Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13814 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24843/2017 R.G. proposto da:

Consorzio di Bonifica (OMISSIS), in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, alla via Ottaviano n. 42, presso lo

studio dell’avv. Bruno Lo Giudice, da cui è rapp.to. e difeso come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

Iucci Costruzioni S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, al V.le Ippocrate n. 92, presso lo

studio dell’avv. Rosalba Genovese, unitamente all’avv. Antonio

Baldassarra, da cui è rapp.to e difeso, come da procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3378/3/17 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 12/6/2017, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

gennaio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;

udito per il ricorrente l’avv. Bruno Lo Giudice;

udito per la controricorrente l’avv. Antonio Baldassarra;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3378/3/2017, depositata in data 12 giugno 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla Iucci Costruzioni S.r.l. avverso la sentenza n. 297/4/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello rilevava che:

a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo, ad istanza del Consorzio di Bonifica (OMISSIS), del contributo di bonifica di Euro 920,00, non pagato per l’anno 2009, in relazione ad un terreno sito nel Comune di Frosinone di proprietà della contribuente su cui insisteva la caserma dei Vigili del Fuoco di Frosinone;

b) la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso evidenziando che il terreno, collocato in zona F del P.R.G., non ricadeva in zona di espansione urbana e che pertanto risultava sussistente il presupposto impositivo.

La CTR, in riforma della decisione di primo grado, annullava la cartella di pagamento impugnata rilevando da un lato che la zona F dovesse ritenersi comunque zona di espansione, per cui non soggetta a potestà impositiva del Consorzio, e dall’altro che, ricadendo sullo stesso Ente l’onere di provare la sussistenza di un miglioramento fondiario, tale prova non era stata offerta, tenuto conto della distanza dell’immobile dagli interventi di bonifica, del dislivello dei terreni circostanti e della pacifica confluenza delle acque piovane nella fogna comunale.

2. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 31 ottobre 2017, affidato a quattro motivi.

3. La Iucci Costruzioni S.r.l resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, consegnato per la notifica il 7-12-2017, a cui il Consorzio resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della L.R. n. 4 del 1984, artt. 2 e 3, alla luce della comunicazione del Comune di Frosinone n. 29416 dell’1-6-2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che un terreno collocato in zona F, esterna ai territori di espansione e destinata ad attrezzature di interesse collettivo, fosse escluso dal perimetro di contribuenza;

2. con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per l’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 860 e 2697 c.c., nonchè del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per non aver posto a carico del Consorzio l’onere probatorio dell’esistenza di un beneficio sul fondo della società intimata;

3. con il terzo motivo deduce un error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la CTR per aver omesso di valutare la comunicazione del Comune che costituiva la prova documentale dell’esistenza dell’obbligo di contribuenza;

4. con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in riferimento al combinato disposto di cui alla L.R. n. 4 del 1984, artt. 2 e 3, al R.D. n. 215 del 1933, art. 10 ed agli artt. 860 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stante la mera apparenza di motivazione della sentenza impugnata, priva delle indicazioni delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione.

5. Il ricorso incidentale condizionato ha invece ad oggetto un unico motivo con cui la società contribuente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando di aver eccepito già nei giudizi di merito la formazione di un giudicato in relazione al medesimo contributo per le annualità dal 2004 al 2007.

6. Quanto al ricorso principale, va esaminato con priorità, in quanto se accolto risulterebbe assorbente, il quarto motivo con cui si denunzia il vizio di motivazione apparente.

6.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

6.2 Nella fattispecie, va certamente esclusa la configurabilità del suddetto vizio in quanto il giudice di appello ha compiutamente illustrato le ragioni in fatto ed in diritto per cui ha inteso riformare la decisione di primo grado ed accogliere i motivi di gravame.

Sulla base di una duplice ratio decidendi ha, infatti, ritenuto che il terreno rientrasse in una zona di espansione, soggetta a potestà impositiva del Consorzio, e che l’ente non avesse provato la sussistenza di un miglioramento fondiario; su tali aspetti si incentrano del resto le articolate censure mosse con gli altri motivi di ricorso.

7. Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultano invece fondati.

7.1 Risulta pacifico in atti che il terreno oggetto di imposizione tributaria è collocato nella zona F del PRG del Comune di Frosinone destinata, secondo gli standard urbanistici generali fissati dal D.M. n. 1444 del 1968, artt. 2 e 4 ad attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico.

La zona F è in particolare utilizzata per l’insediamento di attrezzature sociali, assistenziali, sanitarie, scolastiche, culturali, religiose, impianti sportivi e ricreativi, uffici pubblici e simili.

Hanno invece destinazione residenziale la zona A, ove è collocata l’edilizia storica, la zona B che ospita l’edilizia residenziale consolidata e quella C destinata all’edilizia residenziale di espansione.

Coerentemente a tali criteri di classificazione il Comune di Frosinone nella comunicazione n. 29416 dell’1-6-2012, il cui contenuto è riportato nel ricorso, ha chiarito che il terreno oggetto di causa ricade in zona F e precisamente “su area esterna ai comprensori di espansione e quindi in zona destinata ad attrezzature di interesse generale.”

7.2 La CTR non ha fatto però corretta applicazione di tali indicazioni, in quanto ha ritenuto che la zona F costituisse una zona di espansione, sebbene tale conclusione fosse contraddetta dalla destinazione d’uso tipica di suddetta zona, confermata tra l’altro dalla comunicazione comunale; ha fatto quindi derivare da tale errata sussunzione l’esclusione del presupposto impositivo, benchè non fosse contestato l’inserimento del terreno nel perimetro di contribuenza e la classificazione della zona deponesse nel senso opposto della sua inclusione.

Nè del resto è sostenibile che la mera collocazione in un’area urbana o di espansione determini automaticamente l’esclusione dal perimetro di contribuenza.

Ai sensi della L.R. Lazio n. 4 del 1984, art. 3 “I CONSORZI, AL MOMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI, ESCLUDONO LE AREE ALL’INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE URBANA ADOTTATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 765 DEL 6 AGOSTO 1967 E/0 LE AREE DI ESPANSIONE URBANA PREVISTE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, RICADENTI NEI COMUNI INCLUSI NEL COMPRENSORIO, E PROPONGONO IL PROVVEDIMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE PER LA APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

Precisa poi il cit. art. 3, comma 2, che: “I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON POSSONO INTERESSARE LE AREE URBANE O DI ESPANSIONE CHE SI AVVALGONO DEI BENEFICI DERIVANTI DA OPERE O SERVIZI DI BONIFICA”.

Ne consegue che non è sufficiente la collocazione nella zona urbana o di espansione per escludere la debenza del contributo, e che anche per le aree urbane o di espansione che rientrano nel perimetro di contribuenza è configurabile il presupposto impositivo se le stesse si avvalgono comunque dei benefici derivanti dalle opere di bonifica.

8. Dall’inclusione nel perimetro di contribuenza consegue poi la fondatezza del secondo motivo, avendo la CTR disatteso una ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di riparto degli oneri probatori nell’ipotesi di immobili che ricadano non solo nel piano di classifica ma anche nel perimetro di contribuenza. (vedi da ultimo in Cass. n. 9511 del 2018; n. 3601 del 2017; n. 24356 e n. 17558 del 2016; n. 23223 del 2014; n. 22932/13; n. 14404/13; n. 428/2013; n. 9099/12; n. 2831 del 20132; n. 654/12; n. 17227/2010 ecc.)

Indubbiamente il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà ricada non solo nell’area territoriale di competenza del Consorzio ma benefici in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica.

Quanto tuttavia al riparto dell’onere della prova circa la presenza di tali vantaggi in Cass. n. 9099 del 2012 testualmente si legge, e nelle altre pronunce citate si conferma tale affermazione motiva, che ” La approvazione del cd. “perimetro di contribuenza” (secondo la terminologia dell’art. 3, comma 3 e art. 10, comma 2, cit. TU) altrimenti definito anche come “piano di classificazione degli immobili (cfr. ad es. L.R. Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, art. 15, comma 1) o come “piano di classifica del territorio” (cfr. L.R. Campania 1 aprile 1985, n. 23, art. 22, comma 1 lett. e nel caso esaminato dalla sentenza delle SS.UU. 30.10.2008 n. 26009 relativo al Consorzio di Bonifica (OMISSIS) ed ancora al caso esaminato dalla sentenza SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 con riferimento al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta), in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di esonerare l’amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi” (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004n. 19509; id. 5 sez. 26.2.2009 n. 4605), nessun altro onere probatorio gravando sul Consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare “specificamente” la “utilitas” che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità del piano di classifica (per vizi formali dell’atto amministrativo, chiedendone la disapplicazione anche avanti il Giudice tributario, ovvero per carenza od illogicità della motivazione concernente la valutazione dei benefici in relazione alle concrete condizioni geomorfologiche del fondo ed alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla loro funzionalità). Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell’onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; id. SS.UU. 14.5.2010. n. 11722; id. 5 sez. 18.1.2012 n. 654).”

Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.

In sintesi la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Vedi da ultimo Cass. n. 9511 del 2018)

8.1 Orbene, la decisione qui impugnata confligge con i principi così affermati poichè la commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico del Consorzio, benchè la parte contribuente non avesse proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale, limitandosi a dedurre che nessun vantaggio era di fatto derivato al suo terreno dall’esecuzione delle opere di bonifica e che la raccolta delle acque reflue risultava affidata alla rete fognaria comunale.

9. L’accoglimento del ricorso principale, rende attuale l’interesse della parte totalmente vittoriosa nel merito all’esame del ricorso incidentale condizionato, che nella specie ha ad oggetto l’eccezione di giudicato esterno fatta valere dalla società contribuente.

9.1 In presenza di una questione pregiudiziale non esaminata trova infatti applicazione l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla stregua del quale fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass. Sez. U n. 5456 del 06/03/2009, Rv. 606973; Sez. U n. 23318 del 04/11/2009; Sez. U n. 7381 del 25/03/2013; Cass. n. 4619 del 2015 e n. 6138 del 2018).

9.2 II ricorso incidentale va poi ritenuto ammissibile in quanto l’eccezione di giudicato, che in caso di accoglimento costituisce una preclusione all’esame del merito, si pone necessariamente come questione pregiudiziale che va valutata con priorità e che pertanto non può ritenersi assorbita dal giudice di appello che ha proceduto alla delibazione del merito.

Come già ritenuto da questa Corte “L’assorbimento si configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”. “(Vedi in motivazione Cass. n. 7663 del 2012, ove anche una ampia casistica, nonchè sul tema dell’assorbimento Cass. n. 23663 del 2013; n. 28995 del 2015; n. 33764 del 2019).

Sebbene non ne esista una definizione normativa, nè una definizione giurisprudenziale, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro, l’assorbimento presuppone sempre l’esistenza di una questione cd. assorbente la cui decisione comporta necessariamente una implicita decisione (di rigetto, di accoglimento, di non luogo a provvedere) anche sulle questioni cd. assorbite.

La necessità di esaminare con priorità l’eccezione di giudicato la rende questione eventualmente assorbente, se accolta, ma mai assorbita, dal momento che solo il suo rigetto, implicito o esplicito, o un suo censurabile omesso esame, consente al giudice di procedere alla valutazione del merito.

Del resto, posto che un eventuale accoglimento dl un ricorso incidentale condizionato che abbia ad oggetto un’eccezione di giudicato renderebbe superfluo un riesame del merito in sede di rinvio, la decisione su tale ricorso si impone anche alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2.

Escluso l’assorbimento, non può dunque trovare applicazione altro principio secondo cui ” Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (vedi Cass. n. 19503 del 2018; n. 9907 del 2010; n. 3796 del 2008); principio che si attaglia ai casi in cui il riesame della questione assorbente richiesta al giudice del rinvio, che consegue all’accoglimento del ricorso principale, rende opportuna la rivalutazione, da parte di quello stesso giudice, anche di tutte le questioni che, a torto o a ragione, da quella decisione siano risultate assorbite e che la parte, originariamente vittoriosa, intenda riproporre.

9.3 In ordine all’ammissibilità dell’eccezione si rileva ancora che risultano esibite le sentenze di primo e secondo grado di cui si invoca l’efficacia espansiva, munite della relativa attestazione di passaggio in giudicato, in ogni caso non contestato, e che la deduzione dell’esistenza di precedenti, seppure non articolata sotto forma espressa di eccezione volta a far valere la preclusione del giudicato, risultava formulata anche nei giudizi di primo e secondo grado, ove era corroborata da atti già prodotti in quelle sedi.

Sul punto si evidenzia che l’eccezione di giudicato esterno non richiede l’uso di formule sacramentali, ma postula solo una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivocabile l’intento di invocarne gli effetti (Vedi Cass. n. 9946 del 2001 e 27472 del 2013); in quanto assimilabile agli elementi normativi, il suo accertamento mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è ed effettuabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione. (Vedi Cass. n. 8607 e n. 25432 del 2017; n. 16847 del 2018).

9.4 Tanto premesso, la preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualità differenti, va nella specie ritenuta inesistente.

In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007; n. 1773 del 2000; nonchè già Sez. U n. 2874 del 1998); il giudicato copre poi il dedotto e deducibile in relazione al medeSimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017).

Va, tuttavia, precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (v. C. Cost. n. 53-98 e n. 1800) “alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento e alla pronta riscossione dei tributi”.

Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.

In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorchè generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione.

In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714 del 2001). Per cui l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.

L’esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di “ente commerciale” o di “soggetto residente”) in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina; ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (v. appunto Sez. U n. 13916 del 2006).

Come da ultimo ribadito da questa Corte “Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.” (Vedi Cass. n. 25516 del 2019).

In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).

9.5 Nel caso di specie gli elementi posti a base dell’eccezione di giudicato non sono definibili nel senso suddetto in quanto la preclusione deriverebbe da sentenze relative ad annualità diverse, fondate sulla valutazione delle prove offerte in quei giudizi circa la destinazione urbanistica della zona ove è collocato il terreno; tale valutazione non investe quindi un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che la destinazione del terreno è una qualificazione modificabile negli anni, e che, in ogni caso, il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame.

10. All’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale ed al rigetto di quello incidentale, segue la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti, assorbito il terzo, ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed in particolare una valutazione delle circostanze addotte dalla contribuente a sostegno della carenza di benefici derivanti dall’opera del Consorzio secondo un corretto riparto degli oneri probatori, la causa va rinviata per un nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che pronuncerà, anche in ordine alle spese del presente giudizio, ponendo tuttavia a carico della contribuente, e non del Consorzio, l’onere della prova della insussistenza di uno specifico vantaggio al terreno di sua proprietà.

10.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte, rigetta il quarto motivo di ricorso nonchè il ricorso incidentale, accoglie i primi due e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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