Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13817 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 06/07/2016), n.13817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4060-2015 proposto da:

INDUSTRIE CONGLOMERATI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NICOLA PILUSO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIE CONGLOMERATI SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA

BONSIGNORE che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

COMED 86 SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1761/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 17/11/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato NICOLA PILUSO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e insiste nell’accoglimento;

udito l’Avvocato ALOISIA BONSIGNORE, difensore del

controricorrente, che si riporta agli scritti e insiste per il

rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con sentenza in data 3 dicembre 2014, la Corte d’appello di Catanzaro, ha respinto il reclamo proposto dalla Industrie Conglomerati srl, avverso la propria dichiarazione di fallimento data dal Tribunale di Paola, in quanto: a) la rinuncia dell’unico creditore procedente, depositata nel corso del procedimento di reclamo, non poteva avere effetto in ragione della presenza di una massa di creditori rappresentati dalla Curatela; b) la mancata apertura della e-mail, regolarmente inviata dall’Ufficio per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, a mezzo PEC, imputet sibi; c) l’ammontare delle debitorie rilevanti ai sensi dell’art. 15 L.Fall. non riguarderebbe solo la posizione del creditore procedente ma l’insieme di quelle emerse, anche con atti di protesto, nel corso della fase prefallimentare.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso Industrie Conglomerati srl, con atto notificato il 28 gennaio 2015, sulla base di tre motivi con i quali lamenta la violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 15, commi 3 e 6 (oltre che l’art. 24 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo controverso).

La Curatela (ma non il creditore procedente) resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè:

a) Con riguardo al primo motivo ed alla questione dell’avviso dell’udienza di comparizione delle parti, in sede prefallimentare, data a mezzo di invio telematico, il ragionamento svolto dal giudice distrettuale è conforme a quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22352 del 2015), a proposito della notificazione del ricorso di fallimento, ossia che “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, L.Fall. – nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 convertito nella L. n. 221 del 2012 – occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente”; che, tale principio, giustificato dal valore cardine di celerità del processo, non è neppure immune dalle garanzie di ricezione, date dalle specifiche tecniche elaborate da appositi comitati in sede ministeriale e collaudate da un lungo periodo di sperimentazione; che ad esse, non possono opporsi, come fa la ricorrente, esigenze di sostanziale migliore comodità, per la debitrice, della ricezione della notifica in via tradizionale (e cioè a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo della posta) in quanto è onere della parte che eserciti l’attività d’impresa, normativamente obbligata D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6 convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2; L. 28 gennaio 2009, n. 2; D.L. n. 179 del 2012, art. 5 convertito nella L. n. 221 del 2012 a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo, e senza che tali problematiche possano integrare materia rilevante ai fini di un sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina;

b) che in ordine al mancato apprezzamento in termini favorevoli alla società in bonis (e cioè in termini tali da far escludere il presupposto per la dichiarazione di fallimento) dell’allegazione e deposito, solo in sede di procedimento di reclamo, della “rinuncia/desistenza” questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 21478 del 2013 ha già fissato i termini in cui, proprio in sede di impugnazione, quella circostanza favorevole può essere apprezzata, con l’enunciazione del principio di diritto, secondo cui “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, l.fall. nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 convertito nella L. n. 221 del 2012 – occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l’annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15”; che, nel caso di specie, la doglianza deve essere respinta avendo la ricorrente allegato (a p. 5 del ricorso) che la data del rilascio della dichiarazione di “rinuncia/desistenza” da parte dell’unico creditore procedente è stata quella dell’8 novembre 2014 (mentre la dichiarazione di fallimento, come si evince dalla sentenza impugnata, è del 4 agosto 2014);

c) che ogni altra doglianza appare finalizzata all’inammissibile riesame del merito della decisione.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche in sede di discussione;

che tali critiche, imperniate tutte sulla ritenuta indispensabilità della notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione in camera di consiglio al debitore, con le modalità alternative a quelle dell’invio alla casella PEC, sono manifestamente infondate ove non ricorrono (come nella specie, in cui lo stesso difensore ha affermato che la casella di posta della società in bonis non era stata aperta, per diversi mesi) le particolari circostanze indicate nell’art. 15, comma 3, L.Fall., novellato (ossia, quando “per qualsiasi ragione la notificazione non risulta possibile o no ha esito positivo”;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, che si liquidano come da dispositivo, e il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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