Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13811 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 23/06/2011), n.13811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l’avvocato ILARIA
SCATENA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il
13/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/03/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da allegato al verbale di
udienza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, P.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Torino del 13-5-2009, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, danno patrimoniale e spese giudiziali.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non va dato corso alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, della L. n. 89 del 2001, art. 2, su una di esse, relativa al computo del solo periodo di irragionevole durata, questa Corte si è già pronunciata, affermandone la manifesta infondatezza (tra le altre, Cass. N. 10415/2009);
relativamente ad altre, sempre con riferimento all’art. 2, nella parte in cui non prevede un rimedio extragiudiziale anteriore alla controversia, e comunque istituisce un rimedio risarcitorio incongruo ed inefficace, va evidenziata la palese inammissibilità, trattandosi di una valutazione di tipo prevalentemente politico, estraneo ad un giudizio di controllo sulla costituzionalità della norma. Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.500,00; procedimento presupposto: 1^ grado: ottobre 1998 – dicembre 2005; 2^ grado: febbraio 2006 – pendente al deposito del ricorso, maggio 2008; durata ragionevole: 5 anni).
Va precisato che per giurisprudenza consolidata, al fine del computo della durata irragionevole, va fatto riferimento alla data del deposito del ricorso e non del decreto impugnato (per tutte, Cass n. 15 del 2011). Precisa il Giudice a quo che nessuna prova è stata fornita della sussistenza di danno patrimoniale, anche in ordine all’incremento delle spese legali.
Secondo giurisprudenza consolidata, i procedimenti per equa riparazione da irragionevole durata, non sono “gratuiti”, ma è applicabile l’art. 91 c.p.c. (per tutte, Cass. n. 4053/07).
Il giudice a quo ha motivato la parziale compensazione delle spese, riferendosi al notevole “ridimensionamento” della domanda.
Va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011