Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13816 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28579-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS) peR sè e quale procuratore

delle sig.re D.F.E., MA.AD.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il

Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA

GABRIELLA SPATA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SQUINZANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO PALIERI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2013 della CORTE D’ APPELLO di LECCE del

14/06/2013, depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Enrico Scarazzati (delega avvocato Marco

Palieri) difesore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che M.A., per sè e in rappresentanza delle comproprietarie, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, della sentenza della Corte di Appello di Lecce, resa pubblica il 14 giugno 2013, che ha rigettato la domanda di revocazione della sentenza n. 777/12 emessa dalla stessa Corte distrettuale nella causa tra i ricorrenti e il Comune di Squinzano;

che il Comune di Squinzano resiste con controricorso;

considerato che con l’unico motivo del ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente negato la ricorrenza nella specie di un errore revocatorio; che tale errore risiederebbe invece nell’avere la Corte distrettuale – in sede di determinazione dell’importo della condanna a carico del Comune di Squinzano per l’occupazione usurpativa di un terreno di proprietà del ricorrente –

supposto erroneamente che il c.t.u. avesse indicato l’importo del valore venale del terreno rivalutato alla data della consulenza d’ufficio (2008), laddove dall’elaborato peritale risultava invece, in modo inequivocabile, che il valore calcolato dal c.t.u. era riferito all’epoca dell’ablazione, anno 1987, e a decorrere da quella data – non già, come deciso dalla Corte distrettuale, dal 2008 –

doveva essere rivalutato;

ritenuto che il ricorso appare infondato;

che invero nella sentenza qui impugnata la Corte distrettuale ha osservato come l’errore di fatto sui dati forniti dalla consulenza d’ufficio non risultasse dalla sentenza impugnata per revocazione, ivi risultando invece la consapevolezza della Corte distrettuale che il valore del terreno era stato determinato dal c.t.u. con riferimento al 1987, e la distinta affermazione secondo cui la somma corrispondente veniva considerata dalla Corte “già rivalutata alla data del 16.5.2008 (data della consulenza)”, sulla base di una valutazione la cui intrinseca erroneità non consentirebbe comunque la revocazione per errore di fatto; che tali considerazioni in ordine al contenuto della sentenza impugnata per revocazione non appaiono formare oggetto di specifiche contestazioni nel ricorso, che pare piuttosto limitarsi a ribadire genericamente la tesi della evidente svista del giudicante, alla quale si accompagna l’individuazione non utile dei principi regolanti il risarcimento in questione;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di Consiglio a norma dell’art.380 bis c.p.c. per ivi, ove il Collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.” 2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta anche la memoria depositata da parte resistente, condivide le considerazioni esposte nella relazione, che fa dunque proprie.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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