Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13813 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 23/06/2011), n.13813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.T. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOJODICE OSCAR,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, M.T. impugnava, nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Lecce del 28-5-2009, che aveva rigettato il suo ricorso volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, successivo alla abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., è legittimamente privo dei quesiti previsti da tale norma.

Non si da corso alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, della L. n. 89 del 2001, art. 2, su una di esse, relativa al computo del solo periodo di irragionevole durata, questa Corte già si è pronunciata affermandone la manifesta infondatezza (tra le altre Cass. n. 10415/2009); relativamente ad altre, sempre con riferimento all’art. 2, nella parte in cui non prevede un rimedio extragiudiziale anteriore alla controversia r e comunque istituisce un rimedio risarcitorio incongruo ed inefficace, ne va evidenziata la palese inammissibilità, trattandosi di una valutazione di tipo prevalentemente politico, estraneo ad un giudizio di controllo sulla costituzionalità della norma.

Il Giudice a quo ha correttamente operato in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto:

aprile 2005 – pendente al deposito del ricorso maggio 2008; durata ragionevole: 3 anni, in sostanza coincidente con la durata del procedimento stesso). Non si ravvisano differenze significative, quanto alla ragionevole durata e al quantum, in ragione della natura della controversia presupposta. Spetta al contrario al Giudice a quo, determinare eventualmente una ragionevole durata superiore agli standard ordinari, in relazione alla complessità della causa, o magari una riduzione di essa, in funzione della semplicità o della ripetitività della causa (Per tutte, Cass. n. 23047/09).

Va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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