Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13816 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 22/05/2019), n.13816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5932-2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ELMO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER BONIFICA DELLA CAPITANATA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio dell’avvocato DI CARLO

MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato ZINGRILLO NICOLA

LIBERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1765/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 08/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- P.P. ha opposto la cartella di pagamento per i contributi di bonifica dell’anno 2011, assumendo che i suoi terreni non ricevono beneficio dalla opere di bonifica; ha prodotto una perizia di parte, nonchè relazione di consulenza tecnica d’ufficio svolta in analogo giudizio riguardante altre annualità.

2.- Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Foggia, che ha ritenuto provata l’assenza di benefici per i fondi del ricorrente. In secondo grado è stato invece accolto l’appello del Consorzio di Bonifica della Capitanata, con sentenza n. 1765/27/14 emessa dalla CTR della Puglia.

3.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il P., affidandosi a due motivi. Il Consorzio per la bonifica della Capitanata ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

La sentenza, secondo il P., non consente di conoscere gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento. Osserva in particolare che il giudice di secondo grado, pur condividendo le stesse premesse della sentenza di primo grado in punto di diritto (e cioè che sono tenuti al contributo tutti i consorziati che beneficiano direttamente o indirettamente dell’attività del Consorzio), si è poi discostata dalle conclusioni del primo giudice senza nulla argomentare. Pertanto, osserva il P., se la sentenza deve essere letta nel senso che il primo giudice ha ritenuto che il tributo spetti per la sola

inclusione dell’immobile nel comprensorio del consorzio, essa sarebbe viziata da violazione di legge, poichè il R.D. 13 febbraio 1993, art. 10, dispone che al contributo sono tenuti “i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”; se invece la sentenza deve essere letta nel senso che ha ritenuto sussistente il beneficio per i fondi del P., allora è viziata da omesso esame di fatto decisivo, atteso che il ricorrente aveva produzione di consulenze, della mancanza di beneficio per i fondi di cui si tratta, e quindi della illegittimità del tributo. Le risultanze probatorie sulle quali il primo giudice ha fondato il suo convincimento non sono state esaminate dalla CTR. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 115 e 166 c.p.c. per mancato riconoscimento del principio di non contestazione, in merito ad alcuni fatti non specificamente contestati da controparte sulle dedotte violazioni nella procedura di adozione del piano di classifica contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado

4.1.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo le censure del ricorrente parzialmente fondate per quanto appresso si dirà.

Il secondo motivo, da esaminare per primo per ragioni di priorità logica, è inammissibile per difetto di specificità. La parte si riferisce ad alcune censure sulla legittimità della adozione del piano di classifica, proposte in primo grado e asseritamene non contestate da controparte. Tuttavia, si deve osservare che le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono state espressamente riposte in appello si intendono rinunciate (art. 346 c.p.c.); pertanto il ricorrente aveva l’onere di indicare specificamente in quale parte e come, nell’atto di costituzione in appello, ha riproposto le questioni relative alla pretesa illegittimità della adozione del piano di classifica. In difetto di queste indicazioni, richiamandosi la parte al ricorso di primo grado, il motivo è inammissibile.

Ciò detto, e ritenute ormai superate le censure al piano di classifica, occorre richiamare il principio enunciato da questa Corte, e al quale si intende dare continuità, secondo il quale, in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass. civ. 9511/2018).

La CTR, nella sentenza in esame, pur correttamente premettendo che il contributo consortile è un tributo, non ha tuttavia in alcun modo considerato e valutato le prove offerte dal contribuente, volte a superare la presunzione di sussistenza del beneficio e cioè le due relazioni di consulenza tecnica, parte delle quali trascritte anche in ricorso, che descrivono lo stato dei luoghi e valutano i benefici diretti e indiretti apportati (o non apportati, secondo la tesi del ricorrete) ai fondi.

Il ricorso è allora da accogliere per quanto di ragione, la sentenza impugnata da cassare con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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