Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13810 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 20/05/2021), n.13810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15575-2018 proposto da:

COMUNE DI CONTURSI TERME, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato

e difeso dall’avvocato STEFANIA IANNACCONE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO CANTILLO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9736/2017 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9736 dell’8 novembre 2017, pubblicata il 15 novembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, n. 3509/16, di parziale accoglimento limitatamente all’immobile “(OMISSIS)” del ricorso proposto dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Contursi Terme, in persona del Sindaco in carica pro tempore, avverso nove avvisi di accertamento, recanti l’importo complessivo di Euro 431.615,00 a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 2010, 2011 e 2012, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 14 maggio 2018.

3. – Il Consorzio intimato ha resistito con controricorso del 20 giugno 2018.

Diritto

CONSIDERATO

1. – la Commissione tributaria regionale – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha rigettato il gravame incidentale dell’Ente impositore, osservando: è condivisibile “l’iter logico – giuridico dei primi giudici in relazione alla carenza di legittimazione passiva del Consorzio per “(OMISSIS)”; (il difetto della “legittimazione passiva”) è comprovato dal decreto n. 1737 del 24 maggio 2015 di trasferimento della proprietà (del bene) alla curatela fallimentare ” della ridetta società; peraltro l’Ente impositore, avendo rimesso ” alla superiore volontà della Commissione tributaria regionale ” la chiamata in causa della curatela, ha così ” indirettamente riconosciuto la mancanza di legittimazione passiva del Consorzio “.

La Commissione tributaria provinciale aveva, in proposito, motivato: il Ministero dello sviluppo economico, col citato d. m. numero 1737 del 24 maggio 2015, ha annullato il precedente D.M. 2 luglio 1999, n. 155, che aveva trasferito al Consorzio il lotto immobiliare in questione; il decreto ministeriale del 2015 è stato adottato in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3067/06 del 31 gennaio 2006, della sentenza della Corte suprema di cassazione n. 4802/14 del 28 febbraio 2014 e del lodo arbitrale del 13 febbraio 2001 (confermato dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 3475 del 26 luglio 2005); per effetto di tale “annullamento con efficacia retroattiva” grava sul Consorzio l’obbligo della restituzione del residuo contributo corrispostogli dal Ministero al momento della assegnazione del lotto, intervenuta in seguito al fallimento e alla decadenza dai benefici della società (OMISSIS) s.p.a., originaria assegnataria in via provvisoria; ma, nelle more del contenzioso insorto, la succitata società e, quindi, la curatela del relativo fallimento non hanno mai smesso ” la disponibilità ” dell’immobile, conservata fino al definitivo riconoscimento della proprietà, giusta il ridetto d. m. numero 1737 del 24 maggio 2015, che ha dato esecuzione alle sentenze e al lodo.

2. – Con unico motivo di ricorso l’Ente impositore deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3 e non corretta ” disamina del D. 24 aprile 2015, n. 1737″.

Deduce il Comune di Contursi Terme: soggetto passivo del tributo è il proprietario (o il titolare degli altri diritti reali previsti dalla legge) dell’immobile; orbene, in virtù del D.M. 2 luglio 1999, n. 155, la proprietà del lotte litigioso è stata trasferita in capo al Consorzio; tale trasferimento fu ” immediatamente operativo ” perchè eseguito in attuazione della L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 10, comma 5 e secondo la previsione del verbale di intesa 26 giugno – 2 luglio 1998 tra il Ministero della industria, i rappresentanti dei Consorzi e delle Regioni interessati; la Commissione tributaria regionale ha ” disancorato la decisione della corretta disamina del (successivo) D. 24 aprile 2015, n. 1737; il provvedimento dà atto che il lotto si trovava tuttora nella ” disponibilità del Consorzio ASI di Salerno in forza del suddetto decreto n. 155 del 2 luglio 1999″.

3. – Il ricorso è – nei termini che seguono – fondato.

3.1 – Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità della impugnazione, proposta dal Consorzio controricorrente sotto il profilo della promiscua enunciazione dei motivi di censura, operata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, sia alla previsione del n. 3 che a quella del n. 5.

Dallo scrutinio del ricorso per cassazione appare, per vero, manifestamente enucleabile la denunzia della violazione di legge.

3.2 – Il motivo è assorbente.

La Commissione tributaria regionale, col rinvio e la adesione alle ragioni esposte dalla Commissione tributaria provinciale circa la “disponibilità” dell’immobile, è incorsa nella falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1.

La norma recita: “Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili (…) ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività”.

Erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto che per la integrazione della soggettività passiva (in tal senso è da intendersi il riferimento operato nella sentenza impugnata, con impropria terminologia, alla legittimazione passiva) dovesse concorrere il supposto, ulteriore requisito della disponibilità del bene, requisito che invece la legge non contempla.

E, in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato il principio di diritto secondo il quale il proprietario resta soggetto alla imposizione anche allorchè sia privato de facto et de iure della materiale disponibilità dell’immobile, come nei casi della requisizione (Sez. 5, sentenza n. 21157 del 19/10/2016, Rv. 641467 – 01) ovvero della occupazione di urgenza (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016, Rv. 641107 – 01; Sez. 1, sentenza n. 21433 del 12/10/2007, Rv. 600658 – 01; Sez. 1, sentenza n. 10686 del 20/05/2005, Rv. 584029 – 01), fatta salva ovviamente solo l’ipotesi della successiva ” irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell’opera pubblica ” (Sez. 5, sentenza n. 5626 del 20/03/2015, Rv. 635192 – 01).

Sicchè è ininfluente il rilievo dei Giudici di merito i quali hanno argomentato che, in seguito al D.M. 2 luglio 1999, n. 155, di assegnazione del lotto litigioso – ma a dispetto di esso il Consorzio non aveva mai conseguito la disponibilità dell’immobile, che, invece, era stata conservata dalla società, precedente assegnataria e, quindi, ininterrottamente dalla relativa curatela fallimentare.

3.3 – Conseguono l’accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata in parte de qua; il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

3.4 – Il giudice ad quem, in relazione alla residua questione affatto controversa inter partes del contenuto e degli effetti del successivo D.M. 24 maggio 2015, n. 1737 (v. ricorso, p. 15, e controricorso, p. 14 – 15), accerterà se la assegnazione della proprietà dell’immobile al Consorzio sia stata revocata (a favore della curatela del fallimento della società (OMISSIS) s.p.a.) con effetto ex tunc ovvero ex nunc (con conseguente elisione, nel primo caso, della qualità di soggetto passivo del tributo ab origine); mentre nel secondo caso si uniformerà al seguente principio di diritto che la Corte enuncia, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1:

“I proprietari dei beni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, restano assoggettati alla imposta comunale sugli immobili anche se sono privi della materiale disponibilità del bene “.

3.5 – Il Giudice del rinvio provvederà anche, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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