Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13811 del 20/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3631/2017 R.G. proposto da:
D.P.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Tozzi,
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico 7;
– ricorrente –
contro
Equitalia Servizi di Riscossione spa, rappresentata e difesa
dall’Avv. Gioia Vaccari, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Gioacchino Rossini 18;
– controricorrente e ricorrente –
nonchè
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in via dei
Portoghesi 12;
– controricorrente –
nonchè
Comune di Marino e Regione Lazio;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
n. 4339/28/16, depositata il 5 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio
2021 dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.P.F. ha impugnato, contro l’Agenzia delle Entrate, Equitalia Servizi Riscossione spa, la Regione Lazio ed il Comune di Marino, un’iscrizione ipotecaria e 25 cartelle di pagamento riferite a crediti tributari.
Si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi Riscossione spa.
La CTP Roma, con sentenza n. 1508/11/2015, ha accolto il ricorso relativamente all’iscrizione ipotecaria.
Equitalia Servizi Riscossione spa ha proposto appello.
D.P.F. ha presentato appello incidentale.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 4339/28/2016, ha respinto tutti i gravami.
D.P.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Equitalia Servizi di Riscossione spa ha pure proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Equitalia Servizi di Riscossione spa e l’Agenzia delle Entrate si sono difese con controricorso.
D.P.F. ha depositato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso di Equitalia Servizi di Riscossione spa, atteso che con esso viene contestata la principale ratio decidendi della decisione impugnata.
Tale ricorso è successivo a quello del contribuente e riguarda sempre la medesima sentenza.
Pertanto, deve trovare applicazione il principio per cui, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, con la conseguenza che ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante (Cass., Sez. 2, n. 448 del 14 gennaio 2020).
Con un unico motivo, Equitalia Servizi di Riscossione spa lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 21 octies, poichè la CTR, nell’affermare l’obbligo per l’Amministrazione di avviare un contraddittorio con il contribuente prima di iscrivere ipoteca, non avrebbe tenuto conto che tale esito era inevitabile, non avendo l’interessato pagato il dovuto.
La contestazione è priva di pregio.
Infatti, la semplice pendenza del presente giudizio dimostra che vi erano circostanze che avrebbero potuto essere segnalate preventivamente dal contribuente e che la P.A. avrebbe potuto prendere in esame al fine di non procedere all’iscrizione in esame.
Se ne ricava che la medesima iscrizione non poteva essere reputata certa.
2) D.P.F. lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa interpretazione dell’art. 140 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e l’omessa pronuncia in merito all’avvenuta estinzione della pretesa creditoria.
In particolare, il ricorrente contesta la regolarità della notifica di 17 delle 25 cartelle di pagamento opposte e, con riguardo alle altre 8 cartelle, il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. o, comunque, delle norme applicabili a ciascun tributo, spirato in assenza di successivi atti interruttivi.
Con il secondo motivo, invece, egli si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, poichè la CTR avrebbe errato nel negare la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso di D.P.F. va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Infatti, oggetto del contendere, come si evince dalla lettura degli atti di causa e della sentenza impugnata, è esclusivamente l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca, la quale è stata contestata pure con riguardo a difetti della notifica delle cartelle e alla prescrizione della pretesa tributaria.
Ciò spiega perchè la CTR, una volta respinto l’appello principale, ha subito rigettato quello incidentale, senza neppure prendere espressamente posizione su tutte le doglianze del contribuente, le quali erano da considerare ormai assorbite, poichè il Collegio aveva con evidenza ritenuto ormai definito il thema decidendum, essendo stata affrontata quella che, a suo avviso, era l’unica domanda proposta.
Se ne ricava che, essendo stato respinto il ricorso di Equitalia Servizi di Riscossione spa, D.P.F. è da reputare integralmente vincitore e che, dunque, i suoi due motivi di impugnazione non devono essere scrutinati.
3) Il ricorso (da qualificare incidentale) di Equitalia Servizi di Riscossione spa è, quindi, respinto.
Il ricorso di D.P.F. è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono integralmente compensate, alla luce dell’esito del giudizio.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per Equitalia Servizi di Riscossione spa, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
Tale obbligo va, invece, escluso quanto al contribuente, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso, qualificato incidentale, di Equitalia Servizi di Riscossione spa;
– dichiara inammissibile il ricorso di D.P.F.;
– compensa le spese fra le parti;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Equitalia Servizi di Riscossione spa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta, con modalità telematiche, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021