Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13812 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 06/07/2016), n.13812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24079-2013 proposto da:

R.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Alberico II 5, presso lo studio dell’avvocato TRAVARELLI

ETTORE, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, V. Tempio Di Giove 21, avvocatura comunale,

presso l’avvocato SERGIO SIRACUSA, che lo rappresenta e difende,

come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9998/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Pierluigi Pezzopane per delega Travarelli, che

si riporta agli atti e alle conclusioni assunte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.F. impugna la sentenza n. 9998/13 (RG. N. 53957/12) resa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 09.5.13, non notificata, che, pur accogliendo il suo appello, in punto spese, avverso la sentenza del giudice di pace, aveva però liquidato in misura inadeguata le spettanze per il primo grado e ridotto illegittimamente quelle per il secondo.

2. Precisa di aver chiesto in appello la parziale riforma della sentenza n. 37129/10 (RG. N. 59484/09) resa dal Giudice di Pace di Roma, all’esito di opposizione avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) relativo a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 157 Nuovo C.d.S., comma 6 per la sola disposta compensazione delle spese.

3. Aggiunge che in appello aveva depositato la nota spese per il grado (Euro 1.507,51 comprensiva degli oneri accessori di legge) e di aver chiesto la liquidazione anche delle spese del primo grado per l’importo di Euro 775,63.

4. Conclude affermando che il Tribunale di Roma, pur accogliendo l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, liquidava:

a) le spese del giudizio di primo grado in Euro 49,05 (comprensivi di spese), facendo applicazione degli artt. 82 e 91 c.p.c., u.c., come modificati dal D.L. n. 212 del 2011, art. 13, comma 1, lett. “b” in vigore dal 23 dicembre 2011, ritenuto applicabile al giudizio; b) le spese di giudizio del grado di appello in Euro 387,50, facendo applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7 riducendo a tale importo il minimo liquidabile di Euro 775,00 in ragione del valore della controversia e del limitato oggetto del decidere.

5. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1. Con motivo di ricorso si deduce: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c., comma 1, art. 91 c.p.c., comma 1 e 4, art. 92 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, , art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 dell’art. 91 c.p.c., comma 4, introdotto con il D.L. n. 212 del 2011, art. 13 Dubbi di legittimità costituzionale degli arrtt. 82 e 91 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Violazione Parametri Forensi, D.M. n. 140 del 2012, Allegato 1) Tabella A Avvocati – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione”.

Il ricorrente censura, sotto vari profili, la sentenza impugnata nella parte in cui, pur accogliendo integralmente l’appello ha: a) “applicato erroneamente ed illegittimamente il combinato disposto dell’art. 82 c.p.c., comma 4 e art. 91 c.p.c., comma 4, di cui al D.L. n. 212 del 2011 entrato in vigore soltanto il giorno 23/12/11, al giudizio di primo grado sebbene detto giudizio fosse stato introdotto e definito ante n:firma (la sentenza è stata infatti emessa il 27.6.10) in assenza dell’art. 91 c.p.c., comma 4, liquidando così in misura assolutamente esigua ed illegittima le..spese di lite del primo grado in appena Euro 49,05 (comprensivi di spese)”; b) “liquidato le spese del giudizio di appello in complessivi Euro 387,50, oltre oneri accessori di legge, compensandole per metà della metà (passando dagli originari Euro 1.550,00, ai 775,00 ed infine ai 387,50, tenuto conto del D.M. n. 140 del 2012, del valore della controversia e del limitato oggetto del decidere”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione o falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2 e dell’art. 24 Cost.

in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3. 4 e 5”.

La decisione del Tribunale di Roma, nonostante l’accoglimento dell’opposizione e, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, risulta “solo in astratto favorevole per l’odierno ricorrente poichè, a causa della esigua liquidazione delle spese in primo grado, e la successiva contraddittoria condanna alle spese del grado di appello, l’iniziativa giudiziaria rischia di rivelarsi particolarmente antieconomica”.

2. Il ricorso è fondato, per quanto di seguito si chiarisce, e va accolto.

2.1 – E’ fondata la prima censura del primo motivo, risultando così assorbite le altre censure ed il secondo motivo.

Ha errato il giudice dell’appello, come rilevato dal ricorrente, nell’applicare il combinato disposto degli artt. 82 c.p.c., comma 1, e art. 91 c.p.c., comma 4, di cui al D.L. n. 212 del 2011, essendo tale ultima norma entrata in vigore soltanto il giorno 23/12/11, malgrado il giudizio in primo grado fosse stato introdotto e definito ante riforma (la sentenza è stata emessa il 27.6.10). E ciò in violazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui quando si tratta di liquidare onorari (o compensi) maturati all’esito di cause durante le quali si sono succedute nel tempo tariffe professionali diverse, occorre far riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (vedi Cass. n. 5426 del 2005, e di recente Cass. SU 2012 n. 17405). Non poteva, quindi, essere applicato nel caso in questione il DI, 212/2011 entrato in vigore successivamente alla data della decisione in primo grado (cui occorre far riferimento, non rilevando a questo fine la eventuale pubblicazione della decisione in epoca successiva).

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo alla censura accolta e rinviata ad altro magistrato del Tribunale del Tribunale, che procederà ad una nuova liquidazione delle spese giudiziali, facendo applicazione del principio affermato, e cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie la prima censura del primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro magistrato del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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