Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13810 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 06/07/2016), n.13810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23694-2013 proposto da:

S.A.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Chiana 35 SC 3 int 24, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO MAZZEI, rappresentato e difeso dall’avvocato ACHILLE

SEPE, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI – EQUITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1742/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 06/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. S.A.M. chiede la cassazione della sentenza n. 1742/2013 emessa dal Tribunale di Napoli in grado di appello in data 06.02.2013, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo appello perchè tardivo.

2. Chiarisce: a) di aver proposto, mediante deposito in data 06.11.2008 presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, ricorso avverso cartella esaminale ex L. n. 689 del 1981, sostenendo la nullità della cartella per diversi motivi (mancata notifica di atti necessari alla procedura ecc.); b) che il ricorso fu rigettato dal giudice di pace con sentenza pubblicata il 3 agosto 2009, per tardività rispetto alla notifica della cartella; c) di aver proposto appello, come rilevato dal tribunale “con citazione in data 27 ottobre – 10 novembre 2010”, giudicato tardivo dal tribunale, perchè proposto “ben oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 58”.

3. Rileva che il giudice dell’appello ha applicato il termine “lungo” di sei mesi (come introdotto dalla novella citata), senza considerare che tale normativa non restava applicabile al giudizio, iniziato in primo grado prima dell’entrata in vigore della novella (4 luglio 2009) con deposito del ricorso avvenuto il 6 novembre 2008.

4. Il ricorso è fondato. La L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1 cit. legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 2012 a 17060). La riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. 2012 n. 6784), restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase odi un successivo grado di giudizio (Cass. 2012 n. 6007, Rv. 622286). Nel caso in questione il giudizio è iniziato prima del 4 luglio 2009 e restava applicabile il termine lungo dì un anno (e 46 giorni). La verifica di ammissibilità dell’appello andava effettuata rispetto a tale termine.

5. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo al motivo accolto e la causa rinviata ad altro magistrato del Tribunale di Napoli, che applicherà il principio di diritto su indicato, esaminerà, se tempestivo, l’appello proposto, valutandone il merito, procedendo poi, all’esito, alla regolazione delle spese dell’intero giudizio, anche con riguardo al giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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