Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13813 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13813 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 8354-2008 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore,

in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
878

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CORETTI
ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 31/05/2013

contro

PRAIANO PEPPINO, E.T.R. S.P.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 466/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 19/03/2007 r.g.n. 576/06;

udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso. –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza 12.3.2013, causa n. 10
n.8354/08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 19.3.2007 rigettava l’appello proposto
dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 6.2.2006 che aveva accolto
l’opposizione di Praino Peppino avverso al cartella esattoriale per contributi previdenziali
omessi ( come artigiano). La Corte territoriale osservava che l’INPS non aveva offerto alcuna
prova dell’omissione contributiva fatta valere con la cartella impugnata in quanto la mera
iscrizione alla Camera di Commercio dal Luglio del 1992 nell’Albo artigiani non era elemento
sufficiente, neppure per una attivazione dei poteri istruttori d’ufficio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS con un motivo. Il Praino è rimasto
intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

i! motivo proposto si allega la violazione degli art. 2697 cc.c.; 115 e 116 c.p.c.;
dell’art. 14 comma quarto Legge 30.12.1991 come modificato art. 1 D.L. 15 gennaio
1993, n. 6 convertito in legge 17.3.1993, n. 63. L’iscrizione del Praino mai cancellata
faceva sorgere una presunzione semplice superabile solo dimostrando la cessazione
dell’attività.
Con

Il motivo appare infondato. La sentenza impugnata è coerente con l’orientamento di
questa Corte secondo il quale “l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex art. 5 della
legge n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l’insorgenza del rapporto
assicurativo dell’artigiano (ai sensi delle leggi n. 463 del 1959 e n.233 del 1990), e del
conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con
l’espletamento, da parte del titolare dell’impresa, delle attività aventi le caratteristiche
previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge” ( cass. n. 8434/2003). La giurisprudenza
di legittimità, pertanto, collega il sorgere dell’obbligo retributivo solo allo svolgimento
dell’attività di artigiano non consentendo il mero elemento dell’iscrizione di inferire
un’attività lavorativa concretamente svolta, come peraltro si riconosce nello stesso
ricorso dell’INPS. Certamente tale circostanza rappresenta un elemento che può essere

R.G.

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tenuto in considerazione al fine di accertare lo svolgimento dell’attività in parola, ma da
un lato esso è da solo insufficiente e dall’altro lato la pretesa inversione dell’onere della
prova allegata dall’INPS ( per cui sarebbe l’interessato a dover dimostrare di essersi
cancellato e di aver cessato l’attività ) è stata prospettata senza alcun riferimento
normativo e risulta smentita dal ricordato riferimento stabilito dalla giurisprudenza di
questa Corte all’effettività della prestazione come unico parametro per determinare
l’obbligo contributivo.

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.3.2013

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla spese.

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