Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1382 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24897/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIERPAOLO MOTTOLA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3021/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 19/06/2015 e depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a cinque motivi, il Ministero della salute ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 luglio 2015, che rigettava il gravame dello stesso Ministero contro la decisione del Tribunale della stessa Città che, a sua volta, aveva accolto la domanda di risarcimento del danno, per epatopatia cronica (HCV) da emotrasfusione infetta, proposta da B.R., con condanna della convenuta P.A. al pagamento della somma di Euro 112.853,33,

che resiste con controricorso B.R.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta del relatore, per le ragioni e con le precisazioni di seguito esposte;

che con i primi due motivi ci si duole, sia come vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia come violazione di legge, che la Corte territoriale abbia erroneamente fatto riferimento a “principi” in tema di responsabilità del Ministero della salute per danni da emotrasfusioni infette che “valgono per le sole trasfusioni somministrate prima della entrata in vigore della L. n. 107 del 1990” e non per quelle, come nella specie (dicembre 1990), somministrate successivamente;

che i motivi sono manifestamente infondati, essendosi la Corte territoriale conformata ai principi della materia enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha evidenziato, in più di un’occasione (tra le tante, Cass. n. 1355/2014), come il comportamento omissivo e comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell’assolvimento dei compiti affidatigli attenga anche a quelli relativi all’attuazione del “Piano sangue”, previsto dalla L. n. 592 del 1967 (richiamata dal giudice di secondo grado), e realizzato solo nel 1994;

che con i restanti tre motivi (distintamente proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5, 4 e 3) il ricorrente lamenta la mancata decisione sull’eccezione, riproposta in sede di gravame, di compensazione lucri cum damno in ragione di quanto ricevuto dal B. dall’Assessorato della Sanità della Regione Campania (Euro 83.276,27) a titolo di indennizzo;

che il quarto motivo (con il quale ci si duole dell’omessa pronuncia sulla predetta eccezione) è ammissibile (in quanto assistito da autosufficienza, nonchè chiaramente intelligibile, senza che, peraltro, vi sia irrisolvibile contraddizione con le doglianze analogamente dedotte) e manifestamente fondato, con conseguente assorbimento dei restanti motivi;

che la Corte territoriale, nonostante abbia essa stessa evidenziato (pp. 1 e 2 della sentenza di appello; ma cfr. anche p. 2 ricorso) di essere stata investita della decisione sull’eccezione (in senso lato e non riservata alla sola iniziativa di parte: Cass. n. 20111/2014) di compensano lucri cum damno avanzata dall’appellante Ministero, ha omesso di pronunciarsi su tale ragione di doglianza, affatto pretermettendo ogni esame al riguardo;

che deve, quindi, essere accolto il quarto motivo di ricorso, con assorbimento del terzo e del quinto motivo e rigetto dei primi due motivi del medesimo ricorso, che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà delibare la questione della compensatio lucri cum dam no in ragione delle somme ricevute a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, dal B., nonchè provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti il terzo e quinto motivo del medesimo ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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