Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13813 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23194/2017 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea

Giugliano;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate Riscossione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli,

n. 1669/29/17, depositata il 1 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 14 gennaio

2021 dal relatore Cavallari Dario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. ha impugnato, davanti alla CTP Napoli, una iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà.

La CTP di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 26676/19/15, ha respinto il ricorso.

M.G. ha proposto appello che la CTR Napoli, con sentenza n. 1669/29/17, ha accolto.

M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53, dell’art. 112 c.p.c.. e dell’art. 2953 c.c., in quanto la CTR Napoli, pur avendo accolto la sua impugnazione, non sì sarebbe pronunciata in ordine alla sua eccezione di prescrizione.

I motivi sono inammissibili.

Il contribuente risolta essere integralmente vincitore in secondo grado in ordine all’oggetto della sua domanda, ovvero l’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca in esame.

Se ne ricava che egli non ha più interesse a contestare l’eventuale mancata pronuncia del giudice di appello con riferimento ad una eccezione (come da lui stesso è definita quella di prescrizione) l’accoglimento della quale non potrebbe condurre ad alcuna modifica del dispositivo della CTR, ma, eventualmente della sua motivazione.

Infatti, il ricorso per cassazione, proposto al solo scopo di cambiare la motivazione della sentenza impugnata – fermo restando il dispositivo – deve ritenersi inammissibile per difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole (Cass., Sez. L, n. 17159 del 14 agosto 2020).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Alcuna statuizione va assunta sulle spese, stante la condotta processuale della parte intimata.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta, con modalità telematiche, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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