Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13811 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 06/07/2016), n.13811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23862-2013 proposto da:

Z.M., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in Roma, Via Sistina 125, presso il suo studio, rappresentato e

difeso da sè medesimo e dall’avvocato MARCO DI LOTTI come da

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE LAVORO spa, (OMISSIS), in persona del Direttore

della Direzione Legale, rappresentante legale come da delibera del

Consiglio di amministrazione del 27 maggio 2010, elettivamente

domiciliata in Roma, Via di Val Gardena 3, presso lo studio

dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende, come

da procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE ROMA ROMA CAPITALE – MONTE PASCHI SIENA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 9134/2013 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 02/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Marco Di Lotti per il ricorrente e l’avv. Attilio

Terzino, per delega, per il controricorrente, che si riportano agli

atti e alle conclusioni assunte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. Z.M. impugna la sentenza n. 9134/13 del 12 marzo 2013, pubblicata in data 29 aprile 2013, non notificata, resa dal Tribunale di Roma nel giudizio n.r.g. 53614/12, che ha rigettato il suo appello, limitato alla liquidazione delle spese, alla sentenza del giudice di pace che aveva accolto la sua domanda, condannandolo (il Tribunale), oltre alle spese de grado, anche alle spese ex art. 96 c.p.c..

2. Il ricorrente premette di aver iniziato ((una procedura esecutiva innanzi al Tribunale Civile di Roma (RGE 30935107) in virtù di una sentenza del Giudice di Pace resa in forma esecutiva che (gli riconosceva il pagamento delle spese di lite a carico del Comune di Roma. In virtù di ciò, iniziava un pignoramento presso terzi che vedeva quali terzi pignorati il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Nazionale del Lavoro. II Comune di Roma formulava un’opposizione all’esecuzione sostenendo erroneamente che il credito fosse già stato soddisfatto. Il Giudice dell’Esecuzione rigettava l’opposizione (contro la quale l’Avv. Z. si costituì in giudizio dinnanzi al GE), assegnava la somma pignorata e rimetteva le parti innanzi al Giudice competente per il prosieguo”.

3. Aggiunge il ricorrente che, essendo suo interesse, “recuperare le spese di lite per la fase di costituzione all’opposizione all’esecuzione (… totalmente rigettata dal Giudice dell’Esecuzione),… n’assumeva il merito dell’opposizione dinanzi ai Giudice di Pace di Roma nei confronti del Comune di Roma, Banca Monte DEI Paschi di Siena e Banca Nazionale del Lavoro”, che restavano contumaci. Il Giudice di Pace adito, “con sentenza 20525/12, accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti contumaci dopo 4 anni di causa – a pagare a titolo di spese legali la somma di Euro 20 per spese, 150 per diritti e 200 per onorari”.

4. Precisa il ricorrente di aver impugnato tale sentenza (la n. 20525/12, pronunciata il 27/11/2011, depositata il 10/5/2012), sostenendo “l’esiguità della liquidazione delle spese e più in particolare eccependo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. della L. n. 1051 del 1957, art. unico e della tariffa adottata con Delib. del consiglio nazionale forense 12 giugno 1993 e 29 settembre 1994 approvata con D.M. n. 585 del 1994 citato DM, art. 15, tab. B, nonchè violazione e falsa applicazione del principio della L. n. 794 del 1942, art. 24”. Veniva chiesta la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese legali “nella misura di Euro 1.650,30 o in quella maggiore/minore ritenuta dal giudice”. Si costituiva solo la Banca Nazionale del Lavoro e il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 20525/12 rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese di lite nella misura di Euro 30 per spese.

Euro 387,50 per compenso professionale oltre Iva e Cpa oltre al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura di Euro 1.000″.

5. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi.

Resiste con controricorso la BNL, che avanza ricorso incidentale e che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso principale.

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “Violazione ed errata e/o falsa applicazione delle norme del codice di rito, inter alia quelle inerenti la Liquidazione delle spese di lite ed art. 92 c.p.c., del Tariffario Forense, delle norme sulla giusta e dignitosa retribuzione del lavoratore di cui all’art. 36 Cost.

Sostiene il ricorrente che “il Giudice di Tribunale ha stabilito che è giusto che un avvocato segua una causa per circa 4 anni in un intero grado di giudizio, oltre alla fase svoltasi dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, per un corrispettivo pari Euro 20 per spese, 150 per diritti e 200 per onorari”, avendo altresì ritenuto che “chiedere quanto legittimamente spettasse in base al Tariffario Forense costituisse addirittura un abuso del processo, da punire non solo con la corresponsione delle spese legali a favore della Banca Nazionale del Lavoro, ma anche con la condanna per lite temeraria, nella misura di Euro 1.000 (!)”. Si tratta, secondo il ricorrente, di una “statuizione, oltre che illegittima, finanche contraria alla dignità lavorativa del difensore, secondo l’art. 36 Cost.”, anche in ragione della avvenuta liquidazione, in primo grado, “al di sotto degli onorari e delle competente indicate analiticamente nella nota spese”, con decurtazione effettuata “senza minimamente motivare l’operazione”. Anzi ad abundantiam, il Giudice dell’Appello ha addirittura ritenuto che l’intera nota spese fosse da non tenere in considerazione poichè in essa erano contenuti alcuni refusi quali ad esempio autentica della delega, nonostante l’avv. Z. si fosse difeso da solo”. Osserva il ricorrente, che, dato atto del precedente errore, le altre voci erano invece dovute, procedendo al riguardo ad analitico esame. Rileva il ricorrente che “la nota spese, da questo profilo, è assolutamente corretta, salvo i menzionati refusi che tuttavia non possono essere sintomatici di chissà quale volontà temeraria. tali da giustificare addirittura la condanna ex art. 96 c.p.c.”. Aggiunge che il Tribunale ha anche errato perchè ha “ritenuto che vi fosse un onorario unico per lo scaglione fino a 600 Euro di valore, compreso tra 55 Euro e 190 Euro mentre invece non si è tenuto conto della spcialità del rito (giudizio di merito (limanti al Giudice di Pace quale Giudice dell’Opposizione all’Esecuzione) che, come da tariffario, comporta l’applicazione delle varie voci di onorario”. Rileva ancora il ricorrente che “del tutto inconferente risulta il riferimento che il Giudicante fa alla normativa di cui al D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 nonchè alla successiva abrogazione del Tariffario Forense, anch’essa successiva”, posto che “il giudizio dinnanzi al Giudice di Pace è iniziato nel 2008 e che l’ultima udienza si è svolta il 23.12.2010% mentre “la sentenza di primo grado è stata emessa il 27.11.11 ma pubblicata solo il 10.05.2012, stante i noti ritardi degli uffici del GDP di Roma ad apporre il timbro di pubblicazione della sentenza”. In tale situazione, un ritardo nella pubblicazione non può “attrarre un giudizio che durava da 4 anni in un universo di norme succedanee e comunque inconferenti con la fattispecie, per palese violazione del principio tempus regit actum”.

In ogni caso, “il Giudice di Primo ha ignorato la nota spese depositata e quello di secondo grado ha svolto un’analisi superficiale delle voci che la compongono”, giustificando “in modo così astratto una liquidazione al di sotto non solo dei minimi tariffari, ma anche della soglia di dignità della professione”.

Osserva che, seguendo “la ricostruzione posta in essere dal Giudice di Secondo Grado, a petitum esigui corrisponderebbero spese legali esigue, come se l’attività processuale per una causa da 100 Euro o da 100 milioni di Euro fosse diversa o, professionalmente, comportasse minori oneri processuali”. Il ricorrente “richiama pertanto la nota spese già depositata e insiste per il suo riconoscimento S.E. & O nella misura maggiore/minore determinata dalla odierna Corte di Cassazione, il tutto sulla base delle motivazioni in fatto ed in diritto già articolate nel ricorso di appello, che non sono state minimamente affrontate o controbattute dal Tribunale e che qui si riportano”. Risultano poi nel ricorso trascritti brani degli atti dei precedenti gradi di giudizio.

B. Il ricorso incidentale.

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: “violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 3, nella sua nuova formulazione, sancita dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 conv. in L. 17 febbraio 2012, n. 10 (art. 360 c.p.c., comma 1”. Rileva la ricorrente BNL, che “la sentenza 29.4.2013 n. 9134 del Tribunale di Roma appare erronea, in riferimento allo specifico profilo giuridico, concernente la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 3, nella sua nuova formulazione, sancita dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 conv. in L. 17 febbraio 2012, n. 10”, che prevede che “la liquidazione delle spese di lite non può essere superiore al valore della causa (nel caso specifico, tale valore era pari ad Euro 100,00)”. Secondo la BNI, “la sentenza impugnata erroneamente ritiene la disposizione inapplicabile e, comunque, censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale e/o comunitaria”, mentre tale normativa (l’attuale testo dell’art. 91 c.p.c., comma 3) “doveva, incontestabilmente, trovare applicazione anche nella presente causa, considerata la data della sua entrata in vigore (dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, secondo l’espressa previsione dell’art. 17)”. Rileva che “le Sezioni Unite… hanno ritenuto che la nuova normativa deve esser applicata “ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di datala in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate” (Cass. Sezioni Unite 12.10.2012 n. 17405)”.

Aggiunge che “la normativa concernente la liquidazione dei compensi deve essere conforme al più generale principio, secondo cui tempus regit actum e deve, peraltro, essere applicata d’ufficio dal Giudice, il quale ha l’onere di liquidare le pese del processo, secondo le indicazioni della legge vigente al momento del deposito della decisione. Il novellato art. 91 c.p.c., comma 3, ha certamente un carattere cogente (di rango normativo superiore a quello della normativa, meramente ministeriale, considerata dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite)”. La nuova normativa doveva esser applicata, trovando essa la plausibile finalità… di dissuadere le parti (ed anche gli avvocati) ad abusare del rimedio giurisdizionale, per controversie di rilievo minimo. La nuova disciplina, opportunamente, tende a deflazionare l’attuale imponente contenzioso per cause di valore esiguo (nella specie si tratta soltanto di originari Euro 100,00=), con una pregiudizievole moltiplicazione di cause sostanzialmente trascurabili”. Aggiunge che “la vicenda ora in esame è iniziata con una originaria causa avanti al Giudice di Pace, nella quale è stato costituito il titolo esecutivo (concernente le spese di lite);

successivamente, tale titolo esecutivo è stato azionato dall’avv. Z. avanti al Tribunale di Roma in via esecutiva e, dopo l’opposizione del Comune di Roma, l’avv. Z. ha introdotto l’inutile giudizio di merito, innanzi al Giudice di Pace di Roma. Non soddisfatto per la pur abbondante liquidazione delle spese di lite, l’avv. Z. ha proposto appello, avverso la liquidazione delle spese in misura più che triplicata rispetto al valore della causa);

avverso tale ulteriore sentenza è stato proposto il presente ricorso per cassazione”.

Conclude, quindi, il ricorrente incidentale come segue “la sentenza del Tribunale di Roma, in ogni caso, non poteva accogliere dell’Avv. Z.M., anche in considerazione del disposto dell’art. 91 c.p.c., comma 3”.

C. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale avanzate dalla controricorrente.

1. La BNL avanza le seguenti eccezioni di inammissibilità del ricorso.

1.1 – Nullità della procura alle liti, posto che “la procura alle liti, apposta in calce al ricorso per cassazione (pag. 7 del ricorso) non è stata sottoscritta da alcuno ed, inoltre, è riferita all’Avv. Z.M., nella duplice qualità di parte processuale e di difensore autenticante la firma”. L’avv. Z. non è iscritto nello speciale albo delle giurisdizioni superiori.

1.2 – Inammissibilità del motivo di ricorso che lamenta l’errata quantificazione delle spese dovute, sia perchè “contraria alla dignità lavorativa del difensore”, ai sensi dell’art. 36 Cost., sia per l’esclusione di voci dovute. Con riguardo alla prima censura, la BNL ne rileva l’assoluta genericità, mentre ne deduce la carenza di autosufficienza con riguardo ai “pochi richiami a singole prestazioni asseritamente effettuate”, avendo omesso il ricorrente “di trascrivere (o, comunque, di riportare con esattezza l’assenza risultanza processuale, quanto meno, nella sua parte asseritamente rilevante)”, senza alcuna indicazione della “esatta collocazione della pretesa esultanza processuale pretermessa nell’ambito dei vari fascicoli di ufficio e di parte. Viene poi fatta una disamina analitica delle varie voci.

D. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per quanto di seguito si chiarisce.

1. Il ricorso principale è inammissibile per nullità della procura, come esattamente eccepito dalla controricorrente.

1.1 – Il ricorso si conclude a pag. 7 con la sottoscrizione di entrambi gli avvocati ( Z., che è anche parte, e Di Lotti), poste sullo stesso rigo. Segue, al di sotto, l’indicazione del valore della causa ai fini del contributo unificato e ancora di seguito, in caratteri di testo più piccoli, il testo della procura a stampa, del seguente tenore: “PROCURA: Delego l’Avv. Z.M. e l’Avv. Marco di Lotti, quest’ultimo Cassazionista, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di cassazione avverso la Sentenza resa dal Tribunale Civile di Roma n. 9134/13, compresa la fase esecutiva, con facoltà di conciliare, transigere e farsi sostituire, di enunciare, di riscuotere a nome e per mio conto, di trattare dati personali, anche sensibili, L. n. 675 del 1996, ex art. 10 con ogni più ampia facoltà, e con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, Via Sistina n. 125. Sono informato ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, comma 3, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 medesimo decreto”. Segue al testo riportato, al rigo sottostante, l’indicazione “Avv. Z.M.”, al successivo rigo sottostante, sotto la precedente indicazione, la dizione “Vera ed autentica” cd ancora al rigo sottostante l’indicazione “Avv. Z.M.”. Non risulta alcuna sottoscrizione.

1.2 – La procura in tesi rilasciata dall’avv Z. all’avv.to Di Lotti (solo abilitato al giudizio avanti questa Corte, non essendolo l’avv.to Z.) non reca la sottoscrizione dell’avv.to Z., nè l’autentica della predetta da parte dell’avv.to Di Lotti.

Questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 2009 n. 16915, rv 609251), secondo cui un:

inammissibile il ricorso per tassazione quando la firma della pane nella procura speciale in calce all’atto (o a margine dello stesso) sia certificata autografa da difensore non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di tassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello “ius postulandi” e che l’invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all’atto”. In tal senso anche Cass. n. 10030 del 2002 Rv.

555642.

Nè può rilevare la circostanza che il ricorso sia stato sottoscritto anche dall’avv.to Z., il quale, come detto non è abilitato al giudizio di cassazione. Nè ancora può ritenersi che la sottoscrizione del ricorso da parte dell’avv. Lotti possa intendersi anche come implicita autentica della sottoscrizione della procura in suo favore da parte dell’avv.to Z., mancando ogni elemento utile al riguardo, anche quanto alla data.

2. Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse, non emergendo quale sia, in tesi, la necessaria riforma della sentenza impugnata, che risulti più favorevole al ricorrente incidentale secondo le sue richieste.

3. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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