Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13814 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23559-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato GASPARE SALERNO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA – AGENZIA DELLE

ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1271/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1271/28/15 del 23 febbraio 2015, pubblicata il 3 marzo 2015, ha respinto l’appello, proposto dal contribuente A.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 679/54/13, la quale, aveva parzialmente accolto (nel quantum con riduzione del valore imponibile) il ricorso introduttivo, proposto contro l’avviso di rettifica e liquidazione, recante l’importo complessivo di Euro 15.2456,55 a titolo di imposta complementare, ipotecaria e catastale (sanzioni, interessi e accessori pertinenti), dovuta in relazione alla registrazione del rogito 22 dicembre 2008 di acquisto della porzione di un capannone industriale, sito nel comune di Pomezia alla (OMISSIS), e della circostante area di pertinenza.

2. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 25 settembre 2015.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato si è tardivamente costituita, con atto del 9 novembre 2015 al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: devono essere disattese le censure dell’appellante in ordine alla validità della notificazione dell’atto impositivo; la Agenzia delle entrate, mediante confacenti produzioni, ha comprovato di aver notificato l’avviso di rettifica e liquidazione a mezzo del servizio postale, mediante spedizione raccomandata recapitata il 20 ottobre 2010 con consegna in mani del contribuente; e di aver reiterato la notificazione con successiva raccomandata, consegnata al portiere dello stabile (l’avviso di ricevimento reca la attestazione del compimento della formalità della spedizione della raccomandata di conferma); in manca della proposizione della querela di falso, tali evidenze documentali sono incontestabili; e, comunque, ogni pretesa nullità è da reputarsi sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in quanto il libello introduttivo dimostra il conseguimento dello “scopo dell’atto notificatorio”; quanto al merito, l’appellante ha riproposto le medesime censure debitamente scrutinate dalla Commissione tributaria provinciale la quale, tenuto conto della vetustà, delle condizioni, della ubicazione etc.. dell’immobile, ha ridotto ulteriormente la valutazione dell’Ufficio (l’Agenzia delle entrate aveva già decurtato in ragione del 20% i valori OMI) e ha rideterminato i valori venali in comune commercio, per metro quadrato, del capannone e dell’area circostante, rispettivamente, in Euro 800,00 e in Euro 20,00; prive di rilevanza appaiono le deduzioni dell’appellante circa la data e le modalità del sopralluogo, eseguito dalla Agenzia del territorio; non sono confortate da alcun elemento di riscontro le ulteriori deduzioni della parte circa la estensione della area pertinenziale e la erogazione del mutuo per l’acquisto; la relazione tecnica prodotta in prime cure è priva di pregio alcuno, siccome “estremamente sintetica”, immotivata, meramente “apodittica” e – a differenza della stima della Agenzia delle entrate – affatto priva della indicazione dei dati di comparazione; in conclusione l’appellante non ha offerto “alcun elemento di critica o di censura per ottenere la riforma della decisione”.

2.- Il ricorrente sviluppa tre motivi.

2.1 – Con il primo deduce: “mancata valutazione di elementi a conforto dei ricorsi. Illegittimità per insufficienza di tutti gli elementi probatori che l’Ufficio ha rilevato e che aveva a disposizione. Conseguente illegittimità per mancato raffronto e per erroneità dei presupposti”.

La parte sostiene: il sopralluogo è stato approssimativo; non risulta la data; sono stati eseguiti dei lavori “di ristoro del manufatto” per complessivi Euro 41.000,00; la comparazione è stata operata con immobili in normali condizioni siti in zona diversa; mentre quello litigioso è vetusto e fatiscente; l’acquisto è stato interamente finanziato con un mutuo di Euro 375.000; i listini dei prezzi della Agenzia del territorio non sono probanti.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, “mancato esame degli elementi costitutivi; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i risultati del raffronto che peraltro non c’è stato e conseguente nullità della sentenza e del procedimento”.

La parte ricapitola la “stima peritale” redatta dal geom. L.A.; censura che l’accertamento è stato fondato esclusivamente “sui valori OMI senza alcun riscontro oggettivo”; deduce che le quotazioni OMI non possono sorreggere da sole il “processo estimale” e, inoltre, non sono accessibili gratuitamente, con conseguente lesione del diritto di difesa; oppone che l’immobile è ubicato in “zona molto isolata” e lontana dalla periferia; che l’avviso di rettifica e liquidazione è nullo per vizio di motivazione; e che la valutazione della Agenzia del territorio è “assolutamente sproporzionata”.

2.3 – Con il terzo motivo di ricorso la parte deduce: “inesistenza/nullità della notificazione dell’atto di rettifica per mancanza della comunicazione di avvenuta notificazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6”.

Il ricorrente obietta: la inesistenza della notifica non può essere sanata; in relazione alla raccomandata, ritirata dal portiere non risulta compiuta la formalità della comunicazione a mezzo lettera raccomandata della avvenuta notificazione; l’altra raccomandata è stata ritirata da persona estranea non addetta alla ricezione, nè dipendente.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1 – I motivi di ricorso meritano di essere esaminati congiuntamente avuto riguardo al contenuto e al tenore delle censure formulate.

Il ricorrente – anche mediante la diretta denunzia di ritenuti vizi dell’atto impositivo, non consentita nella sede del presente scrutinio di legittimità della sentenza del giudice territoriale, v. in punto di inammissibilità: Sez. 5, sentenza n. 6134 del 13/03/2009, Rv. 607319, cui adde Sez. 5, sentenza n. 841 del 17/01/2014, Rv. 629004 – affastella promiscuamente deduzioni, rilievi e doglianze in punto di fatto ovvero circa supposte inosservanze di disposizioni di legge.

Si tratta, per vero, di censure che non sono palesemente riconducibili ai casi tipizzati della impugnazione di legittimità – costituente rimedio “a critica vincolata” (così da Sez. 6-1, ordinanza n. 4905 del 24/02/2020, Rv. 65723o – 01) – nè sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Sez. 1, sentenza n. 5353 del 08/03/2007, Rv. 595183 – 01; Sez. 1, sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805 – 02; Sez. 1, ordinanza n. 16700 del 05/08/2020, Rv. 658610 – 01); nè sotto il profilo della nullità della sentenza per vizio di motivazione (Sez. Un., sentenza n. 8053 dei 07/04/2C14, Rv. 629830 – 01).

Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso.

3. 2 – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese processuali in quanto l’Avvocatura generale dello Stato non ha svolto difese.

3.3 – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio tenutasi da remoto, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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