Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13819 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21860-2014 proposto da:

F.D., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO, 78,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentati e

difesi dagli avvocati STINTO FERRARA, MASSIMO FERRARO giuste

procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

F.D., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, rappresentati e difesi dagli avvocati SILVIO FERRARA,

MASSIMO FERRARO giuste procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 57985/2010 RGVG della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 28/10/2013, depositato il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con cinque distinti ricorsi depositati il 3 ed il 17.9.2010 e poi riuniti gli odierni ricorrenti adivano la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950. Processo presupposto una procedura fallimentare aperta innanzi al Tribunale di Napoli con sentenza del 27.5.1993, definita con decreto di chiusura del 25.2.2010, nella quale gli odierni ricorrenti si erano insinuati quali creditori della società fallita.

Resisteva il Ministero.

Con decreto del 3.2.2014 la Corte d’appello, stimata congrua una durata di 10 anni, in considerazione dei moltissimi creditori insinuali e di sub procedimenti di una qualche particolarità e complessità; e calcolata come eccedente la differenza di 7 anni, accoglieva la domanda condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 3.500,00, in ragione di un moltiplicatore annuo di Euro 500,00.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono i ricorrenti meglio specificati in epigrafe, sulla base di sei mezzi d’annullamento.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone altresì ricorso incidentale affidato anch’esso a sei motivi.

A tale ricorso incidentale i ricorrenti resistono a loro volta con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo, che deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, artt. 24 e 111 Cost. e art. 6, par. 1, e art. 13 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contesta la genericità e l’insufficienza della motivazione adottata dalla Corte territoriale circa la complessità della procedura, la cui durata, si sostiene, è ascrivibile anche alla gestione degli organi fallimentari.

2. – Il secondo motivo mezzo allega la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1, artt. 19 e 53 CEDU, L. Fall., artt. 103, 104, 113, 117, 118, 119 e 120 e artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 sempre dolendosi della valutazione di complessità del caso, con riguardo alla concreta articolazione della procedura fallimentare, in quanto i giudizi di recupero della massa attiva e di accertamento dei crediti non avrebbero alcuna incidenza sulla tempistica della procedura concorsuale.

3. – Il terzo motivo espone la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 6, par. 1, e 13 CEDU, invocando la giurisprudenza di questa Corte Suprema e della Corte EDU secondo cui una procedura fallimentare in nessun caso può giustificare una durata di dieci anni.

4. – Il quarto mezzo d’annullamento denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2art. 6, par. 1, artt. 13, 19, e 53CEDU, e artt. 24 e 111 Cost., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 sostenendo che la quantificazione del danno non patrimoniale non è conforme ai criteri di liquidazione elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, anche in considerazione del carattere alimentare dei crediti da lavoro, come nella specie insinuati dai ricorrenti nello stato passivo del fallimento.

5. – Il quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’omessa pronuncia sulla domanda proposta dai ricorrenti meglio precisati a pag. 67 e 68 del ricorso, il cui nominativo non compare in nessuna parte del decreto impugnato, neppure nell’intestazione. Deduce, inoltre, la parziale omessa pronuncia sulla domanda di F.G. e di P. G., i quali oltre che in proprio avevano agito anche in qualità di eredi, rispettivamente, di F.R. e di P.A..

6. – Identica censura è mossa, infine, col sesto motivo, che reitera, richiamandosi alla L. n. 89 del 2001, art. 1art. 6, par. 1, artt. 13, 19 e 53 CEDU, artt. 24 e 111 Cost. la medesima doglianza di cui sopra relativa ai ricorrenti F.G. e di P. G., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

7. – Il terzo motivo, da esaminare con priorità, è fondato.

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, la particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni (Cass. nn. 8468/12 e 9254/12).

Quella di dieci anni, pertanto, costituisce una durata in ogni caso eccedente il limite di ragionevolezza e tale da non risultare compatibile con i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU. 8. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame del primo e del secondo mezzo, del pari intesi a contrastare l’accertamento della durata ragionevole; e del quarto motivo, poichè la necessità di un rinnovato esame di merito sulla durata eccedente fa venir meno anche la pronuncia sul quantum dell’indennizzo.

9. – Nella memoria ex art. 378 c.p.c. il difensore delle parti ricorrenti dichiara di rinunciare al “sesto” motivo di ricorso per cessata materia del contendere, avendo con ordinanza del 6.11.2014 la Corte d’appello di Roma accolto l’istanza di correzione di errore materiale relativamente alla mancata indicazione nel decreto di alcuni nominativi dei ricorrenti ( S.G., + ALTRI OMESSI ), omessi sull’erroneo presupposto che corrispondessero ad altri già indicati (in realtà omonimi).

Detta motivazione di rinuncia, però, corrisponde non al sesto ma al quinto mezzo, di talchè è quest’ultimo a dover essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

10. – E in effetti il sesto motivo, avente ad oggetto la domanda che F.G. e di P.G. avrebbero proposto anche iure hereditario, concerne un profilo su cui invece il provvedimento correttivo ha ritenuto di non poter operare. Tale censura va ritenuta assorbita dall’accoglimento del quinto motivo del ricorso incidentale, su cui v. infra.

11. – Col primo motivo del ricorso incidentale l’Avvocatura generale dello Stato deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè al termine di decadenza di cui alla predetta norma non sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1 trattandosi di termine non processuale; con conseguente intempestività di tre dei cinque ricorsi riuniti.

12. – Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Data la peculiarità della procedura fallimentare, la natura del credito retributivo e la surroga del Fondo di garanzia Inps ex lege n. 297 del 1982 e D.Lgs. n. 80 del 1992, nonchè la cessione dei crediti insinuati a società finanziarie con consequenziale surroga, non potrebbe ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva la sola presentazione della domanda di ammissione ano stato passivo, essendo necessario, secondo parte ricorrente incidentale, dimostrare la persistenza di tale legittimazione, a maggior ragione laddove si consideri che nella procedura presupposta sono stati effettuati ben tre riparti parziali.

13. – Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce, ancora, la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2e art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il decreto impugnato ha assunto quale dies a quo di durata la sentenza dichiarativa di fallimento e non la data, necessariamente successiva, di presentazione delle istanze di ammissione allo stato passivo.

14. – Col quarto motivo è allegata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene il Ministero della Giustizia che il decreto impugnato sia del tutto omissivo circa la rilevanza del comportamento delle parti sui tempi di svolgimento della procedura. Ciò in quanto i lavoratori dipendenti ebbero a chiedere ed ottenere l’intervento della C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per quatto anni, fino al 1997, conservando cosi il posto di lavoro con relativo aggravio della procedura.

15. – Il quinto mezzo allega, ancora, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c., per non aver la Corte territoriale considerato che nel caso di successione ereditaria la durata eccedente indennizzabile avrebbe dovuto arrestarsi al momento del decesso del creditore insinuato, non spettando l’indennizzo anche iure proprio in assenza di prove circa l’intervento di ciascun erede nella procedura.

16. – Col sesto motivo, infine, è dedotta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver il decreto impugnato riconosciuto gli interessi legali dalla domanda, in assenza di richiesta al riguardo.

17. – Il primo motivo del ricorso incidentale è manifestamente infondato.

Infatti, poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. nn. 5895/09 e 5423/16).

18. – Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per la sua genericità e perchè si limita a ipotizzare, senza con ciò minimamente dimostrare, una possibile perdita di legittimazione attiva dei ricorrenti.

19 – E’ fondato, invece, il terzo motivo.

Infatti, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, questa Corte ha avuto modo di affermare che la durata del procedimento di insinuazione tardiva va determinata avendo riguardo al tempo intercorso tra la proposizione dell’istanza L. Fall., ex art. 101 con cui il creditore diventa parte della procedura, ed il provvedimento di ammissione del credito (nella specie, emesso dal giudice delegato), non potendosi cumulare con tale periodo quello precedente di svolgimento della procedura concorsuale, al quale il creditore rimasto estraneo (Cass. nn. 8169/10 e 15641/11).

Tale principio appare perfettamente estensibile alla domanda di insinuazione tempestiva, in nulla differenziandosi le due fattispecie ai fini del corretto computo della durata del procedimento.

20. – Ne residua assorbito il quarto motivo, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione.

21 – Anche il quinto motivo è fondato.

In tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2091, n. 89, per il riconoscimento dell’indennizzo spettante agli eredi del creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare, i quali abbiano agito sia iure hereditatis sia iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale l’intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, pur potendosi cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio, senza che abbia rilievo la circostanza che una tale procedura non possa essere interrotta per la morte del fallito o di uno dei creditori (Cass. 24771/14 e 10986/15).

22. – L’accoglimento del terzo mezzo, che richiede di rideterminare il credito indennitario, assorbe l’esame del sesto motivo del ricorso incidentale concernente gli interessi.

23. – Pertanto, il decreto impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e di quello incidentale, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà ad un rinnovato esame di merito attenendosi ai principi sopra enunciati e regolando anche le spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo ed il quinto di quello incidentale, assorbiti o respinti tutti i restanti motivi come meglio specificato in motivazione, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione SESTA civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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