Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1382 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25228/2018 proposto da:

S.M.S., domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38,

presso lo studio dell’avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministero pro tempore e

Commissione Territoriale per il Riconoscimento Protezione

Internazionale di Firenze, sede di Perugia;

– intimati –

avverso il decreto n. 488 del 24.7.2018 del Tribunale di Perugia.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25.10.2019 dal Consigliere Dott.ssa PAOLA GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Perugia dichiarava inammissibile il ricorso con il quale S.M.S., cittadino bengalese, impugnava la decisione della Commissione territoriale di Firenze – Sezione di Perugia, e chiedeva in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il giudice di merito rilevava la violazione del termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento della Commissione territoriale per il deposito del ricorso, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, in quanto il provvedimento di diniego era stato notificato al ricorrente in data 2 marzo 2018 ed il ricorso era stato depositato il 30 aprile 2018.

3. Per la Cassazione del decreto S.M.S. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui gli intimati non hanno opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorrente deduce l’omessa applicazione del principio di non refoulement. Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non essendo rifiutabile il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. ed all’art. 3 CEDU.

5. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto procedere comunque alla valutazione delle condizioni di fatto esistenti nel paese di origine, quantomeno per fondare la concessione della protezione umanitaria, sulla base del rischio che attualmente il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio.

6. Il ricorso non è fondato.

Il motivo non è coerente con la motivazione del decreto del Tribunale, che con pronuncia in rito ha ritenuto inammissibile il ricorso per tardività, in applicazione della previsione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, che ha dettato un sistema processuale ispirato all’esigenza di definire celermente la domanda del richiedente protezione (Cass. civ. 13-12-2018, n. 32319).

7. Poichè l’ordinamento prevede che le misure poste a tutela del richiedente siano veicolate attraverso gli strumenti processuali allo scopo predisposti, senza tuttavia che i diritti fondamentali possano risultarne compromessi, l’eventuale sussistenza delle condizioni di non refoulement previste dall’art. 3 della Convenzione di Ginevra, qui non esaminabile, potrà comunque essere fatta valere e dovrà essere valutata in quanto ostativa all’esecuzione del provvedimento espulsivo, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e quindi in sede di impugnazione dello stesso.

8. Segue coerente il rigetto del ricorso.

9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto gli intimati attività difensiva.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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