Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13815 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4927-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO

CIABATTINI LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO;

– ricorrente –

Nonchè da:

B.L.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

CARSO 34, presso lo studio dell’avvocato BARTOLI SALVATORE, che la

rappresentata e difende insieme all’avvocato DENIS GIULIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO

CIABATTINI LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 6321/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

i. – La CTR del Lombardia con sentenza n. 6321/2016 del 5 ottobre 2016, pubblicata 1 dicembre 2016, favorevolmente scrutinando, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 5805/2015, il gravame della contribuente, ha accolto il ricorso introduttivo proposto da B.L.C.M., nei confronti dell’Agente della riscossione, avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 10 ottobre 2013.

2. – L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 13 febbraio 2017.

3. – La contribuente intimata ha resistito con controricorso del 21 marzo 2017 col quale ha proposto ricorse incidentale.

4. – L’Agente della riscossione ha, a sua volta, resistito al ricorso incidentale mediante controricorso del 27 aprile 2017.

Diritto

CONSIDERATO

i. – La Commissione tributaria regionale ha motivato l’accoglimento del gravame della contribuente, osservando – con assorbente considerazione – che, in relazione alle cartelle di pagamento presupposte, notificate il 3 ottobre 2007, il 20 febbraio 2007, il 17 dicembre 2007 e il 25 gennaio 2008, erano scaduti anteriormente alla iscrizione della ipoteca i termini della prescrizione quinquennale stabilita per tributi richiesti; mentre per la quinta cartella di pagamento presupposta l’omessa notificazione -l’Agente della riscossione non aveva offerto la relativa prova – comportava la nullità in parte de qua della iscrizione ipotecaria.

2. – L’Agente della riscossione denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione aglì arte. 2946 e 2948 c.c. e in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.

Il ricorrente principale, esordendo col dichiarare acquiescenza all’annullamento della iscrizione ipotecaria, in relazione alla quinta cartella di pagamento presupposta, e premettendo la postulazione della validità della notificazione delle altre quattro cartelle di pagamento presupposte, sopra indicate, censura che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente applicato – così incorrendo in falsa applicazione di legge – il termine della prescrizione quinquennale, in quanto, trattandosi cartelle relative a tributi erariali, i crediti azionati sono sottoposti alla prescrizione ordinaria.

3. – La contribuente, ricorrente incidentale, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La parte censura che la Commissione tributaria regionale non ha valutato le specifiche eccezioni, proposte col introduttivo e ribadite coll’atto di appello, circa la illegittimità (rectius: invalidità) delle notificazioni delle cartelle di pagamento e circa omessa produzione ” degli originali delle (pertinenti) relate di notifica

4. – La Corte rileva in limine la inammissibilità del ricorso incidentale.

4.1 – La contribuente, ricorrente incidentale, è, infatti, risultata, all’esito del giudizio di secondo grado, totalmente vittoriosa.

E’, pertanto, assolutamente carente di interesse alla proposizione della impugnazione incidentale.

E, nella specie, neppure risulta legittimata ad esperire il ricorso incidentale condizionato in ordine alle questioni, riproposte coll’atto di gravame, circa la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte e circa le produzioni avversarie.

Si tratta, per vero, di questioni sulle quali la Commissione tributaria regionale non ha adottato alcuna deliberazione, avendo – alla evidenza – ritenuto implicitamente il relativo assorbimento, in base al principio della ragione più liquida, nella pronuncia sulla prescrizione in senso favorevole alla appellante.

Soccorre, al riguardo, il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ” il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione; cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza ” (Sez. 5, ordinanza n. 23548 del 20/12/2012, Rv. 625035 – 01; cui acide Sez. Un., sentenza n. 1271 del 03/05/1971, Rv. 351442 – 01; Sez. Un.: sentenza n. 14382 del 08/10/2002, Rv. 557802 – 01; Sez. 6 – 4, ordinanza In 19503 del 23/07/2018, Rv. 650157 – 01; Sez. 5, sentenza n. 22095 del 22/09/2017, Rv. 645632 – 01; Sez. 5, sentenza n. 574 del 15/01/2016, Rv. 638333 – 01; Sez. i, sentenza n. 3796 del 15/02/2008, Rv. 602188 – 01; Sez. i, sentenza n. 22501 del 19/10/2006, Rv. 594510 – 01; v., infine, Sez. i, ordinanza n. 12466 del 21/05/2018, Rv. 649113 – 01, la quale ha ribadito che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione incidentale, proposto in ordine a questioni ritenute assorbite dal giudice a qua, non preclude il relativo esame nel giudizio di rinvio).

4.2 – La inammissibilità del ricorso incidentale comporta, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

5. – Il ricorso principale è parzialmente fondato.

Risulta pacificamente alla stregua della rappresentazione dei fatti di causa, hinc et inde operata, che le cartelle di pagamento presupposte concernono tributi erariali (IRPEF, IRAP e IVA), gli interessi relativi e le pertinenti sanzioni irrogate.

La questione della prescrizione, sollevata col ricorso principale, deve essere pertanto partitamente scrutinata in relazione: a) ai tributi, b) agli interessi; c) alle sanzioni.

5.1 – Riguardo ai tributi erariali litigiosi la Commissione tributaria regionale è incorsa, come esattamente denunziato dal ricorrente principale, nella falsa applicazione della legge, in quanto ha erroneamente ritenuto che i ridetti tributi fossero sottoposti alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2.948 c.c.

Trova, invece, applicazione – in difetto di alcuna particolare previsione di legge – la norma di chiusura, di cui arai (. 2.946 c.c., della prescrizione ordinaria decennale.

Il proposito la giurisprudenza di legittimità è affatto consolidata: ” in tema IRPEF, IVA, IRAP (…) il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo (…) l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevì, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Sez. 6 5, ordinanza n. 12740 del 26/06/2020, Rv.658066- 01; Sez. 5, ordinanza n. 24278 del 03/11/2020, Rv.659510- 01; Sez.6 – 5, ordinanza n. 33266 del 17/12/2019, Rv.656428- 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 32308 del 11/12/2019, Rv. 656475 – 01; Sez. 5, sentenza n. 2941 del 09/02/2007, Rv. 596843 – 01).

5.2 – Anche in relazione agli interessi dovuti per i ridetti tributi trova applicazione la prescrizione ordinaria.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato: ” con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un’obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinarla prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 c.c.” (Sez. 5, sentenza n. 18432 del 16/09/2005, Rv. 585481 –

5.3 – Consegue alla considerazioni che precedono che alla data della comunicazione della iscrizione ipotecaria non erano spirati i termini della prescrizione decennale, nè per i tributi riportati nelle cartelle, nè per i relativi interessi-

5.4 – Prive di fondamento sono, invece, la doglianza del ricorrente principale circa l’applicazione alle sanzioni del termine di prescrizione quinquennale e la correlata postulazione di rigetto del ricorso introduttivo in parte de qua previa cassazione della sentenza impugnata e decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. (v. conclusioni del ricorso, p. 13).

La Commissione tributaria regionale ha correttamente applicato il termine quinquennale in conformità del principio di diritto, esattamente in termini, secondo il quale ” in tema di imposte sui redditi ” trova applicazione ” il termine di prescrizione quinquennale ” del diritto alla riscossione delle sanzioni e delle soprattasse, ai sensi del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 (Sez. 5, sentenza n. 20600 del 07/10/2011, Rv. 619196 – 01; Sez. 5, sentenza n. 1837 del 28/01/2010, Rv. 611591 – 01; Sez. 5, sentenza n. 12989 del 02/10/2000, Rv. 540647 – 01).

5.5 – In conclusione alla stregua dei superiori principi di diritto – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – conseguono l’accoglimento il ricorso principale in reazione ai tributi erariali e ai relativi interessi; il rigetto in relazione alle pertinenti sanzioni; la declaratoria della inammissibilità del ricorso incidentale; la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai profili accolti; il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità – alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per l’esame delle residue questioni controverse.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale in relazione ai tributi erariali e ai relativi interessi; lo rigetta in relazione alle pertinenti sanzioni; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione ai profili accolti, la sentenza impugnata; rinvia – anche per le spese del presente giudizio di legittimità – alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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