Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13810 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 10/04/2019, dep. 06/07/2020), n.13810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19737/2014 R.G. proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avv.to Lucisano

Claudio, dall’Avv.to Vulcano Sonia e dall’Avv.to Mangano Natale, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via

Crescenzio, n. 91, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 52/36/14, depositata il 16 gennaio 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile

2019 dal Consigliere d’Angiolella Rosita.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

C.P., presentatore e autore di programmi televisivi aveva presentato all’Agenzia delle Entrate di Torino, distinte istanze per ottenere il rimborso dell’Irap versata negli anni d’imposta dal 2005 al 2009; formatosi il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che respingeva i ricorsi riuniti affermando l’insussistenza di un’autonoma organizzazione facente capo allo stesso C. per aver affidato le funzioni organizzative della propria attività a terzi e per avere l’attività dei terzi coinvolti (nello specifico la società Marangoni Spettacolo s.r.l.) contribuito ad incrementare l’attività professionale dell’autore attraverso procacciamento di clientela.

Il C. ricorreva avverso la sentenza n. 123/2/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino assumendo che non vi era alcun rapporto contrattuale con il terzo, Marangoni Spettacoli s.r.l., trattandosi di collaborazione occasionale, nella forma della commissione d’intermediazione, senza che potesse ravvisarsi un’autonoma organizzazione appaltata a terzi nè delega di funzioni organizzative.

I giudici di secondo grado, con la sentenza in epigrafe, respingevano l’appello ritenendo che C., al di là della ingerenza dei terzi all’attività organizzativa, non avesse dimostrato la natura delle prestazioni convenute con il terzo nonchè le spese sostenute, limitandosi ad allegare fatture, per giunta non complete, riferibili soltanto ad alcune spese tanto da non poter “…essere assunto per presunzioni l’insussistenza di un’organizzazione a suo beneficio”.

Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il C. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

C.P. ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. C.P., con il primo motivo, denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici piemontesi “omesso l’esame di un fatto decisivo, ovvero che le fatture della società Marangoni sono idonee di per sè a fornire la prova di quali fossero le prestazioni rese dalla predetta società”, escludendole, apoditticamente, dal novero delle emergenze processuali decisive per la soluzione della lite.

2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per aver negato il rimborso senza tener conto che non è assoggettabile ad imposta l’attività artistica svolta in assenza di beni strumentali rilevanti e senza l’ausilio di collaboratori fissi e personale di segreteria.

3. I due motivi vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, logicamente e giuridicamente. Essi sono infondati.

4. L’esame dei motivi proposti non può prescindere da una ricostruzione, seppur in sintesi, delle rationes decidendi, della sentenza gravata.

4.1. I giudici piemontesi, già nella parte iniziale della loro motivazione, evidenziano come il nucleo essenziale della infondatezza della pretesa del C. sia la mancata dimostrazione del titolo del rapporto con il terzo Marangoni Spettacolo s.r.l. e ciò affermano compiendo uno specifico accertamento in fatto fondato sull’esame delle fatture e delle convenzioni allegate dal C. (v. pagine n. 4 e 5 della sentenza) dal quale ricavano il convincimento finale e decisivo per il giudizio secondo cui “a fronte della mancata produzione dei documenti di prova piena da parte del contribuente non può, però essere assunto per presunzione l’insussistenza di un organizzazione a suo beneficio. Infatti le fatture prodotte si riferiscono solo ad alcune spese e non è dato rilevare questa commissione, su sicure basi, a fronte di quali prestazioni sono state pagate tutte le somme esposte nel quadro RE delle dichiarazioni dei redditi del C. (le cui fatture sono state inserite nel fascicolo processuale), non essendo state fornite tutte le copie di contratti con la suddetta Marangoni. Infine non possono neanche essere riconosciuti rimborsi solo per alcuni periodi d’imposta non avendo in nessun anno C. fornito la prova piena.”.

5. Appare dunque chiaro che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto della domanda di rimborso è l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività del contribuente per mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’insussistenza di un’organizzazione terza a beneficio del C., circa la natura del rapporto con il terzo e circa le spese sostenute nei confronti della società terza. E’ altrettanto lapalissiano che tale ratio discende da un accertamento di fatto, basato sull’esame della documentazione prodotta dal contribuente.

6. Tuttavia, tale accertamento in fatto non è aggredito dai motivi di ricorso, i quali sembrano evadere del tutto le argomentazioni della motivazione nella misura in cui, con il primo motivo, si censura come omesso esame (360, n. 5 cod. proc. cìv.) ciò che, invece, è stato abbondantemente esaminato e ritenuto decisivo per il giudizio (v. infra par. 8);

con il secondo, si censura come erronea interpretazione di legge, ciò che invece è stato rettamente applicato e interpretato dai secondi giudici, proprio in considerazione dell’accertamento di fatto preliminarmente compiuto (v. in fra par. 9.1).

7. Ed invero, senza qui ripercorrere l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza dei giudici delle leggi e di legittimità con riferimento ai presupposti per il rimborso Irap e tenuto conto dell’orientamento inaugurato da Cass. S.U. 12/05/2009 n. 12108, seguito da Cass. S.U. 10/15/2016 n. 9451 e, in senso conforme, dall’attuale giurisprudenza di questa sezione, si è oramai abbondantemente chiarito che il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap – come previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997 n. 446, art. 2 – ed il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

7.1. In applicazione di tali prìncipi e con riferimento specifico all’attività artistica (e sportiva), questa Corte ha soggiunto che “costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità personali, nonostante la produzione del reddito cospicuo, non potendosi desumere l’esistenza dei presupposti impositivo dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor, senza estendere l’accertamento alla natura ossia la struttura e dalla formazione del rapporto giuridico al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale” (cfr. Cass. n. 23908 del 2016, n. 1870 del 2017, n. 15443 del 2017; n. 12027 del 2018, n. 3042 del 2019).

7.2. Quanto all’onere della prova in materia di rimborso IRAP, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in linea generale, l’applicazione dell’imposta è esclusa soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione (cfr. Cass. n. 9325 del 11/04/2017,Rv. 643955 – 01; Cass. n. 4576 del 15/02/2019, Rv. 652598 – 01).

7.3. Nel caso di professionista d’arti o di spettacolo, non v’è motivo di discostarsi da tali principi in quanto – benchè in base alla giurisprudenza su richiamata anche in caso di reddito cospicuo possa presumersi che l’artista (o lo sportivo) conti solo sulle proprie forze – il contribuente non può considerarsi automaticamente escluso dall’imposizione per il solo fatto di esercitare tali attività, ma, ove presenti domanda di rimborso dell’imposta che assume indebitamente versata e v’è contestazione sulla tipologia di collaborazione ricevuta dal terzo, ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività.

8. Applicando tali principi al caso all’esame, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste il vizio denunciato con il primo motivo di ricorso, in quanto la gravata sentenza non ha omesso di esaminare il fatto decisivo e controverso tra le parti del se, le fatture della società Marangoni fossero (o non fossero) idonee di per sè a fornire la prova delle prestazioni rese dalla società terza in favore del contribuente e quindi dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, essendo stato, tale aspetto abbondantemente esaminato dalla CTR (v. pagg. 4 e 5 della sentenza) che, all’esito della verifica della documentazione versata in atti, ne ha escluso la rilevanza ai fini Irap, ritenendo che le fatture e le convenzioni prodotte dal contribuente, in quanto parziali e non afferentì a tutte le annualìtà in contestazione, non provassero che il C. si avvalesse di un’organizzazione autonoma. 8.1. In relazione al profilo denunciato di omesso esame di un punto decisivo della controversia, dunque, la sentenza quì gravata è immune da censure, nè può in questa sede discutersi della bontà della valutazione delle risultanze documentali compiuta dai secondi giudici, trattandosi di un accertamento di merito, insindacabile in questa sede.

9. L’altro profilo censurato con il secondo motivo di ricorso, e cioè se la CTR del Piemonte abbia fatto buon governo della normativa in materia di Irap, resta assorbito dalle considerazioni che precedono. Tuttavia, al mero fine di completezza, si aggiungono le seguenti ulteriori considerazioni.

9.1. Come già innanzi evidenziato, la CTR ha valutato il presupposto fondamentale per l’imposizione IRAP ritenendo, rettamente, che il requisito dell’autonoma organizzazione, nonostante la specifica contestazione, non era stato affatto provato dal contribuente, essendo all’uopo del tutto insufficienti le fatture prodotte e mancando agli atti il contratto intervenuto con la società Marangoni.

9.2. In tali termini, dunque, la sentenza non risulta affatto censurabile sotto il profilo della violazione di legge, atteso che si è uniformata ai principi di legge e giurisprudenziali sopra esposti, escludendo che il presupposto per il rimborso (e quindi il presupposto per l’esclusione dell’imposta) potesse ricavarsi dal solo fatto che il presentatore C. si fosse avvalso di una società organizzatrice di spettacoli e procacciatrice di clientela. Dal complesso della motivazione è evidente, cioè, che la CTR ha ritenuto che dalla documentazione prodotta non v’erano elementi sufficienti dai quali ricavare che la formazione e la tipologia del rapporto giuridico instaurato con il terzo costituisse una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale e non invece, un’organizzazione più complessa non riferibile direttamente al C., così facendo corretta applicazione della legge e dalla consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di Irap.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

11. Stante la soccombenza del contribuente, sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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