Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13818 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24659-2017 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato FUSILLO ALESSANDRO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1430/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 17/03/2017; udita la relazione della

causa svolta nella camera di

consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. MUCCI ROBERTO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

Ritenuto

Che:

B.E., notaio, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1430/19/17, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha rigettato l’impugnazione proposta avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali, già versate in quota fissa e richieste dall’Agenzia delle Entrate in misura proporzionale, nonchè dell’imposta di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006, non dovuta in concreto in virtù della franchigia prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47, 48 e 49, relativamente all’atto, in data 27/12/2013, di dotazione di un trust immobiliare, a rogito di esso notaio.

La commissione regionale ha affermato che l’attribuzione di diritti immobiliari ad un trust, con vincolo di destinazione e con affidamento dell’amministrazione ad un soggetto di fiducia, debba soggiacere alle recuperate imposte ipotecarie e catastali proporzionali, poichè il negozio giuridico posto in essere produce l’immediato effetto traslativo dal patrimonio del settlor al patrimonio separato e vincolato del trust, a nulla rilevando, sotto il profilo impositivo, l’ulteriore trasferimento che si realizzerà, in favore del beneficiario finale, alla fine dell’amministrazione separata.

Ricorre per la cassazione della sentenza, con due motivi, il contribuente; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, e art. 12 preleggi al codice civile, comma 1, nonchè D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, e art. 53 Cost., si lamenta che la sentenza impugnata abbia trascurato la circostanza che la costituzione del trust non determina alcuno spostamento definitivo di ricchezza, dal momento che la disponibilità del patrimonio da parte del trastee è solo temporanea e strumentale alla definitiva attribuzione ai beneficiari, e che applicando alla lettera il disposto del richiamato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, i giudici di appello sono erroneamente pervenuti alla conclusione che l’atto istitutivo del trust è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni comportando un vincolo di destinazione di per sè tassato.

Con il secondo motivo, rubricato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1,2 e 10, si lamenta che la sentenza abbia affermato che l’immediato trasferimento di beni immobili che si verifica in sede di attribuzione dei beni medesimi da parte del settlor al trust, ” deve soggiacere alle imposte ipotecaria e catastali proporzionali, come previsto per ogni tipo di trasferimento immobiliare, dal T.U. approvato con D.Lgs. n. 347 del 1990″, senza tuttavia considerare che l’assenza di un legittimo presupposto applicativo dell’imposta sulle donazioni e successioni all’atto istitutivo di trust rileva anche per quanto concerne l’applicazione, in relazione al medesimo atto, delle imposte ipocatastali in misura proporzionale.

Le censure, scrutinabili congiuntamente, sono fondate.

Questa Corte (v. Cass. n. 27667 e 27668/2020, 28839/2020), anche di recente, ha ribadito la correttezza dell’approdo giurisprudenziale rappresentato dalle sentenze pronunciate, in tema di trust, nel corso dell’anno 2019, a partire dalla n. 1131/2019 (v. Cass. n. 15453/2019, n. 15455/2019, n. 15456/2019, n. 16699/2019, n. 16700/2019, n. 16701/2019, n. 16705/2019, n. 22754/2019, ed altre conformi), e che può così sintetizzarsi.

Va confermato (come affermato a partire da Cass. 21614/2016 e poi da Cass. 1131/2019) che l’atto di istituzione del trust non è, in sè, presupposto dell’imposta di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006, e che non si tratta di imposta nuova, in quanto è da applicarsi l’imposta sulle donazioni, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l’istituzione di “vincoli di destinazione”.

A tali conclusioni la Corte è pervenuta sulla base di considerazioni d’ordine costituzionale che, per quanto riguarda l’atto istitutivo del trust, si fondano nella constatazione che questo atto ha un contenuto sostanzialmente programmatico e non comporta alcun incremento di ricchezza per chicchessia, per cui, ferma restando l’indubbia discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi, questa deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio (Corte Cost. n. 4/1954 e n. 83/2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese “esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza” (Corte Cost. ord. n. 394/2008).

Deve, dunque, ritenersi superato l’iniziale orientamento – al quale la sentenza impugnata ha prestato adesione – secondo cui nella “costituzione del vincolo” era da ravvisarsi un autonomo indice di ricchezza idoneo di giustificare la tassazione (Cass. n. 3735/2015, n. 3737/2015, n. 3886/2015, n. 4482/2016), in quanto, come affermato dalla Corte che ” per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l’atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa (rispettivamente in forza del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 11, parte prima o art. 4, parte seconda, e in forza del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2, quale atto “che non importa trasferimento di proprietà di beni”), ed è, per l’imposta sulle donazioni, “neutro” (ferma restando l’applicazione dell’imposta sulle donazioni all’atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l’atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell’imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria; in questo caso l’attribuzione del ricavato della liquidazione del fondo non sarà tassato, la tassazione con l’imposta di registro e trattandosi di immobili, con le imposte ipotecaria e catastale, dovendo appuntarsi invece sugli atti di liquidazione). Per le imposte ipotecaria e catastale si è confermata l’impostazione risalente alla pronuncia n. 25478/15 e ribadita nella pronuncia n. 975/2018 per cui l’atto di dotazione determina effetti traslativi non definitivi e non pieni ma transitori e limitati dal vincolo di destinazione allo scopo del trust, dacchè l’applicazione delle suddette imposte in misura fissa e non proporzionale, essendo l’applicazione in misura proporzionale prevista per la trascrizione di atti “che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi” (D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa all.; in accordo con il citato D.Lgs., art. 1 e art. 10, comma 2). La neutralità quanto all’imposta di donazione deriva dalle considerazioni di ordine costituzionale ricordate sopra (al precedente alinea) e che si arricchiscono, in riferimento all’atto istitutivo che comporti anche un vincolo su specifici beni o diritti (sia cioè un atto istitutivo e di dotazione), delle considerazioni seguenti: l’apposizione del vincolo, in quanto tale, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separazione dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; simile utilità, peraltro, non concreta, di per sè, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee risolvendosi, dal lato del conferente, in una auto-restrizione del potere di disporre mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale (secondo appunto quanto stabilito dai su riportati artt. 2 e 11 della Convenzione); è fallace l’affermazione per cui la prescelta interpretazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 47, ne comporterebbe la sostanziale abrogazione giacchè, ritenendosi necessario l’arricchimento, l’aggiunta in questione non avrebbe avuto ragion d’essere operando comunque, in sua assenza, le imposte ordinarie; il senso dell’articolo è infatti quello di evitare “che un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie tutto sommato di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione”, e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto “vecchio” D.Lgs. n. 346 cit..” (Cass. n. 21614/16) (…) Il trasferimento (di cui ha senso parlare solo in caso di trust non auto-dichiarato) è sempre effettivo nei confronti del trustee ma è limitato e temporaneo, non pieno e, come tale, non integra il presupposto applicativo delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale nè il presupposto dell’imposta sulle donazioni (per la quale ultima mancherebbe, del resto, anche il presupposto di un immediato e definitivo arricchimento in capo a chicchessia); ” “(Cass. n. 27667 e 27668/2020 cit.).

In conclusione, alla luce dei principi sopra ricordati, la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale” (Cass. n. 8082/2020) e, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, anche nella esaminata fattispecie la costituzione del vincolo di destinazione non integra autonomo e sufficiente presupposto di imposta ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, sicchè le formalità inerenti la segregazione di immobili in trust non comportano l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale.

La sentenza impugnata deve essere cassata e poichè non vi sono accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa – nel merito – con accoglimento del ricorso originario.

Le spese dell’intero giudizio sono compensate stante il fatto che l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è consolidato solo nel corso del giudizio di cassazione.

PQM

– La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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