Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1382 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1382 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 28302-2015 proposto da:
PIRONE PATRIZIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO PETROZZIELLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3495

IRPINIAMBIENTE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI

CASSAZIONE,

rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 19/01/2018

dall’avvocato RAFFAELE PIGNATARO, UMBERTO CANETTI,
giusta delega in atti;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 4092/2015 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2015 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbimento degli altri;
udito l’Avvocato ANTONIO PETROZZIELLO.

530/2014;

Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado
con la quale era stata respinta la domanda di Patrizia Pirone intesa
all’accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare che la
lavoratrice asseriva comunicatole con lettera in data 13 maggio 2011 dalla
Irpiniaambiente s.p.a., subentrata, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.,

liquidazione, nella gestione dei contratti e dei servizi riguardanti il ciclo dei
rifiuti sul territorio irpino.
1.1. Con tale missiva la società Irpiniambiente aveva rappresentato alla
Pirone che il comportamento da questa tenuto denotava disinteresse a
svolgere il lavoro alle dipendenze di essa società di talchè alcun rapporto di
lavoro poteva ritenersi instaurato ; le giustificazioni addotte dalla lavoratrice in
esito a precedente contestazione disciplinare di Irpiniaambiente s.p.a., avente
ad oggetto l’assenza dal servizio a partire dal 1.4.2011, non risultavano,
pertanto, pertinenti in quanto, in assenza di rapporto di lavoro – mai
costituito- , il disposto dell’art. 7 St. lav. non poteva trovare applicazione.
1.2. Secondo il giudice di appello dalla disamina della documentazione in
atti e dalla complessiva condotta della lavoratrice emergeva che la Pirone non
aveva mai inteso concludere un rapporto di lavoro con la società cessionaria
dei servizi svolti dal Consorzio, società giammai riconosciuta come proprio
datore di lavoro e aveva, invece, rivendicato la continuazione del rapporto con
il Consorzio, così rifiutando il passaggio diretto a Iripinaambiente s.p.a. (
essenzialmente per ragioni relative al contratto collettivo che Irpiniaambiente
intendeva applicare ai dipendenti trasferiti, diverso da quello applicato dal
Consorzio cedente); la possibilità di rifiuto degli effetti della cessione di
azienda, in quanto espressione di un diritto del lavoratore a non prestare la
propria attività per un datore di lavoro che non aveva scelto, appariva,
compatibile con l’automatismo del trasferimento di azienda ed era coerente
con i principi comunitari ( Corte di giustizia 24.1.2002 che richiama Direttiva
CEE 77/187 , a sua volta citata da Cass. n. 19379/2004) . In questa

all’originario datore di lavoro, Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 1 in

prospettiva ha ritenuto non dirimente la mancanza di un atto di dimissioni, non
necessario in quanto il rapporto con Irpinaambiente doveva ritenersi mai
costituito.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Patrizia Pirone sulla
base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

Ragioni della decisione

1 Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art.
2112 cod. civ. . Censura la decisione per avere ritenuto consentito alla
lavoratrice la possibilità di rifiutare il passaggio alle dipendenze della società
cessionaria, in contrasto con l’automatismo di tale passaggio prefigurato da
tale disposizione quale effetto del trasferimento di azienda; tale automatismo
non si poneva in contrasto con la normativa comunitaria in tema di
trasferimento di azienda la quale non contemplava alcuna possibilità di rifiuto o
opposizione al trasferimento da parte del lavoratore ceduto.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., censurando la decisione per omessa pronunzia sul motivo di
gravame concernente la corretta qualificazione giuridica dei documenti
sindacali e dei documenti sottoscritti dalla originaria ricorrente, che asseriva
configurare dichiarazioni di scienza intese ad evidenziare alcune irregolarità
della procedura di trasferimento di azienda e non, come ritenuto dalla sentenza
impugnata, dichiarazioni di volontà, espressione del rifiuto ad instaurare un
rapporto di lavoro con Iripiniaambiente s.p.a. .
3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. Fise
-Assoambiente, art. 72 comma primo, nonché omessa pronunzia . Censura la
decisione per non avere affrontato la questione relativa alla forma che doveva
rivestire, al pari di quanto previsto dal contratto collettivo con riferimento alle
dimissioni del lavoratore, il rifiuto di essa Pironi a passare alle dipendenze della
cessionaria .

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con effetto di assorbimento degli
ulteriori motivi.
4.1. In continuità con recente pronunzia di questa Corte

(Cass.

02/03/2017 n. 12919), resa in relazione a fattispecie identica a quella in
esame, deve essere ribadito che nella ipotesi regolata dall’art. 2112 cod. civ. il
trasferimento del lavoratore alle dipendenze dell’impresa cessionaria

alcuna giuridica possibilità di opposizione.
4.2. Come condivisibilmente osservato in tale pronunzia, il legislatore,
nell’intento di approntare un sistema di garanzia per i lavoratori, di continuità
dell’occupazione, ha, coerentemente, stabilito da un canto, che la vicenda
traslativa dell’impresa non può costituire motivo di licenziamento né per il
cedente né per il cessionario; dall’altro, che non è richiesto il consenso dei
lavoratori coinvolti, dato l’effetto di trasferimento automatico ex lege connesso
alla configurazione del trasferimento d’azienda. In tale contesto normativo, la
cessione di azienda è stata configurata, con riferimento alla posizione del
lavoratore, quale successione legale nel contratto che, non richiedendo il
consenso del contraente ceduto, non è assimilabile alla cessione negoziale per
la quale tale consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie di cui
all’art.1406 cod. civ. (vedi Cass. 22/7/2002 n.10701 cui adde ex plurimis,
Cass. 9/10/2009 n. 21481; Cass. 7/3/2013 n. 5678).
4.3. E’ stato altresì evidenziato che “In tal senso del resto, la
giurisprudenza della Corte di Giustizia è da tempo orientata laddove ha
affermato (vedi sentenza 24/1/2002 C/51/00) che l’art.3, n.1, della direttiva
sancisce il principio del trasferimento automatico al cessionario dei diritti e
degli obblighi che risultano per il cedente dai contratti di lavoro esistenti alla
data del trasferimento dell’impresa. La regola che risulta da queste
disposizioni, secondo cui il trasferimento avviene senza il consenso delle parti
in causa, è imperativa; non è consentito derogarvi in senso sfavorevole ai
lavoratori. Di conseguenza, l’attuazione dei diritti conferiti ai lavoratori dalla
direttiva non può essere subordinata al consenso né del cedente o del
cessionario, né dei rappresentanti dei lavoratori, né dei lavoratori stessi

costituisce un effetto automatico ex lege, rispetto al quale non è configurabile

(sentenza 25 luglio 1991, causa C-362/89, D’Urso e a., Racc. pag. 1-4105,
punto 11). 4 3 Tuttavia, benché il trasferimento del contratto di lavoro
s’imponga sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, la Corte ha ammesso
la facoltà per quest’ultimo di rifiutare che il suo contratto di lavoro sia trasferito
al cessionario (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C132/91, C-138/91, C-139/91, Katsikas e a., Race. pag. 1-6577, punti 31-33).

Stato membro: o il contratto che lega il dipendente all’impresa cedente può
essere risolto su iniziativa del datore di lavoro o su iniziativa del dipendente,
oppure il contratto può continuare con tale impresa (v., in particolare,
sentenza Katsikas e a., citata, punto 36)” ( Cass. 12919/2017 cit.).
4.4. Il legislatore italiano, secondo la lettura qui condivisa dell’art. 2112
cod. civ., non ha previsto alcuna necessità di consenso o, simmetricamente,
alcuna facoltà per il lavoratore di opporsi al trasferimento alle dipendenze della
cessionaria, mostrando di ritenere sufficiente alla tutela delle ragioni del
lavoratore che non voglia passare all’acquirente dell’azienda, il ricorso
all’istituto del recesso. E tale facoltà di recesso si evince da quanto viene
statuito dal nostro legislatore nel quarto comma dell’art.2112 cod. civ.,
laddove è prevista la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in
materia di licenziamenti (art.2112 comma 4: “Ferma restando la facoltà di
esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d’azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il
lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre
mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni
con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma”).
4.5. In base alle considerazioni che precedono deve, quindi, concludersi
che né il diritto comunitario né l’attuale normativa interna riconoscono in capo
al lavoratore un diritto di opposizione al trasferimento nel senso inteso dalla
impugnata sentenza, rimanendo irrilevante il suo consenso al prodursi
dell’effetto traslativo ; tale ricostruzione, ovviamente, non preclude al
dipendente, dopo il trasferimento del suo rapporto lavorativo, di recedere dal
rapporto già costituitosi.

In questo caso, la situazione del lavoratore dipende dalla normativa di ogni

5. La sentenza impugnata non risulta coerente con il principio sopra
richiamato posto che ha ritenuto che il comportamento della lavoratrice,
ricostruito in termini di sostanziale rifiuto al passaggio alle dipendenze di
Irpinaambiente s.p.a., non consentiva di ritenere instaurato il rapporto di
lavoro con quest’ultima società.
6. A tanto consegue la cassazione della decisione con rinvio alla Corte

delibata e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto da enunciarsi, alla stregua
del disposto dell’art. 384, primo comma, cod. proc.civ., nei seguenti
termini:”nelle ipotesi di cessione d’azienda si realizza, con riferimento alla
posizione del lavoratore, una successione legale nel contratto che non richiede
il consenso del contraente ceduto, il quale potrà successivamente esercitare il
proprio diritto di recesso nei termini sanciti dal comma quarto dell’art.2112
cod. civ. “.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa
composizione.

Così deciso in Roma il 19 settembre 2017

designata in dispositivo la quale, nello scrutinare compiutamente la vicenda

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