Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1381 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

avverso la decisione n. 63/9/07 della Commissione tributaria

regionale di Ancona, emessa il 15 maggio 2007, depositata il 21

maggio 2007, R.G. 837/05;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente T.P., esercente l’attività di intermediario di commercio, nell’anno 1999;

2. La C.T.P. di Pesaro accoglieva il ricorso ritenendo nella specie inesistente un’autonoma organizzazione dell’attività e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e segg. c.c. artt. 2082 e 2195 c.c. della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 (ora art. 55) nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e pone il seguente quesito di diritto: se in relazione all’IRAP per gli agenti di commercio che ai sensi dell’art. 2195 c.c. vanno compresi tra gli imprenditori e il cui reddito è qualificato d’impresa dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 (ora art. 55) il requisito dell’autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussista sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

1. La giurisprudenza di questa Corte è ormai pervenuta a un indirizzo consolidato nel senso di ritenere che: “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

(Cassazione civile Sezioni Unite n. 12109 del 26 maggio 2009);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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