Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13813 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 22/05/2019), n.13813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16126-2016 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 38,

presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LO GIUDICE SALVATORE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CANICATTI’;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205242/2015 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.G.F. proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Canicattì per omesso pagamento dell’imposta comunale per gli anni 2003 e 2004,

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi.

3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Canicattì e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello osservando, per quanto qui interessa: a) che l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata dell’atto di appello era superata dalla tempestività dell’appello, verificabile dal confronto tra la data della notificazione indicata dall’appellata nelle deduzioni e la data del deposito del medesimo ricorso; b) che l’invalidità della notifica non implicava la nullità dell’atto impositivo allorquando, come nella fattispecie in esame, risultava che il contribuente ne avesse avuto comunque conoscenza.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la D.G. articolando tre motivi. Il Comune di Canicattì non si è costituito.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. In particolare si duole la ricorrente che l’impugnata sentenza non abbia accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sancita dalla norma che si assume violata, per non essere stato depositato, insieme con la copia del ricorso in appello spedito per posta, la ricevuta di spedizione dell’atto.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,4 e 5, in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; per non avere la CTR dichiarato l’inesistenza giuridica (e quindi la non sanabilità) della notifica dell’avviso di accertamento effettuata da società priva del potere di inviare raccomandate contenenti atti giudiziari ed amministrativi.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Comune non aveva mai prodotto in giudizio, nonostante il contribuente avesse eccepito l’omessa notifica, la copia della spedizione e degli avvisi di ricevimento della raccomandata.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 L’art. 22, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, prevede che “il ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della commissione tributaria adita … l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c. e ss., ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.”.

2.2 In giurisprudenza è stato di recente precisato che ” Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017).

2.3 Il deposito del documento di spedizione del plico raccomandato assolve alla funzione di consentire la verifica, ad opera dell’autorità giudicante, della tempestività dell’impugnazione.

2.4 Ciò premesso, risulta da quanto prospettato dal ricorrente e dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza che il Comune appellante non abbia assolto l’obbligo, previsto dalla norma a pena di inammissibilità, di produrre al momento della costituzione in giudizio, assieme al ricorso, la matrice della spedizione della raccomandata o dell’avviso di ricevimento della stessa.

2.5 Tale omissione ha impedito la preliminare verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità dell’appello che non possono essere ritratte, secondo la linea argomentativa seguita dalla CTR, in un momento successivo, dall’esame del contenuto degli scritti difensivi della controparte.

2.6 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 2, stabilisce infatti che ” l’inammissibilità è rilevata d’ufficio in ogni grado e stato anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”.

3 E’ fondato anche il secondo motivo.

3.1 E’ pacifico che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento.

3.2 Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi ‘In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n. 19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, 234/2018, 3010/18).

Quanto alla possibile incidenza delle sopravvenute modifiche normative in materia ed alla loro efficacia nel tempo, si è stabilito che: “In tema di contenzioso tributario, la L. n. 124 del 2017, art. 1, abrogando il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4,prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti” (Cass. n. ord. 23887/17).

3.3 La CTR, nel ritenere che la tempestiva opposizione della cartella abbia fatto venir meno il vizio della notifica, non ha fatto buon governo degli enunciati principi giurisprudenziali.

4. il terzo motivo rimane assorbito.

5 In accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va quindi cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento degli originari ricorsi proposti dalla D.G..

6 Le spese relative alle fasi di merito vanno interamente compensate tra le parti avuto riguardo ai contrastanti esiti dei giudizi. Il Comune di Canicattì va invece condannato al pagamento delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo;

– cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi proposti dalla contribuente.

– Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 600 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

– Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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