Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13818 del 06/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 06/07/2016), n.13818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9869-2015 proposto da:

LINEAPIU’ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo

studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GINO AMBROSINI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLO’ PEDRAZZOLI,

GIULIANA FOZZER giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO del 11/02/2015, depositata

il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato CARMINE DI ZENZO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato FABRIZIO INIBARDELLI, per delega dell’avvocato

MARIO SANTARONI, difensore del controricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con decreto in data 10 marzo 2015, il Tribunale di Firenze, ha accolto l’opposizione allo stato passivo di Lineapiù SpA in A.S. proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, nonostante la sua proposizione oltre tre anni dopo il decreto ministeriale di messa in A.S., atteso che il ritardo nella richiesta d’insinuazione non sarebbe dovuto a causa imputabile all’ente pubblico.

Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso Lineapiù SpA in A.S., con atto notificato il 7 aprile 2015, sulla base di un unico motivo articolato su tre profili di violazione di legge: art. 101 L.F., L. n. 205 del 2000, art. 9, art. 170 c.p.c., comma 4.

L’A.S. resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè:

a) Con riguardo all’accertamento della non imputabilità del ritardo del creditore supertardivo, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 2012) ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’art. 101, u.c. legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore;

peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto.”;

b) l’accertamento compiuto dal giudice di merito è un accertamento in fatto caratterizzato dall’esclusione (o dall’affermazione) dell’avvenuta notizia del fallimento o della dichiarazione di insolvenza della società debitrice, ricevuta dalla parte del rapporto giuridico di credito/debito;

c) il ragionamento giudiziale sul tema può certamente – in astratto – violare un principio di diritto e, quindi, essere, sotto tale profilo, censurabile da parte del ricorrente che intenda dimostrare l’avvenuta conoscenza del fallimento/insolvenza della debitrice, ma tale error iuris deve riguardare lo specifico accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito;

d) nella specie, la ricorrente A.S. intende mostrare che la conoscenza da parte dell’ente pubblico sarebbe avvenuta, ipso iure, per mezzo delle scansioni del processo amministrativo e delle sue vicende, sull’implicito – ma non condivisibile presupposto che i1 difensore della parte (pubblica) abbia sicuramente comunicato al proprio cliente l’oggetto di una istanza di fissazione dell’udienza, nell’ambito di un giudizio pendente da anni presso il Consiglio di Stato, ed in pericolo di perenzione ultraquinquennale;

e) tuttavia, pur non escludendosi le deduzioni sugli effetti giuridici delle osservazioni della ricorrente rispetto alla parte avversaria in quel giudizio, con tali osservazioni non si dà automaticamente dimostrazione dell’avvenuta comunicazione di quelle dichiarazioni (compiute dall’A.S.) alla parte sostanziale del rapporto (ossia alla Provincia), poichè l’accertamento della notizia del fallimento/insolvenza non può essere ottenuto per effetto di un atto processuale che non sia comunicato direttamente alla parte, ove non soccorra la dimostrazione (quand’anche data per via presuntiva) che il difensore di questa non abbia – per dovere o per opportunità – compiuto quella comunicazione al dominus del rapporto;

f) tale deduzione (e censura) non vien svolta in questa sede onde il ricorso si palesa, in parte, inammissibile, ed in parte, manifestamente infondato.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche solo nel corso della discussione orale, da parte della difesa della ricorrente;

che, tuttavia, tali osservazioni non appaiono idonee a far mutare il convincimento del Collegio, poichè tali deduzioni – ancora una volta – sono del tutto interne alle già esplicitate ragioni di inammissibilità/infondatezza delle deduzioni svolte con il ricorso per cassazione (e sopra illustrate nella Relazione del Consigliere incaricato);

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, che si liquidano come da dispositivo, e al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA