Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13819 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13819 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 572-2010 proposto da:
THE BREAKFAST SERVICE S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAllA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1087

MONGELLI FRANCESCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1556/2009 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 31/05/2013

di BARI, depositata il 01/06/2009 R.G.N. 2830/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 5
aprile 2007, accoglieva la domanda proposta da Mongelli Francesco dipendente della Breakfast Service s.r.l. inquadrato nel VI livello del CCNL
per i lavoratori delle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel
settore dell’indotto ferroviario e dei trasporti, in servizio sui treni Euro Star
delle tratte Milano/Lecce e Torino/Lecce con mansioni di addetto al servizio
di ristorazione a bordo – e dichiarava la illegittimità del licenziamento in

tronco irrogato al predetto in data 15 dicembre 2003 dalla Breakfast
Service ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e con condanna
al pagamento delle retribuzioni dal giorno del recesso sino alla reintegra,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L’addebito a fondamento del provvedimento espulsivo era l’aver
abbandonato, il giorno 30.11.2003, mentre era in servizio sul treno
ES9411, il posto di lavoro prima del termine del turno lavorativo previsto
nella stazione di Lecce senza dare nessuna comunicazione
all’Amministratore e il non aver provveduto alla consegna della merce in
rimanenza agli operatori della ditta incaricata del ritiro così come alla
necessaria custodia e vigilanza a bordo del treno sino alla stazione di fine
viaggio, tutto ciò in concorso con i colleghi Morga Giovanni e De Benedictis
Francesco.
Il Tribunale aveva evidenziato che, avuto riguardo a quanto accaduto il
30.11.2003, il Mongelli non poteva essere considerato responsabile di
abbandono del posto di lavoro prima del termine del turno lavorativo
essendo rimasto sul treno ES9411 fino all’arrivo dello stesso nella stazione
di Lecce, destinazione finale del convoglio e che nemmeno si era verificato
il fatto storico pure addebitato della mancata custodia a bordo e della
mancata consegna della merce in rimanenza agli operatori della ditta
incaricata del ritiro. Ed infatti era avvenuto che, a causa del ritardo di circa
un quarto d’ora dell’arrivo del treno a Lecce il dipendente, avendo pochi
minuti per poter salire sul treno in partenza per Bari, sua città di residenza,
aveva chiesto ai dipendenti della “Vagoni letto”, ottenendone la
collaborazione, la cortesia di scaricare a consegnare la merce invenduta
agli addetti al magazzino di Lecce della Breakfast, peraltro, dopo averla
predisposta ed imballata in modo adeguato. Il Tribunale precisava, inoltre:
che di altre questioni non si poteva tenere conto in quanto non integranti
aspetti aggiuntivi rispetto ai fatti oggetto della contestazione; che la società

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non aveva subito alcun danno essendo la merce giunta al magazzino; che,
sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, l’addebito non era di gravità
tale da comportare la rottura irreversibile del vincolo fiduciario alla base del
rapporto di lavoro subordinato sicchè il licenziamento era sanzione del tutto
sproporzionata rispetto alla effettiva entità dell’episodio.
Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bari,
con sentenza del 5 giugno 2009, che i decidendo sul gravame interposto
dalla Breakfast Service, confermava la illegittimità del recesso e

condannava detta società al pagamento delle retribuzioni maturate dal
recesso sino al 24.7.2004, data di cessazione dell’attività aziendale.
Ad avviso della Corte territoriale il fatto addebitato al dipendente non
poteva essere considerato abbandono del posto di lavoro bensì una
inesatta esecuzione della prestazione lavorativa consistita nella mancata
attuazione di una modalità complementare della medesima, così come già
correttamente ritenuto dal primo giudice, e cioè nella esecuzione dell’ultima
componente della prestazione lavorativa in modo non conforme alle regole
di condotta fissate dal mansionario, senza interruzione del servizio di
ristorazione, già cessato legittimamente prima dell’arrivo del treno in
stazione, e senza che la merce invenduta fosse rimasta incustodita. Così
individuata l’infrazione commessa dal lavoratore, la sanzione del
licenziamento era valutata dalla Corte sproporzionata alla gravità
dell’inadempimento, meritevole, piuttosto, di una sanzione conservativa.
Infine, risultando documentalmente che la Breakfast Service s.r.l. era stata
posta in liquidazione ed aveva cessato l’attività, la Corte riteneva non più
attuabile la reintegra nel posto di lavoro e limitava la condanna della detta
società nei termini indicati in dispositivo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Breakfast Service
s.r.l. in liquidazione affidato dik un unico motivo.
Il Mongelli è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si assume che la Corte di merito aveva travisato il ricorso in appello
operando una riduzione dei motivi in cui era stata censurata la decisione di
primo grado per non aver considerato tutte le motivazioni poste a base del
provvedimento espulsivo, in particolare il fatto che il dipendente aveva
violato con il comportamento tenuto il Manuale Operativo di Servizio al

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quale doveva scrupolosamente attenersi esponendo la società anche alla
risoluzione del contratto di “franchising” con la Cremonini s.p.a. nel quale
si era impegnata a garantire un servizio efficiente con un elevato “standard”
qualitativo. Inoltre, il giudice del gravame aveva omesso di motivare in
ordine alla “recidiva” che era stata denunciata dalla società quale
circostanza confermativa della gravità dell’inadempimento sotto il profilo
dell’elemento psicologico e non aveva affatto valutato che era stato
contestato l’abbandono del posto di lavoro in concorso e con la complicità

di altri due colleghi il che rendeva l’infrazione ancor più grave non essendo
rimasto alcun dipendente della Breakfast Service nella stazione dì Lecce
che avrebbe potuto espletare le mansioni affidate al Mongelli. Infine,
neppure era stata valutata la circostanza che i tre lavoratori ben avrebbero
potuto chiedere, una volta giunti alla stazione di Bari e prima che il treno
ripartisse per Lecce, di essere sostituiti da altro personale e la futilità del
motivo che li aveva indotti ad abbandonare il posto di lavoro. Si evidenzia
che se la Corte di merito avesse tenuto conto di tutti questi aspetti della
vicenda non avrebbe potuto non ritenere l’addebito di gravità tale da
giustificare il licenziamento in tronco.
Osserva il Collegio che il motivo è in parte infondato ed in parte
inammissibile.
Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di chiarire che Il rapporto
tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112,
cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette
del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio
di nullità della sentenza per “error in procedendo”, censurabile in
Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice
si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame
una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di
quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione,
censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del
vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta
l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 7268 del 11/05/2012; Cass.n. 6858
del 07/04/2004).
Orbene, nel caso de quo non ricorre la denunciata violazione dell’art. 112
c.p.c. in quanto la Corte di appello di Bari non ha omesso di pronunciarsi su
una domanda od una eccezione, bensì, come emerge dalle argomentazioni

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del motivo, non avrebbe preso in considerazione una serie di circostanze
pure sottoposte al suo esame, censura questa che integra quella diversa di
vizio di motivazione.
Con riferimento a tale vizio lo stesso non ricorre in quanto tutti i profili
asseritamente non valutati dalla Corte di merito, invece, lo sono stati,
peraltro con una motivazione esaustiva, logica e priva di contraddizioni. Le
denunciate omissioni tali non sono ma finiscono con il proporre una diversa
valutazione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice del gravame non

ammessa in questa sede. Il motivo in esame, in realtà integra un dissenso
dalle conclusioni del giudice di merito e sollecita una richiesta di controllo
sulla motivazione che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione del
giudizio di merito (cfr. Cass 6288 del 18103/2011; Cass. 10657/2010, Cass.
9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass.
18885/2008, Cass. 6064/2008).
Ed infatti, la Corte di appello ha valutato il contenuto del Manuale
Operativo di Servizio e le operazioni cui il dipendente era tenuto in
relazione alle mansioni da lui espletate giungendo alla conclusione che non
si era trattato di abbandono di posto di lavoro ma di una esecuzione
dell’ultima componente della prestazione lavorativa in modo non conforme
alle regole di condotta fissate dal mansionario, senza interruzione del
servizio di ristorazione, già cessato legittimamente prima dell’arrivo del
treno in stazione, e senza che la merce invenduta fosse rimasta
incustodita. Peraltro, correttamente il giudice del gravame non ha tenuto
conto di fatti non oggetto della contestazione sul cui effettivo contenuto
ha, invece, calibrato la motivazione.
Risulta, altresì, dalla lettura della sentenza impugnata i che nel valutare la
proporzionalità della sanzione irrogata alla gravità dell’addebito sono stati
tenuti in considerazione, tanto il riferimento alla recidiva che la circostanza
che l’infrazione era stata posta in essere dal “team” in servizio sul treno
(quindi, in concorso con altri due dipendenti ) sottolineandosi che,
comunque, la stessa non era avvenuta al di fuori della possibilità di
controllo della Breakfast Service la quale era stata informata da un addetto
al magazzino di Lecce dellg, irregolare modalità di consegna delle merce
invenduta.
La decisione impugnata, dunque, espone in maniera chiara l’iter logico
seguito dalla Corte di merito e si presentqx immune da omissioni o
contraddizioni. Peraltro, è anche il caso si ricordare che per poter
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considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e
sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al
fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti,
ma è sufficiente che il giudice indichi – come sicuramente ha fatto la Corte
di appello di Lecce – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in
questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni
logicamente incompatibili con esse (Cass.8461/2007).

sanzione del licenziamento disciplinare rispetto agli addebiti contestati è
una valutazione devoluta al giudice di merito, non censurabile in sede di
legittimità ove – come nella specie – sia sorretta da sufficiente e non
contraddittoria motivazione ( tra le molte, Cass. n 2013 del 13/02/2012;
Cass. n. 25144 del 13/12/2010; Cass. n. n. 17514 del 26/07/2010).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il
Mongelli rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

Infine, va anche ricordato che il giudizio sulla proporzionalità della

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