Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1381 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24085/2018 proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura in calce al

ricorso dall’avv. Valeriano Tascini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del 12 giugno 2018 reso nel proc. RG. n. 6138/2017

dal Tribunale di Perugia;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25.10.2019 dal Consigliere Dott.ssa PAOLA GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda proposta da M.A., cittadino senegalese, volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Per quel che qui ancora rileva, il Tribunale riferiva che il richiedente aveva esposto alla Commissione territoriale di essere fuggito dal proprio paese in quanto maltrattato e minacciato dallo zio e dai parenti di questo, presso cui viveva dopo la morte del padre, i quali temevano che egli avrebbe potuto rivendicare la proprietà di metà dell’abitazione.

3. Il Tribunale argomentava che la vendetta privata, seppure in mancanza di protezione da parte della autorità statuali, non rientra nei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e che il richiedente non aveva allegato che il ritorno del paese di origine potesse esporlo a quel danno grave previsto dagli articoli a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Inoltre, riteneva che nel Senegal non fosse ravvisabile alcuna situazione di conflitto armato tale da giustificare la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), in quanto secondo quanto riferito dalle fonti che richiamava (COI del Ministero dell’Interno, Commissione nazionale per il diritto d’asilo area seconda – affari internazionali e comunitari) il Senegal ha una tradizione consolidata di governo civile ed è uno dei paesi più stabili in Africa e, pur avendo un alto tasso di povertà, ha un’altra performance macroeconomica. Anche nella Casamance, che comunque non è la regione di provenienza del ricorrente, ove in passato si è sviluppato un conflitto tra i ribelli separatisti del movimento delle forze democratiche della Casamance e il governo senegalese, la situazione è progressivamente migliorata dopo la firma di un patto per far cessare la lotta secessionista nel 2004 e la dichiarazione unilaterale di cessate il fuoco proclamata dai ribelli nel 2014. Tali considerazioni determinavano ad avviso del Tribunale anche l’esclusione della sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, non esistendo in Senegal una situazione di violazione dei diritti umani e neppure avendo dato prova il richiedente di un tentativo di inserimento nel contesto sociale del paese di accoglienza.

4. Per la Cassazione del decreto M.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Come primo motivo il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, comma 8. Lamenta che l’istruttoria della Commissione territoriale, effettuata da un solo membro della Commissione, sia stata del tutto sbrigativa e superficiale. Riferisce che sebbene egli non abbia espressamente chiesto di essere ascoltato, la sua difesa in primo grado aveva contestato alla validità del metodo di conduzione della prima e unica audizione effettuata, rendendo quantomeno opportuno il reiterarsi del colloquio, essendo dovere del giudice cooperare dell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale.

6. Il motivo non è fondato.

Occorre in primo luogo ribadire che l’omissione dell’avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall’organo collegiale, anzichè da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell’audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell’avvertenza di legge – di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis – abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale (Cass. n. 19040 del 17/07/2018).

Nel caso, il Tribunale ha rilevato che l’audizione da parte di un solo membro della Commissione era stata espressamente acconsentita dal richiedente e non aveva leso il suo diritto di difesa; tali affermazioni non vengono puntualmente smentite, solo facendosi cenno alla rapidità del colloquio (di trenta minuti) ed al fatto che si fosse svolto tramite domande secche che avevano ingenerato nel ricorrente la sensazione di essere sottoposto ad interrogatorio, laddove comunque ciò non appare di per sè ostativo alla possibilità di riferire i fatti nella loro compiutezza.

7. Inoltre, l’obbligo di audizione dell’interessato grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente; ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass. 31/01/2019, n. 2817). La rinnovazione dell’audizione personale dell’interessato costituisce quindi una scelta discrezionale, che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione.

Nel caso in esame, il Tribunale ha espressamente argomentato che tale audizione non si rendeva nel caso necessaria in quanto, tenuto conto delle domande rivolte all’interessato dalla Commissione e in mancanza di diverse ed ulteriori allegazioni di questo con riferimento alla sua storia personale, l’audizione avrebbe costituito un’inutile ripetizione di quella già svolta davanti alla Commissione, la quale, peraltro, aveva ritenuto credibile il racconto del richiedente ed aveva rigettato la domanda per motivi di diritto, ritenendo che la stessa non fosse sussumibile nelle fattispecie per le quali è accordata la protezione.

8. La soluzione, oltre che con i principi desunti dalla disciplina sopra richiamata, è coerente con la normativa sovranazionale, avendo la Corte di giustizia UE nella sentenza del 26 luglio 2017 resa nella causa C-348/16, affermato che “La Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”.

9. La motivazione resa dal Tribunale in merito al rinnovo dell’audizione neppure peraltro viene in questa sede adeguatamente censurata, limitandosi il richiedente a sostenere un diverso esito del procedimento valutativo che compete al giudice di merito.

10. Come secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14. Il richiedente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sia possibile riscontrare nel Senegal una situazione di totale stabilità, assistendosi ad un potenziale conflitto con lo stato enclave del Gambia che ha portato le truppe senegalesi ad entrare in quel territorio nel 2017 e ad una ripresa dell’attività di guerriglia del Movimento secessionista all’inizio del 2018 (Agenzia Fides del 10/4/2018). Aggiunge che, come si può leggere nei rapporti di Amnesty international, non possono ritenersi altresì garantiti in Senegal fondamentali diritti umani quali il diritto di non discriminazione in base al sesso, all’orientamento sessuale, il diritto di associazione e di espressione, il diritto ad avere un equo processo ad avere una protezione effettiva da parte dell’autorità giudiziaria o del Corpo di Polizia: quindi risulterebbe fondato il timore che le autorità locali non avrebbero efficacemente risolto la sua situazione, ma anzi che la stessa si sarebbe aggravata qualora egli si fosse rivolto alla polizia per avere protezione.

11. Il motivo è inammissibile.

La protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), è accordata a colui che abbia fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese, per danno grave intendendosi (art. 14 del medesimo D.Lgs., a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

12. Il Tribunale ha compiutamente valutato la dichiarazione del richiedente, ritenendo che la situazione riferita resti confinata in

ambito familiare, non rientrando la temuta vendetta privata nelle fattispecie di danno grave delineate dalle lett. a) e b) sopra riportate.

13. Quanto alla situazione generale del Senegal, il Tribunale si è avvalso delle COI del Ministero dell’Interno, Commissione nazionale per il diritto d’asilo – area seconda – affari internazionali e comunitari e l’accertamento compiuto dal giudice di merito rispetta gli obblighi che gli sono imposti nella materia che ne occupa.

14. E difatti, l’unità COI (Country of Origin information) del Ministero dell’Interno è parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell’Interno, è composta da personale specializzato il cui ruolo è quello di ricercare, sulla base delle fonti internazionali più accreditate, compilare e produrre informazioni sui paesi dei richiedenti asilo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5.

15. L’attendibilità della fonte non è posta in dubbio dal ricorrente e la censura all’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito non prospetta inoltre fatti decisivi che sarebbero stati ignorati, così come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per la sindacabilità del vizio di motivazione.

16. La critica formulata nel motivo si traduce quindi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del giudizio di merito, condotto secondo i corretti parametri normativi, al di fuori dei limiti delineati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, che esula dal controllo di legittimità.

17. Come terzo motivo il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e lamenta che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la specifica situazione personale del ricorrente in raffronto con la situazione generale del paese di origine, unitamente alla sua giovane età. Riferisce di avere intrapreso un percorso serio di integrazione, avendo documentato un percorso scolastico.

18. Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

19. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

20. Nel caso, il Tribunale ha compiuto la valutazione a lui demandata, argomentato che non erano state dedotte specifiche condizioni di vulnerabilità, e neppure risultavano allegate le circostanze fattuali per compiere il dovuto giudizio di comparazione in ordine alla situazione di integrazione del richiedente nel nostro paese, che neppure vengono prospettate in questa sede (facendosi generico riferimento a pg. 16 ad un “percorso scolastico” non meglio specificato e documentato nè in questa sede nè, a quanto consta sulla base del contenuto del ricorso, in sede di merito).

21. Segue coerente il rigetto del ricorso.

22. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto il Ministero attività difensiva.

23. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA