Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1381 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1381 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 28172-2015 proposto da:
CIAFFARONI LUIGINA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

PIAZZA

CRIVELLI

50,

presso

lo

studio

dell’avvocato SELENE SABELLICO, rappresentata e
difesa dagli avvocati PAOLO CARNEVALI, ALBERTO PEPE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3494

contro

JAMPING S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso lo studio

Data pubblicazione: 19/01/2018

dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA VITTORIA GIROTTI, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 120/2015 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

19/09/2017

dal

Consigliere

Dott.

ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato FEDERICO HERNANDEZ per delega
verbale avvocati PAOLO CARNEVALI, ALBERTO PEPE;
udito l’Avvocato MARIA VITTORIA GIROTTI.

di ANCONA, depositata il 29/04/2015 R.G.N. 621/2014;

Fatti di causa
1. La Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado,
ha respinto la domanda con la quale Luigina Ciaffaroni aveva chiesto la
condanna della Jamping s.r.I., società unipersonale, al risarcimento del danno
psico-fisico, quantificato in C 60.000, cagionatole dalle condotte asseritamente
vessatorie e denigratorie (anche in relazione al manifestato intento di

rappresentante della società, dopo la fine del loro legame sentimentale, e
l’accertamento della sussistenza della giusta causa delle dimissioni, rassegnate
in data 9 settembre 2009, con conseguente condanna della società alla
restituzione della somma di C 6.783,76 (trattenuta a titolo di indennità di
mancato preavviso) ed alla corresponsione in proprio favore della indennità
sostitutiva del preavviso nella misura riconosciuta dal contratto collettivo di
categoria.
1.1. Il giudice di appello, in relazione al periodo oggetto di causa,
decorrente dal giugno 2008, epoca di rottura della relazione sentimentale tra la
Ciaffaroni e lo Stortini , ha escluso, sulla base degli esiti della prova orale, che
questi avesse tenuto nei confronti della prima un atteggiamento denigratorio
sfociato in aggressioni verbali ed espressioni offensive e che avesse tentato di
emarginarla nell’ambito dell’ambiente di lavoro; ha, infatti, ricondotto i
contrasti tra i due alla normale conflittualità dell’ambiente lavorativo,
conflittualità nel caso specifico accentuata dalle recriminazioni reciproche
scaturite dalla rottura della relazione sentimentale; ha, inoltre, rilevato la
congruità delle mansioni svolte dalla lavoratrice rispetto all’inquadramento
contrattuale ed escluso che vi fosse stato l’intento di demansionare la
lavoratrice costituendo l’assunzione a termine di altro dipendente espressione
della libertà di scelta imprenditoriale tutelata dall’art. 41 Cost.; in questa
prospettiva ha a ritenuto non sorrette da giusta causa le dimissioni date dalla
dipendente ed evidenziato come, al momento nel quale le stesse erano state
rassegnate, la lavoratrice era assente per malattia dal lavoro da ben nove
mesi.

demansionarla) poste in essere nei suoi confronti da Massimo Stortini, legale

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Luigina Ciaffaroni
sulla base di tre motivi.
2.1. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
Ragioni della decisione

1. Si premette che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione

in data 14/9/2016.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 2, 32 e 41 comma 2, Cost., dell’art. 2087 cod. civ. della legge n.
300 del 1970 e del d.lgs n. 626 del 1994 . Si censura la decisione per avere
verificato la fondatezza della domanda azionata solo in relazione alla fattispecie
del mobbing, senza considerare che con tale domanda si era inteso denunziare
la violazione del più generale obbligo di tutela psico-fisica posto dall’art. 2087
cod. civ., a carico della parte datoriale, violazione configurabile anche in
presenza di singoli comportamenti datoriali, ancorchè non complessivamente
accumulabili. In relazione alla esclusione di condotte datoriali mobbizzanti si
assume il vizio della decisione per non avere dato atto di avere ancorato la
relativa verifica ai parametri all’uopo indicati dal giudice di legittimità e per
avere trascurato alcuni elementi della prova orale significativi delle condotte
denunziate (crisi di pianto, riunione di lavoro intesa ad evitare possibili incontri
con il datore di lavoro ecc.).
3. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dall’esistenza
di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la condotta lesiva attuata dalla
parte datoriale. Si deduce – sulla base del richiamo a Cass. 05/11/2012
n.18927 – la necessità da parte del giudicante della considerazione di tutti i
fatti noti emersi dall’istruzione e della loro valutazione complessiva e ci si
duole del fatto che la Corte di appello aveva arrestato la propria verifica alla
circostanza che i testi avevano escluso di avere sentito il datore di lavoro
adoperare determinate espressioni .

della sentenza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente

4.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito
dall’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti con riguardo alla
sussistenza della giusta causa di dimissioni. Si censura la decisione per avere
omesso di considerare che l’assenza dal lavoro della dipendente era stata
determinata da malattia che costituiva il sintomo principale della dedotta

una causa di esclusione di essa; le dimissioni, infatti, erano state rassegnate
allorchè la malttia era terminata e la lavoratrice avrebbe dovuto fare rientro in
azienda .
5. I motivi di ricorso, trattati congiuntamente in quanto connessi, sono da
respingere. E’ innanzitutto infondata la censura secondo la quale il giudice di
appello avrebbe verificato la pretesa attorea solo con riferimento alla
fattispecie integrante nnobbing senza considerare la possibile violazione
dell’obbligo di protezione ex art. 2087 cod. civ. realizzata attraverso singoli
comportamenti datoriali; la sentenza impugnata ha, infatti, respinto la
originaria domanda non per difetto di sistematicità e reiterazione degli episodi
denunziati ed accertati, come richiesto in relazione alla fattispecie ” mobbing”
( v., tra le altre, Cass. 06/08/2014 n. 17698; Cass. 06/03/2006 n. 4774) ma
escludendo in radice che detti episodi travalicassero la normale conflittualità
presente in ogni ambito lavorativo, in questo caso accentuata dalla
recriminazioni scaturite dalla rottura del legame sentimentale tra la Ciaffaroni e
lo Stortini.

Tale valutazione, in quanto frutto di accertamento di fatto,

logicamente e congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità
sollecitato dall’odierna ricorrente con il secondo motivo di ricorso con il quale si
denunzia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. . A
riguardo è da evidenziare che l’articolazione della censura non è formulata in
termini coerenti con la configurazione del vizio di motivazione, risultante dal
testo attualmente vigente dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione

temporis in ragione della data di pubblicazione – il 29.4.2015 – della decisione
impugnata. Come ripetutamente chiarito da questa Corte, infatti, il controllo
previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame

intollerabilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro e non , come ritenuto,

di un fatto storico, principale o secondario ( che la parte è tenuta a indicare nel
rigoroso rispetto delle previsioni .di cui agli artt. 366, primo comma , n. 6),
cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4) ), la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza
anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e
abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un

5.1. Parte ricorrente non individua alcuno specifico fatto storico decisivo il
cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello, ma si limita a
denunziare, in termini del tutto generici, l’omessa considerazione ” di tutti i
dati fattuali concomitanti, istruttorii ed indiziari, acquisiti e vagliati in primo
grado”, senza precisare quali siano tali dati e senza illustrarne il carattere di
decisività; né tale fatto può ravvisarsi nel mancato ricorso al ragionamento
presuntivo che costituisce attività riservata al giudice di merito non sindacabile
in sede di legittimità ove, come avvenuto nel caso di specie, la relativa la
censura per vizio di motivazione in ordine all’ utilizzo o meno del ragionamento
presuntivo si sia limitata ad affermare un convincimento diverso da quello
espresso dal giudice di merito senza fare emergere l’assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la
sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di
omesso esame di un punto decisivo ( Cass. 02/04/2009 n. 8023; Cass.
21/10/2003 n. 5737) .
5.2. Analoghe considerazioni impongono il rigetto delle censure articolate
con il terzo motivo, che si rivelano inammissibili per il profilo in cui viene
denunziata insufficienza e contraddittorietà di motivazione,vizi non deducibili
alla luce del testo vigente dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., e invece infondate
per il profilo residuo, con il quale ci si duole, in sintesi, della mancata
considerazione che la malattia costituiva il sintomo principale della dedotta
intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro. Quest’ultima doglianza
tende, infatti, a sollecitare un controllo sul mancato utilizzo del ragionamento
presuntivo da parte del giudice di merito, sindacato, come visto, precluso al

esito diverso della controversia).( Cass. ss.uu. 07/04/ 2014 n. 8053).

giudice di legittimità laddove, come nel caso di specie,

affidato a

considerazioni che non evidenzino l’assoluta illogicità e contraddittorietà del
percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.
6. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13 .

P.Q.M.

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