Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13811 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30213/2008 proposto da:

COOPERATIVA LEGLER SOCIETA’ COOPERATIVA in persona del legale

rappresentante pro tempore,, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FANI 106, presso lo studio dell’avvocato ARNABOLDI Luigi, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUCILLO RAIMONDO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI LECCO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 107/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 19/12/07, depositata il 16/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Arnaboldi Luigi, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che conferma la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La decisione impugnata ha confermato l’avviso di classamento, conformemente a quanto avvenuto in primo grado, in considerazione delle caratteristiche dell’immobile, della sua collocazione geografica e dei valori medi di mercato praticati per strutture similari nello stesso Comune.

Il primo motivo è generico, come il relativo quesito e si limita a proporre un’inammissibile nuova valutazione del merito, in presenza di apprezzamento congruamente espresso dalla C.T.R. (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80).

Il secondo motivo è inammissibile, dovendo ribadirsi il principio per cui col ricorso in cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. n. 9963/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999;

n. 5083/1998) e non anche, direttamente l’avviso di accertamento, o, come dichiaratamente nella specie, la sentenza di primo grado.

Si propone la trattazione in Camera di consiglio con il rigetto del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La parte privata ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (non smentiti dall’illustrazione dei motivi contenuta nella memoria) e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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