Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13813 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28136-2011 proposto da:

N.G. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GRILLO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6804/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/11/2010 R.G.N. 9110/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 22.11.2010 la Corte d’ Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Benevento di rigetto dell’opposizione proposta da N.G. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale era stato intimato il pagamento di Euro 33.663,93 a titolo di contributi dovuti all’INPS per il periodo compreso tra luglio 1995 e dicembre 1998 in relazione alle risultanze dei verbali ispettivi del 26 aprile e del 4 maggio 2000 dai quali era emerso che la ditta non aveva osservato gli obblighi retributivi nascenti dal c.c.n.l. e dal ragguaglio delle retribuzioni all’orario contrattuale di cui alla L. n. 341 del 1995, che era stata fatta erronea applicazione dello sgravio totale annuale di cui al D.L. n. 14 del 1992 e che erano stati illegittimamente fruiti gli sgravi previsti dalla L. n. 407 del 1990 per il lavoratore J.A.;

che la sentenza impugnata ha accolto il solo profilo d’appello relativo alla legittimità della fruizione degli sgravi riferiti al citato lavoratore J.A. ed ha ritenuto circostanza nuova esclusa dal devoluto la questione sollevata dal nuovo procuratore dell’appellante relativa al calcolo delle sanzioni irrogate;

che N.G. ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi solo in parte riferiti ai motivi indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1;

che l’INPS ha solo depositato procura e depositato memoria pervenuta oltre il termine previsto dall’art. 380 bis c.p.c., comma 1; che il P.G. non ha formulato richieste;

Diritto

CONSIDERATO

Che il ricorrente, con esposizione caratterizzata da sovrapposizione di distinti profili ricondotti dalla stessa parte all’art. 360 c.p.c., e riferiti una volta al comma 3 ed altra al comma 5, in fatto inesistente in quanto la disposizione in oggetto contiene tre commi e prevede i nn. da 1 a 5 nel secondo comma, lamenta che la sentenza impugnata non ha contrastato i contenuti di una memoria depositata dal nuovo procuratore il 10 giugno 2010, non ha esaminato gli atti impugnati, non ha valutato il fatto che l’accertamento non indicava la norma specifica violata in relazione agli sgravi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali, non ha considerato che l’applicazione dei benefici non era stata ancorata alla qualità di artigiano in capo al N. ma alla natura di impresa esercente attività edilizia (L. n. 244 del 1995, art. 29), ha applicato erroneamente la L. n. 662 del 1996 in ordine alle sanzioni giacchè è stata invocata la mancanza di una volontà omissiva nella condotta della ditta ed ha, infine, errato nell’applicare la L. n. 151 del 1993, art. 29, in favore delle sole imprese industriali;

Che questa Corte di legittimità, a proposito dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, quanto alle modalità di formulazione dei motivi, ha avuto modo di affermare che:

– nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata: è pertanto, inammissibile il motivo di ricorso col quale il ricorrente lamenti la violazione di una serie di norme sostanziali senza precisare se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la giurisdizione o la competenza, per violazione di norme di diritto o per nullità del procedimento (Cass. 3248/2012; 6902/2015);

– il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 19959/2014);

– le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 25332/2014); Che il presente ricorso, per la sua formulazione, risulta privo dei caratteri richiesti dall’art. 360 c.p.c., in quanto a fronte del riferimento cumulativo ai commi 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., – da intendersi verosimilmente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5- il testo elenca, senza seguire alcun disegno organico, plurime critiche rivolte alla sentenza impugnata sia per le valutazioni in fatto (circa la effettiva qualità di artigiano in capo al ricorrente) che in diritto (per le interpretazioni seguite dalla Corte in ordine alle problematiche derivanti dalla mancata conversione in legge del D.L. n. 42 del 1992, e per i vizi dell’accertamento ispettivo da cui origina il debito contributivo oppure ancora sui presupposti per l’irrogazione delle sanzioni) che in ordine al rispetto delle regole processuali (in ordine alle valutazioni di novità delle questioni introdotte con note difensive del 10 giugno 2010), restando così preclusa la stessa possibilità di formulare i termini astratti del giudizio di legittimità che l’ordinamento assegna alla Corte di cassazione. Che il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

Che le spese vengono regolate come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente INPS, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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