Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13812 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4476/2017 R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione spa, rappresentata e difesa

dall’Avv. Roberto Normanno, elettivamente domiciliato in Roma, viale

Regina Margherita 192 presso l’avv. Rocco Mele;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari,

Sez. dist. Foggia, n. 1647/16, depositata il 22 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. ha impugnato, davanti alla CTP Foggia, una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a dei crediti di natura erariale e contributivo previdenziale.

La CTP di Foggia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1505/04/14, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti non tributari e ha accolto il ricorso per la restante parte.

Equitalia Sud spa ha proposto appello che la CTR Bari, Sez. dist. Foggia, con sentenza n. 1647/2016, ha respinto.

Equitalia Servizi Riscossione spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 112 c.p.c. poichè la CTR, nel confermare l’annullamento dell’iscrizione di ipoteca chiesto dal contribuente e disposto dal primo giudice, avrebbe motivato la sua decisione semplicemente con riferimento ad una delle ragioni dell’originaria opposizione (il mancato preavviso di tale iscrizione), ma nulla avrebbe detto in ordine agli ulteriori motivi di appello, segnatamente a quello relativo alla regolarità della notifica della cartelle di pagamento presupposte dalla detta iscrizione, espressamente ritenendoli assorbiti.

La doglianza è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti, oggetto del contendere, sul quale (esclusivamente) si è ormai formato il giudicato, non avendo parte ricorrente contestato sul punto la sentenza impugnata, è l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria.

Il fatto che il giudice di appello abbia ritenuto di dare rilievo ad una sola delle ragioni dell’impugnazione non comporta la permanenza di un interesse della società ricorrente a contestare la decisione in esame, non potendosi ottenere, in ogni caso, un risultato giuridico diverso dall’accoglimento dell’originaria opposizione del contribuente.

L’eventuale interesse della P.A. ad una specificazione della motivazione di appello che prenda il posto della pronuncia di assorbimento è, quindi, di mero fatto e non giustifica la presentazione del ricorso in esame.

Al riguardo, si rileva che la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.

Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, essendo stata questa l’unica ragione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass., Sez. 1, n. 28995 del 12 novembre 2018).

Con specifico riferimento all’assorbimento in senso improprio, si è rilevato, poi, che questo impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo se una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass., Sez. 6-1, n. 2334 del 3 febbraio 2020).

Neppure potrebbe trovare applicazione, nella specie, quella giurisprudenza, invero formatasi con riguardo a dei casi particolari, per la quale l’assorbimento erroneamente dichiarato (Cass., Sez. L, n. 12193 del 22 giugno 2020) o affermato illogicamente quanto ad un motivo di appello (Cass., Sez. 5, n. 11459 del 30 aprile 2019) integrano un vizio di omessa pronuncia.

Infatti, parte ricorrente non contesta nè l’erroneità logico giuridica nè l’illogicità della pronuncia di assorbimento ma, più semplicemente, la sua opportunità come tale, perchè eventualmente lesiva di un suo interesse non giuridico, ma in fatto.

Ne consegue, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Alcuna statuizione va assunta sulle spese, stante la condotta processuale del contribuente.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per Equitalia Servizi di Riscossione spa, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Equitalia Servizi di Riscossione spa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta, con modalità telematiche, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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