Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13813 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 763/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 187/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 24/09/07, depositata il 12/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria relazione con proposta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La parte erariale ha presentato memoria.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva annullato l’atto impositivo nei confronti della contribuente.

Come emerge dal primo motivo del ricorso per cassazione della parte erariale, questa fin dal primo grado ha dedotto il difetto di legittimazione attiva della controparte e la carenza d’interesse ad impugnare della stessa, in quanto l’atto impositivo le era stato notificato solo “per conoscenza”, quale ex legale rappresentante della società “accertata”.

Tuttavia, pur avendo la parte erariale da sempre riconosciuto l’insussistenza di una sua pretesa nei confronti dell’attuale intimata, sussiste un interesse concreto della stessa ad impugnare la sentenza di appello perchè questa ha confermato quella di primo grado con cui detta pretesa, ancorchè insussistente, era stata annullata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, tenuto conto di quanto dedotto nella predetta memoria, ritiene che sussista l’interesse della parte erariale a che sia dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente, non legittimata a detta impugnazione; che pertanto, pronunciando sul ricorso per cassazione della parte erariale, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, restando travolta anche la corrispondente sentenza di primo grado, in quanto la controversia non poteva essere promossa (art. 382 c.p.c.), stante il difetto originario di interesse della A. ad impugnare l’atto impositivo, con conseguente inammissibilità del suo ricorso introduttivo.

che in ordine alle spese dell’intero giudizio ricorrono giusti motivi, tra cui la peculiarità della vicenda (impugnazione inammissibile, ma relativa ad atto impositivo notificato “per conoscenza”), per compensarle integralmente.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA