, proposta dai coeredi R. A., L. e Lu. da B., osservando che fra i coeredi dell’eredità beneficiata di F.O., gravata da ingenti passività, vi era un apro conflitto; circostanza dalla quale è svito tratto il convincimento che doveva ritenersi ampio e congruo il termine goduto dai coeredi per il compimento dell’attività di liquidazione, per cui si doveva avere riguardo al preminente interesse dei creditori dell’eredità alla pronta definizione della procedura. Invero, proprio la litigiosità fra i coeredi integrava comportamento che contribuiva a sconsigliare la proroga del termine, con avvio della procedura concorsuale.

Ne consegue che non risultando in alcun modo essere stato posto in discussione lo status di (co)erede della ricorrente, come prontamente ha rilevato parte resistente, si discute qui di accertare se l’autorizzazione alla vendita, integrando nella sostanza una ipotesi di negazione della proroga del termine per la liquidazione, provvedimento che è considerato modificabile o revocabile, come tale sia o meno privo dei requisiti fissati dalla giurisprudenza per ammettere il ricorso straordinario per cassazione.

Giova ricordare che secondo la giurisprudenza persino il decreto che autorizza la formazione dell’inventario, ai sensi dell’art. 769 c.p.c. e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti che, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nè la situazione che lamenta R.V. appare idonea ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'(co)erede, in contrapposizione ai creditori del defunto ed ai legatari, giacche la sua posizione di comodataria rispetto all’immobile de quo potrà al più essere fatta valere – c per altri fini – nei confronti dell’eventuale assegnatario del bene medesimo.

Si deve quindi (ri)affermare che in tema di assegnazione di termine all’erede per liquidare le attività ereditarie, il decreto con il quale il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi a completare per le vie ordinarie la procedura di liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Al rigetto del ricorso consegue la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA