Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13812 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30251/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 22/06/07, depositata il 25/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata la seguente relazione: “L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza impugnata, che – nell’ambito di giudizio in tema di impugnazione di avviso di rettifica per imposta di REGISTRO – ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, ritenendo la motivazione dell’accertamento troppo succinta ed ermetica senza elementi tecnici da cui scaturivano i valori calcolati e considerando, invece, congruo li valore dichiarato rispetto ai fattori tecnici ed alle caratteristiche immobiliari.

Dato il tenore, del ricorso introduttivo in primo grado, come riportato negli atti del presente giudizio, si rivela manifestamente fondato il primo motivo del ricorso per cassazione, in quanto in primo grado il contribuente si era espressamente doluto, per quanto ancora rileva, dell’illegittimità del metodo applicato dall’Ufficio ai fini del calcolo della maggiore imposta; mentre il giudice di prime cure ne accoglieva il ricorso per carenza di motivazione. Della relativa censura proposta in appello, come risulta dalla stessa parte in fatto della sentenza impugnata, la C.T.R. non si è occupata in motivazione, così violando il consolidato principio secondo cui il meccanismo d’instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; il carattere impugnatorio del giudizio comporta che l’indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, nonchè degli elementi del fatto costitutivo che il contribuente – diversamente da quanto nella specie avvenuto – deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass. n. 7766/06; conf. Cass. n. 22010/06; 10779/07).

Resta assorbita – stante l’accoglimento del primo motivo ed il conseguente nuovo e motivato esame che dovrà condurre il giudice di rinvio – ogni decisione in relazione alle questioni oggetto degli altri due motivi del ricorso.

Il ricorso va, pertanto trattato in Camera di consiglio, proponendosene l’accoglimento, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo motivato esame”.

La relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto,restando assorbiti gli altri;

la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima C.T.R..

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

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