Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13816 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7842-2015 proposto da:

COMUNE DI BUGGIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, STUDIO LESSONA, CORSO V. EMANUELE II 18, presso

lo studio dell’avvocato VITTORIO CHIERRONI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA PER IL PERSONALE CORPO NAZIONALE VIGILI

DEL FUOCO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 33, presso lo studio

dell’avvocato GIANFABIO BRANDI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2015/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del

Comune;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIERRONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BRANDI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 20 ottobre 2014, n. 2015, in causa relativa ad avvisi di accertamento Ici per le annualità 2006-2010, notificati dal Comune di Buggiano (PT) all’Opera Nazionale di Assistenza per il Corpo dei Vigili del Fuoco, in riferimento a tre immobili, affermava che, con sentenza della commissione tributaria provinciale di Pistoia n. 245/2008, passata in giudicato e relativa all’avviso Ici dell’anno 2005, era stato accertato che detti immobili – individuati in base alla relativa categoria catastale come “B/1”, “B/5”, e “B/7” – erano destinati a scopi culturali e religiosi e non a scopi lucrativi, con conseguente esenzione dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i ed affermava altresì che, in corso di causa, era stato verificato che negli anni successivi la destinazione non era mutata e che, in particolare, gli immobili “B/1” e “B/5” erano utilizzati, sebbene solo in parte, come museo essendo, per altra parte, sottoposti a ristrutturazione e non utilizzati, e l’immobile “B/7” era utilizzato come cappella. La commissione concludeva che, sia per il vincolo di giudicato esterno derivante dalla citata sentenza n. 245 sia per quanto accertato in corso di causa, gli avvisi impugnati dovevano essere ritenuti illegittimi.

2. Il Comune di Buggiano ricorreva, con quattro motivi, per la cassazione della suddetta sentenza.

3. La parte intimata resisteva con controricorso, illustrato con memoria.

4. All’udienza del 6 giugno 2019, essendo stato fatto notare dalle parti che di fronte alla Corte era pendente altro procedimento, iscritto al n. 21140/2017, promosso dall’Opera Nazionale per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, in data 31 marzo 2017, n. 1097, relativa all’Ici per i medesimi immobili e per gli anni dal 2002 al 2004, il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con detto procedimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., deducendo che la commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere vincolante la decisione relativa all’Ici dell’anno 2005 posto che detta decisione non conteneva alcun accertamento rispetto alla effettiva utilizzazione dei tre immobili ma era basata soltanto sulla “analisi della nozione di utilizzo peraltro intesa in senso troppo lato ed astratto”.

2. Con il secondo motivo, il Comune lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, deducendo che la commissione ha errato nel tener conto di elementi di valutazione introdotti in giudizio dall’Opera Nazionale solo in grado di appello, quanto alla destinazione degli immobili. Il ricorrente sostiene che, mentre in primo grado l’Opera Nazionale aveva dedotto che due immobili erano destinati a “fini culturali” e il terzo a fini di assistenza, istituzionalmente propri dell’Opera Nazionale stessa, in secondo grado, aveva asserito che uno era destinato a fini religiosi, uno a museo e il terzo a fini istituzionali.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 e dell’art. 2697 c.c. per avere la commissione esonerato la controparte dall’onere della prova dei presupposti dell’esenzione affermando che la pregressa destinazione di due degli immobili a museo non era da considerarsi venuta meno nel corso dei lavori di ristrutturazione a cui detti immobili erano stati sottoposti.

4. Con il quarto motivo di ricorso, il Comune lamenta omesso esame di un fatto controverso e decisivo costituito da ciò che gli atti autorizzativi dei lavori di ristrutturazione erano scaduti, talchè detti lavori non potevano essere completati nè, conseguentemente, i due edifici potevano essere destinati alla finalità asserita dall’Opera.

5. La sentenza impugnata fa perno sulla affermata destinazione dei tre immobili, nel periodo di riferimento, a finalità agevolate ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). L’affermazione è fondata, da un lato, sulla ritenuta efficacia vincolante della citata sentenza n. 245/2008, dall’altro lato, su un accertamento in fatto direttamente svolto dalla commissione. Due, e del tutto autonome l’una dall’altra, sono quindi le rationes decidendi. Alla prima è indirizzato il primo motivo di ricorso; alla seconda sono indirizzati il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ove una sentenza si regga su due (o più) rationes ed anche una sola di esse si sottragga a censura, la sentenza resta ferma. Il chè è appunto ciò che si dà nel caso di specie, in cui quanto la commissione ha affermato essere emerso da proprio accertamento -nel periodo di riferimento, ossia negli anni 2006-2010, gli immobili “B/1” e “B/5” erano nel complesso utilizzati come museo, ancorchè in parte sottoposti a ristrutturazione e non utilizzati, l’immobile “B/7” era utilizzato come cappella – si sottrae alle censure sollevate con i tre suddetti motivi. Dette censure, infatti, sono, rispettivamente, infondata, inammissibile e infondata: l’una (veicolata con il secondo motivo) è infondata in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, vieta di introdurre in grado di appello nuove eccezioni ma non vieta di precisare i termini di eccezioni già formulate in primo grado e nel caso di specie quanto dedotto dall’Opera Nazionale in appello (v. punto 2 della superiore premessa in fatto) non esprime ragioni nuove di attacco agli atti di accertamento impugnati; le seconda censura (veicolata con il terzo motivo) è inammissibile perchè, attraverso la denunciata violazione di leggi, mira in realtà ad ottenere da questa Corte di legittimità una valutazione delle risultanze istruttorie nuova e diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito (“dalla copiosa documentazione in atti risulta che tutti e tre i fabbricati in questione sono destinati ed effettivamente utilizzati a fini culturali o religiosi… in particolare l’immobile destinato a chiesa (B/7) viene effettivamente e concretamente utilizzato a fini religiosi. Ciò e confermato dal parroco di Borgo a Buggiano il quale eidchiara che la cappella facente parte del complesso… è ancora funzionante, dove si svolgono saltuariamente funzioni religiose… dalla documentazione in atti, l’immobile 8/5 risulta destinato e utilizzato a museo anche se in parte è stato oggetto di ristrutturazione… l’ulteriore immobile, anch’esso destinato a museo dei vigili del fuoco (B/1), risulta effettivamente utilizzato a museo… ciò posto ritenuta la concreta utilizzazione e destinazione degli immobili in questione a fini culturali…”); la terza censura -proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5 e muovendo dall’assunto per cui i lavori di ristrutturazione avevano impedito ogni uso degli immobili e tale impedimento era divenuto definitivo allorchè, prima che i lavori fossero completati, erano venuti a scadenza i relativi titoli abilitativi – è infondata perchè nella sentenza impugnata è scritto che gli immobili, anche nel periodo dei lavori di ristrutturazione, mantennero sempre la propria destinazione a fini (culturali) tali da giustificarne l’esenzione dall’imposta. Merita per completezza aggiungere, con riguardo alla inutilizzazione parziale, che vale per essa il principio espresso da questa Corte con la sentenza di n. 20516/2016 ed in base al quale “non ogni mancato utilizzo è capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento di destinazione o della cessazione della strumentalità del bene”, restando estraneo al contenuto normativo della norma agevolatrice ogni riferimento ad un concetto quantitativo di utilizzo.

3. Atteso quanto precede il ricorso deve essere rigettato.

4. Solo per completezza possono, a questo punto, svolgersi alcune considerazioni in ordine al primo motivo di ricorso. La sentenza n. 245/2008, trascritta dal Comune nel ricorso per cassazione e prodotta in copia dalla parte intimata, si esaurisce nella considerazione, ripresa da passi della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 9948 del 2008, per cui “le espressioni “utilizzate per” e “destinare a” (di cui nel D.Lgs. n. 504 del 1992, cit. art. 7, possono avere significati equivalenti per cui si deve ritenere che la destinazione dell’immobile è la ragione fondamentale assunta dal legislatore a giustificazione della disposta esenzione. L’uso quindi delle espressioni “utilizzi” non fa riferimento ad un concetto dinamico di “concretezza” e di “effettività” relativamente allo svolgimento delle attività considerate dalla norma ma indica solo la natura del rapporto tra l’immobile e il soggetto che ne dispone”. La sentenza passata in giudicato non contiene alcun accertamento su fatti, non contiene cioè alcuna statuizione sull’uso degli immobili in questione per una delle finalità agevolate, ma si basa su considerazioni di diritto. Solo statuizioni su fatti, ove relative a fatti costitutivi della fattispecie di esenzione insuscettivi di modifica nel tempo, fanno stato anche con riguardo a periodi di imposta diversi da quelli ai quali le statuizioni si riferiscono (come precisato da questa Corte di legittimità in molteplici occasioni; v., da ultimo, Cass. 7417 del 15/3/2019). Le considerazioni in diritto, al contrario, possono indirizzare il convincimento ma, visto l’art. 113 c.p.c., mai possono assumere efficacia vincolante di giudicato. Va aggiunto, quanto alla capacità di indirizzo della specifica considerazione svolta dalla sentenza 245/2008, che, per orientamento consolidato di questa Corte (v., ad es., Cass. 13542 del 01/07/2016 e in particolare Cass. 20516 del 12/10/2016), ai fini dell’esenzione, rileva l’utilizzo concreto ed attuale dell’immobile per una delle finalità agevolate. Nè, come già evidenziato da questa questa Corte con sentenza 20516/2016, contraddice siffatto orientamento la ricordata sentenza 9948/2008, essendo quest’ultima relativa a “fattispecie del tutto peculiare…: in quel caso era in discussione un atto impositivo ai fini ICI con il quale il Comune negava ad un ente “non commerciale” ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), il diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), relativamente ad un immobile pacificamente destinato dall’ente in questione allo svolgimento di una delle attività “protette” dalla norma agevolatrice per una annualità immediatamente precedente l’anno di inizio di effettivo utilizzo dell’immobile (altrettanto) pacificamente inagibile per l’annualità in contestazione. E’ con specifico riferimento a detta fattispecie che la Corte, nella richiamata sentenza, ha affermato il seguente principio: “l’esenzione dell’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta anche nel caso in cui la relazione tra l’immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto non profit ha diritto all’esenzione prevista dall’articolo richiamato anche se il terreno non è stato effettivamente utilizzato (perchè nella specie inagibile), purchè sia stato nella sua disponibilità”. La ratio della decisione è espressa nelle conclusioni della citata sentenza, laddove, a seguito di una lettura integrata del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, commi 1 (in particolare lett. i) e 2, si stabilisce che “l’esenzione non spetta qualora l’immobile perda il carattere di strumentalità all’esercizio delle attività considerate oppure esca dalla sfera di disponibilità del soggetto non profit”: è su questa base, e in difetto di un accertamento di fatto che autorizzi una diversa opinione, che la Corte ritiene corretta quella espressa dal giudice di merito che ha ritenuto che ai fini dell’esenzione “debba (comunque) prevalere la destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo”. Ciò significa che il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui si discute, deve avere una “causa” che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette” (Cass. 20516/2016 cit.).

5. Le spese seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il Comune di Buggiano a rifondere all’Opera Nazionale di Assistenza per il Corpo dei Vigili del Fuoco le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 8000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella mera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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