Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13809 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13809

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20080-2014 proposto da:

GUCCIO GUCCI S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO BECHI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

V.R. c.f. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

V.R. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BENOZZO GOZZOLI 60, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALBERTO

CASTELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO

FIORAVANTI, giusta delega in atti (Atto di Costituzione del

01/10/2015);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GUCCIO GUCCI S.P.A. c.f. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 390/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/06/2014 R.G.N. 1155/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

udito l’Avvocato VITTORIO BECHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 5 giugno 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a V.R. il 17 novembre 2011 dalla Guccio Gucci Spa per giustificato motivo oggettivo, con le pronunce reintegratorie e patrimoniali conseguenti.

La Corte territoriale ha ritenuto che parte datoriale non avesse “soddisfatto l’obbligo di repechage offrendo alla sua dipendente alternative lavorative presso società diverse da quella di appartenenza”, ancorchè non fosse in contestazione “il collegamento funzionale e finanziario fra le varie società del Gruppo”, non ritenuto tuttavia sufficiente perchè non era stato provato “un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro”.

Ha considerato poi “non condivisibile la difesa datoriale nella parte in cui segnala il mancato ricollocamento presso altre posizioni aziendali in ragione dell’esito negativo di colloqui di idoneità”, argomentando che la scelta dell’imprenditore non può essere meramente discrezionale, “ma semmai solo per ragioni di professionalità specifica, non dedotte in causa”.

Quanto all’aliunde perceptum la Corte di Appello ha ritenuto che la relativa eccezione era stata formulata “con contenuto meramente esplorativo” e che, comunque, dalla certificazione in atti risultava che la V. nel periodo in controversia era disoccupata.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Guccio Gucci Spa con tre motivi. Ha resistito V.R. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., L. n. 604 del 1966, art. 3, L. n. 183 del 2010, art. 20, comma 1, artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., in ordine alla violazione dell’obbligo di repechage ritenuto dalla Corte fiorentina.

Si ribadisce che tale obbligo era stato assolto mediante l’offerta di assunzione presso altre società del gruppo, a nulla rilevando che non ci fosse un centro unitario di interessi, peraltro documentalmente provato; circa la riallocazione in altre posizioni della medesima azienda si critica la sentenza impugnata perchè il giudice di merito non potrebbe spingersi a sindacare la “valutazione” aziendale in merito all’idoneità del dipendente a ricoprire il diverso posto di lavoro.

Il mezzo di gravame non può trovare accoglimento.

In ordine alla prima censura il ragionamento dei giudici fiorentini riportato nello storico della lite è corretto, in quanto non è sufficiente il collegamento economico-funzionale tra imprese rispetto al repechage, essendo necessario che ricorra la figura della cd. codatorialità secondo i canoni identificativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (su tale fenomeno v., ab imo, Cass. n. 4274 del 2004, conf. Cass. n. 8809 del 2009; Cass. n. 25270 del 2011; più di recente Cass. n. 12817 del 2014).

Invero questa Corte ha già affermato (Cass. n. 7717 del 2003) che non assolve all’obbligo del repechage gravante sul datore di lavoro l’offerta al licenziando di un trasferimento “presso una sede di un’altra società, sia pure facente parte dello stesso “gruppo”, in quanto quest’ultimo è rilevante sotto il profilo economico e non anche sotto quello giuridico, salvo che si accerti l’esistenza di un unico rapporto di lavoro con le diverse società, qualora le relazioni all’interno di detto “gruppo” siano tali da avere dato vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici, in ragione dell’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato in favore delle differenti imprese del “gruppo””.

Nella prospettiva del repechage si è più di recente ribadito che “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 17368 del 2016, in motivazione; v. pure Cass. n. 1527 del 2003 secondo cui “l’appartenenza dell’impresa ad un gruppo economico o societario non (ha) alcuna giuridica efficacia unificante, con la conseguenza che il lavoratore subordinato può vantare pretese rispetto all’impresa datrice di lavoro ed all’interno del suo ambito organizzativo, ma non anche nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi”).

Il principio deve valere anche nella specie in cui l’impresa sostiene di avere soddisfatto l’obbligo gravante sulla medesima mediante l’offerta di ricollocazione della V. presso soggetti estranei alla titolarità del rapporto di lavoro. Che poi si tratti di società avvinte da un mero collegamento funzionale, come ritenuto dalla Corte territoriale, e non di un gruppo di imprese quale “unico centro di imputazione del rapporto di lavoro”, come invece opina la società ricorrente, costituisce evidentemente accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 17775 del 2016, in motivazione; conf. Cass. n. 798 del 2014, pure in motivazione).

Parimenti infondata l’altra doglianza della Guccio Gucci Spa con cui sostiene che la V. non poteva essere ricollocata in ambito aziendale in quanto non aveva superato i colloqui di idoneità all’uopo effettuati dalla società.

Pur non potendosi pregiudizialmente negare che l’obbligo di repechage possa incontrare un limite nel fatto che il licenziando non abbia la capacità professionale richiesta per occupare il diverso posto di lavoro, tuttavia è evidente che ciò debba risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro.

Diversamente ragionando si lascerebbe l’adempimento dell’obbligo alla volontà meramente potestativa dell’imprenditore, che potrebbe riservare la scelta a valutazioni che, in quanto occulte, non potrebbero essere sindacabili neanche nella loro effettività e veridicità.

In altre parole se l’eterogeneità del corredo di capacità e di esperienze professionali rispetto alla diversa posizione lavorativa libera in azienda può far venire meno il fondamento stesso dell’obbligo di repechage, che evidentemente postula che le energie lavorative del dipendente siano utilmente impiegabili nelle alternative mansioni che al medesimo debbano essere assegnate, tuttavia ciò non significa che si possa affidare al datore di lavoro la potestà di far operare la riallocazione su posto vacante secondo una sua valutazione meramente discrezionale, riservata e insindacabile, la quale si tradurrebbe nello svuotamento dell’obbligo di ripescaggio da ogni contenuto prescrittivo.

E’ quanto nella sostanza ritenuto dalla Corte fiorentina la quale ha escluso che la società potesse negare il ricollocamento della V. sulla base di “una facoltà di scelta discrezionale” effettuata all’esito di non meglio precisati “colloqui di idoneità”, “ma semmai solo per ragioni di professionalità specifica, non dedotte in causa”.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte di Appello non abbia ammesso i mezzi istruttori richiesti dalla società per provare l’aliunde perceptum.

La censura è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata che sta nel difetto di allegazione a monte dei fatti comprovanti l’aliunde perceptum, piuttosto che sulla mancanza di prova e, comunque, non si censura adeguatamente la parte di motivazione con cui la Corte fiorentina ha tratto in concreto il convincimento circa la disoccupazione dell’istante.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione di legge sostenendo che il licenziamento, benchè intimato prima della entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, sarebbe comunque soggetto alle sanzioni con la medesima introdotte nella novellata formulazione dell’art. 18, perchè “la pronuncia della sua illegittimità ricade nella vigenza di quest’ultima”.

La censura è priva di fondamento in ragione del principio di diritto già espresso da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 16265 del 2015 e n. 10550 del 2013) secondo cui: “Ai sensi del combinato disposto della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e 67, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del rapporto, nè alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicchè la L. n. 92 cit., art. 1, comma 42, si applica solo ai nuovi licenziamenti, ossia a quelli comunicati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 13 comma 5, in relazione al D.M. Giustizia n. 55 del 2014, lamentando la violazione dei nuovi parametri forensi per avere la Corte territoriale liquidato le spese legali del grado in Euro 1.500,00.

Si sostiene che la “rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili conseguiti dalla V.”, la “particolare importanza per lo specifico oggetto” della causa, la “complessità delle questioni giuridiche trattate”, avrebbero giustificato “l’aumento di valore di cui al citato art. 5, comma 6” del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, “ma anche volendo attenersi a valori medi… si giunge ad una liquidazione ben maggiore rispetto quella operata dal giudice di secondo grado”.

Il motivo è infondato.

In materia di liquidazione delle spese giudiziali questa Corte ha statuito che, a mente del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7, in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso nel decreto e nelle tabelle allegate sono vincolanti per la liquidazione stessa e che, comunque, ciò che rileva è che la liquidazione sia contenuta entro i limiti massimo e minimo (Cass. n. 18167 del 2015, la quale ha pure aggiunto che “che nessuna norma del D.M. n. 140 del 2012, impone al Giudice di liquidare le spese indicando le percentuali di aumento o diminuzione in considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria”).

Il principio è stato ribadito anche con riferimento al successivo D.M. n. 55 del 2014, per cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2836 del 2017; v. anche Cass. n. 21205 del 2016, secondo la quale anche l’aumento di cui al D.M. n. 55 de 2014, art. 8, comma 4, “è senza dubbio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito”).

Pertanto, anche successivamente all’abrogazione delle tariffe professionali ed all’introduzione di nuovi parametri stabiliti con decreto ministeriale, è stato riaffermato l’insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 21205 del 2016).

Così questa Corte ha già dichiarato inammissibili motivi di ricorso per cassazione in cui si lamentava – come in sostanza nella specie – che le prestazioni professionali del difensore non erano state adeguatamente valutate, censurando un’applicazione non motivata dei risultati conseguiti, e si è ribadito che la doglianza di “liquidazione insufficiente” deduce una censura incompatibile con il giudizio di legittimità (Cass. n. 20289 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò posto, poichè la ricorrente incidentale non denuncia efficacemente che la Corte di Appello abbia proceduto ad una liquidazione inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, sicchè la determinazione dell’ammontare in tale ambito resta esercizio di un potere discrezionale, rispetto al quale non può invocarsi un sindacato di legittimità per inadeguatezza della liquidazione, il ricorso incidentale della V. non merita accoglimento.

5. Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno respinti.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la prevalente soccombenza e gravano per 2/3 sulla società, liquidate come da dispositivo, compensate le residue.

Occorre dare atto della sussistenza per entrambe le parti dei presupposti di cui alla D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna la parte ricorrente principale al pagamento di 2/3 delle spese di lite, compensate per il residuo terzo, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali forfettarie al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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